Sentenza 21 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2001, n. 4072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4072 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN N04072/0 1 LA CORTES REMADICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 14749/98 Dott. Massimo GENGHINI · Consigliere Cron. 8607 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Pietro CUOCO - Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud.08/01/01 - Rel. Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE LU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato AGUGLIA BRUNO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 18125/97 del Tribunale di ROMA, 21 -1- depositata il 13/10/97 R.G.N. 36707/90; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato GIACOBBE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza del Pretore sentenza 11 marzo/13 ottobre 1997 ha di quella città, con dichiarato il diritto dì NZ NA a percepire l'assegno ex art. 13 L.n.118/71 con decorrenza 1 marzo 1992 e, per l'effetto, ha condannato il Ministero dell'interno appellato a corrisponderle i ratei arretrati. Per quanto riguarda gli accessori del credito, rilevato che la decorrenza del diritto all'assegno, accertata tramite Asy ctu rinnovata in appello, successiva al ricorsoè introduttivo del giudizio di primo grado (ottobre 1988), ha ritenuto che nulla sia dovuto alla NZ per interessi e rivalutazione monetaria, stante la mancata costituzione in mora dell'Amministrazione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la NZ, con unico motivo. Il Ministero intimato si è ritualmente costituito con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 2° comma cod. civ.; 429, 442 c.p.c. e 149 disp.att.%; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), 3 邊 censura la sentenza impugnata sul punto in cui non riconosce il diritto agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria. Il motivo, attinente ad entrambi gli accessori, è fondato, nei limiti e per le ragioni appresso specificati. Questa Corte ha operato una completa ricostruzione dogmatica dell'istituto della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui crediti previdenziali ed assistenziali con la fondamentale sentenza a Sezioni Unite 5895.26 giugno 1996 n. Any In questa sede è sufficiente ricordare che il diritto agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, previsto dall'art. 429 cod. proc. civ., esteso ai crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale dalla sentenza n. 156 del 1991 della Corte Costituzionale, ed a quelle di assistenza sociale dalla sent. Corte Cost. n. 196 del 27 aprile 1993, decorre dal giorno in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità dell'istituto debitore per il ritardo quindi, dopo centoventi giorni dalla nell'adempimento, e, presentazione della domanda senza che l'istituto si sia pronunciato (Cass. 12 aprile 1999 n. 3581). Quando però lo stato di minorazione per il quale è prevista la prestazione assistenziale insorga nel corso del giudizio, la Pubblica Amministrazione onerata della 4 prestazione non può fruire dello "spatium deliberandi" sopra indicato (funzionale dellaall'esame domanda e all'adozione dei provvedimenti conseguenti), in quanto in tale ipotesi, collegata alla disposizione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., la valutazione delle condizioni psicofisiche del soggetto (nuove rispetto a quelle esistenti al tempo dell'iniziale domanda amministrativa) compete esclusivamente al giudice, e deve quindi corrispondere gli accessori con decorrenza dalla data di maturazione del diritto, anziché dal centoventesimo giorno successivo a tale data (Cass. S.U. 5895/1996 cit., Cass. 20 maggio 1998 n. 5050, Cass. 11 gennaio 1995 n. 272, Cass. 27 giugno 1994 n. 6146, Cass. 29 luglio 1995 n. 8332, Cass. 22 aprile 1995 n. 4559, Cass. 16 novembre 1994 n. 9663). L'errore della sentenza impugnata consiste nell'avere г ritenuto che l'art. 16 Legge 30 dicembre 1991, n. 412 abbia ricondotto integralmente il regime del danno per il ritardo 7 prestazioni previdenziali ed nell'adempimento di assistenziali al regime comune degli artt. 1218 e 1224 cod.civ., e che le condizioni di responsabilità dell'ente debitore si identifichino con un comportamento colposo, con conseguente necessità di costituirlo in mora. Viceversa, la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 442 c.p.c. ad opera della sent. 156, ha esteso ai crediti 5 previdenziali gli elementi di specialità dell'art. 429 3° comma c.p.c., costituiti dalle quattro deroghe al regime risarcitorio della responsabilità contrattuale per ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, caratterizzato, quest'ultimo, dalla necessità della domanda di parte (art. 99 c.p.c.), dell'onere della prova del danno ulteriore (art. 1124 2° comma cod.civ.), della colpa del debitore (art. 1218 1° comma cod.civ.) e dell'onere della previa costituzione in mora (art. 1219 cod.civ.); elementi viceversa non richiesti nel regime speciale dell'art. 429, 3° comma, c.p.c., esteso ai crediti previdenziali dalla citata pronuncia della Corte Costituzionale, salvo la spatium deliberandi in relazione all'esigenza di accertamento del diritto (Cass. sez.un. 5895/1996 cit., Corte Costit. sent. 394/1992 cit.). Le indicizzazioni, convenzionali o legali, non trasformano l'obbligazione pecuniaria di cui all'art. 1277 cod.civ. in un debito di valore, né derogano al principio nominalistico consacrato in tale norma, ma operano una forfettizzazione preventiva o successiva, totale o parziale, del danno da ritardo per inadempimento derivante dalla svalutazione medio tempore del mezzo monetario di pagamento. L'art. 16 comma 6 Legge 30 dicembre 1991, n. 412, prevedendo la condanna alla maggior somma tra rivalutazione 6 monetaria ed interessi legali, mantiene una indicizzazione parziale;
