Sentenza 15 novembre 2001
Massime • 1
In materia di protezione del diritto d'autore, in applicazione del divieto di interpretazione analogica "in malam partem", la detenzione di videocassette munite di regolare timbro S.I.A.E., ancorché recanti la dicitura "abbinamento editoriale" ma non accompagnate alle relative pubblicazioni, non costituisce violazione della legge penale, e in particolare della lettera D del primo comma dell'art.171/ter legge 22 aprile 1941, n.633 (come sostituito dall'art.14 legge 18 agosto 2000, n.248), che concerne le ipotesi di elusione dei diritti d'autore mediante la messa in vendita di prodotti privi di contrassegno o muniti di contrassegno contraffatto o alterato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2001, n. 45861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45861 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 15/11/2001
1. Dott. RENATO ACQUARONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - N. 3192
3. Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 28115/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da IN UI, n. a Vernachio il 23/3/1936 avverso l'ordinanza 13/6/2001 del Tribunale di Brescia sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. R. Acquarone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del S.P.G. Dott. C. Di Zenzo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e del sequestro.
Udito il difensore A. Tebano che ha insistito nel ricorso. Svolgimento del processo
Il 10/5/2001 la Guardia di Finanza sequestrava presso il punto- vendita di Castegnato della "Mercatone Uno M. Ventinove" s.r.l. cinque video cassette prive del timbro SIAE ed altre 107 munite di detto timbro ed in vendita con la dicitura "abbinamento editoriale", ma senza la relativa pubblicazione.
Il sequestro probatorio di cui trattasi veniva convalidato il giorno successivo dal P.M. bresciano nei confronti del IN, legale rappresentante della ditta, indagato per il reato di cui all'art. 14 legge n. 248 del 18/8/2000.
Con l'ordinanza specificata in epigrafe il Tribunale di Brescia respingeva l'istanza di riesame proposta dall'indagato. Ricorre, il difensore, limitatamente alla convalida del sequestro delle 107 videocassette con timbro SIAE, sostenendo che a tardo il giudice del riesame ha ritenuto configurabile, nella specie il delitto di cui all'art. 171 ter comma 1^ lett. d) della legge n. 633/1941 sul diritto d'autore come modificato dal citato art. 14 legge n. 248/2000 (detenzione per la vendita ecc. di videocassette ed altro privi di contrassegno SIAE o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ecc.) perché le ipotesi di abusività palesemente rilevanti ai sensi dell'art. 171 ter/1^ implicano sempre la violazione dei diritti dell'autore mediante atti di "pirateria organizzata", mentre nel caso in esame "non vi è questione sulla legittima provenienza dell'opera, ma solo sulla sua messa in commercio separatamente dalla pubblicazione", ne' le previsioni di norme penali possono essere estese dall'interprete a fattispecie diverse.
Motivi della decisione
Il gravame è fondato, giusta le conclusioni del P.G.
Infatti, come hanno già ritenuto in casi analoghi numerosi magistrati di merito, la fattispecie in esame (messa in vendita di videocassette in "abbinamento editoriale" senza la relativa pubblicazione, ma con timbro SIAE autentico), quali che siano le difformità dagli "accordi stipulati cui fa riferimento il Tribunale bresciano e le conseguenze in adempienza o abuso può produrre ad altri effetti, non integra la previsione della norma incriminatrice ipotizzata (art. 171 ter comma 1^ lett. d della legge sul diritto d'autore 633/1941 modificato dall'art. 14 della legge n. 248/2000) la quale punisce esclusivamente la detenzione per la vendita e le altre condotte ivi specificate in quanto abbiano ad oggetto videocassette ecc. prive del contrassegno SIAE o munite di contrassegno contraffatto o alterato ovvero sistemi atti ad eludere le misure di protezione dei diritti d'autore.
Nessuna di dette ipotesi viene prospettata dell'accusa nella specie, se è consentito all'interprete applicare in via analogica le previsioni della legge penale ancorché siano revocabili condotte abusive (art. 25 secondo comma della Costituzione, art. 14 delle preleggi, art. 2 primo comma C.P.). Si impone pertanto l'annullamento non soltanto dell'ordinanza impugnata, ma anche del decreto del P.M. recante convalida del sequestro probatorio, con restituzione all'avente diritto ciò - beninteso - limitatamente alle videocassette munite di timbro SIAE cui si riferisce il ricorso.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio, quanto alle videocassette (in numero di 107) munite del timbro SIAE, l'ordinanza impugnata ed il decreto di convalida del sequestro emesso dal P.M. in data 11/5/2001 e ordina la restituzione di dette videocassette all'avente diritto;
manda alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2001