Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2004, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, legalmente domiciliato;
- ricorrente -
contro
ALCANITAL SERVICE SRL, BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA SPA, CARIVAL MILANO SRL, M.T.M. MANIFATTURA TESSUTI MILANO SPA, PLASTAM SPA, SAN VITTORE SOCIETÀ IMMOBILIARE DI SERVIZI SRL, TEKNA SRL, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Milano, via C. G. Merlo 2, presso lo studio dell'avv. Roberto de Mari, che li rappresenta e difende;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2770 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano, Sez. 1^ Civ., depositata il 16 novembre 1999 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/03 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14 dicembre 1998, le società Alcanital Service S.r.l., Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A., Carival Milano S.r.l., M.T.M. Manifattura Tessuti Milano S.p.A., Plastam S.p.A., San Vittore Società Immobiliare di Servizi S.r.l., Tekna S.r.l., convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, chiedendo la restituzione delle somme percepite a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società, oltre alla rivalutazione e agli interessi dalla data del pagamento al saldo. Sostenevano infatti l'illegittimità di detta tassa poiché in contrasto con la Direttiva Comunitaria 17 luglio 1969, 69/335/CEE.
Il Tribunale adito, con sentenza 12528/97 depositata il 20 novembre 1997, condannava il Ministero alla restituzione delle somme versate solo per alcune delle annualità richieste, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Avverso detta sentenza le società proponevano appello chiedendone la parziale riforma, affinché fosse dichiarato dovuto il rimborso di tutte le somme richieste per le quali in atti risultasse documentata la tempestiva domanda di rimborso.
L'Amministrazione resisteva all'impugnazione avversaria sottolineando che nel caso di specie le società non avevano fornito prova che le istanze fossero effettivamente pervenute all'Amministrazione finanziaria. Chiedeva, inoltre, con appello incidentale, che venisse data applicazione allo ius superveniens di cui all'art. 11 della L. 23.12.1998 con la riduzione nella misura da tale disposizione prevista degli eventuali rimborsi e con applicazione degli interessi al tasso del 2,50%.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza 2770/99 depositata il 16 ottobre 1999, riduceva l'importo delle somme già riconosciute dal Tribunale in applicazione dell'art. 11 della L. 448/1998, condannava l'Amministrazione al pagamento di ulteriori somme, qualificando tempestive alcune istanze di rimborso disattese dal giudice di prime cure e, in relazione alla misura del tasso degli interessi, disapplicava l'art. 11 terzo comma della legge 448/98 ritenendo che la disposizione contrastasse con il principio di equivalenza più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE con specifico riferimento al diritto al rimborso dei tributi per cui è causa. Contro detta sentenza l'Amministrazione ricorreva per Cassazione con un unico motivo.
Non svolgevano attività di difesa le intimate società. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo del ricorso il Ministero ha denunciato "la violazione dell'art. 11, terzo comma, della L. 23 dicembre 1998 n. 448 sotto più profili. Insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, n. 3 c.p.c.); atteso che la disciplina introdotta dal citato art. 11
sarebbe compatibile con i principi emergenti dai Trattati e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia anche in riferimento alla disciplina relativa agli interessi. L'art. 11, infatti, non limiterebbe l'applicazione degli interessi al tasso vigente (2,50%) ai soli casi di rimborso di tasse di concessioni governative sulle società riscosse in violazione del diritto comunitario, ma ad ogni caso di ipotizzabile richiesta di rimborso dei suddetti tributi, anche fondato sul diritto interno. Risulterebbe pertanto rispettato anche il principio di equivalenza.
Il ricorso è infondato.
In ordine alla determinazione degli interessi si rileva che il giudice ha deciso la misura degli interessi ai sensi della legge 26.01.1961 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni,
stabilendo il saggio di interesse che la legge italiana prevede in via generale per i rimborsi concernenti le tasse sulle concessioni governative.
Costituisce, infatti, giurisprudenza consolidata (ex plurimis Cass. 7207/03) il riconoscere che è in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento comunitario una norma nazionale che preveda sulle somme da rimborsare per tasse e tributi che lo Stato abbia riscossi indebitamente, in base a norma contrastante con la norma comunitaria, un tasso di interesse diverso e minore rispetto a quello vigente per i rimborsi derivanti da altre cause di indebita percezione (cfr. recente sentenza C. Giust. CE 10.09.2002, in procedimenti riuniti C. 216/99 e 222/99; ex plurimis, Cass. 12 maggio 2003 n. 7236). Non si provvede in ordine alle spese del giudizio non avendo l'intimata svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004