esso si è limitato a fissare una diversa misura di tale indicizzazione, intervenendo sui criteri legali di determinazione del danno, senza ripristinare integralmente il regime precedente all'intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 392 del 1992 della Corte stessa), e senza derogare, né espressamente, né per necessità conseguenziale al carattere dell'intervento legislativo, agli altri elementi di specialità dell'art. 429 3° comma Azly c.p.c., di cui ricalca la medesima impostazione semantica. Esso dunque, mentre da un lato si iscrive come norma speciale nel sistema dell'art. 1224 2° comma cod.civ., dall'altro consente di mantenere ferme le elaborazioni giurisprudenziali fin qui maturate, quale quelle, ad es., coerenti con quanto fin qui motivato, affermative dell'obbligo dell'Istituto di corrispondere gli accessori sul debito previdenziale (ed assistenziale) anche quando il ritardato pagamento derivi da una dichiarazione di illegittimità costituzionale ° da una legge di interpretazione autentica (Cass. 20 luglio 1996 n. 6525; Cass. 18 ottobre 1996 n. 9085; Cass. ottobre 1997 n. 9732; Cass. 22 giugno 1998 n. 6192; Cass. 17 ottobre 1998 n. 10314), oppure dal 121° giorno dall'entrata in vigore di una legge che preveda una (maggiore) prestazione 7 previdenziale, senza necessità di presentazione della domanda amministrativa per il suo conseguimento (Cass. 13 gennaio 1998 n. 251). In particolare la responsabilità degli enti previdenziali (ed assistenziali: Cass. 4 giugno 1999 n. 5503) per il ritardato pagamento delle prestazioni agli assicurati, analogamente a quella prevista per i crediti di ex. art. 429 cod. proc. civ., prescinde dalla lavoro imputabilità del ritardo a colpa del debitore, e quindi dalla necessità della sua costituzione in mora (Cass. 7 13386, Cass. 14 ottobre 2000 n. 13721 e ottobre 2000 n. 13724, Cass. 14 dicembre 2000 n. 15776, Cass. 7 ottobre 1997 n. 9732; Corte Costit.
7-15 marzo 1994 n. 85). In tal modo trova coerente ed appagante giustificazione giuridica anche la decorrenza degli accessori dalla data di maturazione del diritto accertato in corso di causa, senza che vi sia colpa dell'ente nel non avere accolto la domanda, in quanto a quel precedente momento non ne sussistevano le condizioni, e senza che vi sia bisogno di costituzione in mora. I principi che precedono, attinenti al danno da ritardo, possono concernere, a seconda della disciplina positiva del tempo, sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi legali. 0 Nel caso di specie, poiché il diritto alla prestazione previdenziale è sorto dopo l'entrata in vigore dell'art. 16 Legge 30 dicembre 1991, n. 412, spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, e cioè gli interessi legali, in relazione al fatto notorio del maggior saggio di questi rispetto, nel periodo interessato, all'indice della svalutazione monetaria. In tali limiti il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata cassata. Arey Sussistono i presupposti previsti dall'art. 384 1° CO. c.p.c., come novellato dall'art. 66 Legge 26 novembre 1990, n. 353 (cassazione per violazione e falsa applicazione di legge e non necessità di ulteriori accertamenti) perché questa Corte decida nel merito;
e poiché notoriamente nel lasso di tempo che interessa la controversia la rivalutazione monetaria è stata minore degli interessi legali, alla ricorrente spettano questi ultimi con la medesima decorrenza della pensione, e cioè dal 1.3.1992. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in in L oltre due milioni e cinquecentomila per onorari di avvocato, da distrarre in favore dell'avv. Bruno Aguglia antistatario. 9
p.q.m.
il ricorso, cassa la sentenza accoglie impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell'Interno a pagare a NZ NA gli interessi legali dal 1.3.1992. Condanna il Ministero dell'Interno a pagare le spese del presente giudizio liquidate in L 18.000 oltre due milioni e cinquecentomila per onorari di avvocato, da distrarre in favore dell'avv. Bruno Aguglia antistatario. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro 1'8 gennaio 2001. Il Presidente besumes fregnin Il Consigliere Estensore Aldo Maycin IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria MAR. 2001 oggi, IL CANCELLIERE I A D 0 3 S , 1 S 3 O . A 5 L T T L R , . O A A N ' B S L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 I T N - S S 1 G O N 1 O E P S A E M I I D G A E A Prev\rm-diritto sorto nel corso del giudizio G , D O E O L T R E T T RG 14769/1998 T I S A N I R I E L G S D L E E E R O D 10