Sentenza 19 novembre 2002
Massime • 1
La materia della valutazione del rischio derivante dall'esposizione dei lavoratori ai rumori, nel caso di aziende già operanti che aprano nuovi cantieri, è regolata dalla norma che impone di effettuare la valutazione stessa "ogni qualvolta vi è un mutamento delle lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto" (comma 5 dell'art. 40 del d. lgs. 15 agosto 1991, n. 277), e non dalla disposizione pertinente alle aziende che intraprendano "ex novo" le attività a rischio, la quale prescrive un'analisi condotta non prima di novanta e non dopo centottanta giorni dall'inizio delle lavorazioni (art. 11, comma 6, del d. lgs. citato). Va escluso, di conseguenza, che la legge abbia inteso sottrarre alla disciplina prevenzionale - ed alla necessità di immediata valutazione del rischio - i luoghi di lavoro allestiti da aziende cantieristiche per periodi inferiori ai novanta giorni.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2002, n. 4257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4257 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi signori:
Dott. NT ZUMBO Presidente
Dott. Guido DE MARIO Consigliere
Dott. Claudio SQUASSONI Consigliere
Dott. Carlo GRILLO Consigliere
Dott. Vittorio VANGELISTA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'appello, qualificato ricorso, proposto da:
BR CO NT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 522/01 del 23/3-5/4/2001, pronunciata dal Tribunale di Padova;
letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Carlo M. Grillo;
udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale L. Ciampoli, con cui chiede il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. O.P. Vicentini, che insiste per l'accoglimento dello stesso.
La Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la menzionata decisione, il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, a seguito di opposizione a decreto penale, condannava RI AR NT, legale rappresentante della ditta "RI s.r.l.", alla pena, condizionalmente sospesa, di L. 10.000.000 di ammenda in ordine alla contravvenzione -accertata il 9/9/98- di cui agli artt. 40 e 50, comma 1 lett. a), D. L.vo n. 277/1991, per aver omesso di effettuare, nella qualità sopra indicata, la valutazione del rumore di una piattaforma aerea semovente, impiegata per la manutenzione all'interno di un grande serbatoio.
In particolare il giudicante, pur dando atto che -nei termini impostigli dall'organo di vigilanza- l'imputato aveva puntualmente ottemperato alla prescrizione, affermava la sua penale responsabilità in quanto il predetto non aveva poi provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa, irrogatagli ex art. 21 D. L.vo n. 758/1994. Avverso la decisione l'imputato propone appello, che viene qualificato ricorso, lamentando: 1) erronea e/o mancata applicazione del D. L.vo n. 277/1991 (in particolare artt. 11-40-50) anche in relazione all'art. 96-bis D. L.vo n. 626/1994 e succ. mod., in quanto la valutazione del rumore - imposta dall'art. 40, comma 1, del citato decreto- deve essere effettuata -per le imprese che intraprendono nuove attività lavorative, ai sensi dell'art.. 11, camma 6, dello stesso decreto- "non prima di 90 giorni dalla data dell'effettivo inizio dell'attività e non oltre 180 giorni dalla data medesima", per cui, nel caso di specie, considerato che la specifica attività in questione era iniziata nel giugno '98, la valutazione del rumore, quantunque eseguita a seguito della prescrizione dell'organo di vigilanza, doveva ritenersi tempestiva;
invero, secondo il ricorrente, il legislatore del '91 ha inteso escludere dall'obbligo della valutazione del rumore le lavorazioni inferiori ai 90 giorni, e ciò è in linea con il disposto dell'art.96-bis del D. L.vo n. 626/1994, che impone di elaborare il documento di valutazione del rischio entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività; 2) mancata assunzione di prova decisiva richiesta dal P.M. (audizione del teste Andreotti) per accertare se il macchinario in questione fosse stato già utilizzato dalla ditta RI o lo sia stato per la prima volta nel caso in esame;
3) mancata considerazione di elementi probatori acquisiti, e cioè in particolare della documentazione da cui emergeva che la piattaforma aerea semovente in questione costituiva per la ditta un nuovo macchinario, addirittura preso in locazione da altra ditta (s.r.l. Tuttonoleggi di Grisignano di Zocco).
All'odierna udienza dibattimentale, il P.G. e la difesa concludono come riportato in premessa.
Il ricorso è infondato.
La questione di diritto, posta dal ricorrente con la prima doglianza, è stata specificamente affrontata e, ad avviso del Collegio, correttamente risolta dal Tribunale.
Invero, considerato che l'art. 40, comma 1, D. L.vo n. 277/1991, che impone al datore di lavoro di procedere alla valutazione del rischio "rumore", rinvia espressamente al precedente art. 11, comma 6, thema decidendum e se, nel caso di specie, trovi applicazione il primo o il secondo periodo di detto comma, che riguardano rispettivamente "le imprese già in attività" e 'le imprese che intraprendono le attività lavorative di cui all'art. 14", stabilendo che le prime provvedano alla valutazione del rischio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, e che le seconde vi ottemperino non prima di novanta giorni dalla data dell'effettivo inizio dell'attività e non oltre centottanta giorni dalla data medesima.
Dalla soluzione del menzionato problema dipende, infatti, la sussistenza o meno della contravvenzione.
Il ricorrente, come si è accennato, pur non contestando che la propria ditta operi dal gennaio '90, come peraltro risulta dalla visura effettuata presso la Camera di Commercio, assume che l'utilizzo della piattaforma in questione si è reso necessario per la prima volta con l'allestimento del cantiere nel Centro Idrico . N G in Sarmeola di Rubano, e cioè solo nel giugno '98, tant'è che si dovette prenderla in locazione, per cui, dovendo considerarsi questa una "nuova attività", non era ancora scaduto, al tempo del sopralluogo (settembre '98), il termine utile per effettuare la valutazione del rumore.
Ritiene, invece, il Collegio che alla fattispecie in esame non possa che applicarsi il primo periodo del menzionato art. 11, comma 6, D. L.vo n. 277/1991, poiché la ditta "RI s.r.l." era, a tutti gli effetti, già in attività al momento dell'entrata in vigore del decreto, anche se la particolare manutenzione commissionatale dal Centro Idrico aveva richiesto l'adozione di un nuovo macchinario. Con l'utilizzazione di questo, la ditta avrebbe dovuto -ai sensi dell'art. 40, camma 5, dello stesso decreto effettuare una nuova valutazione, sussistendo tale obbligo 'ogni qualvolta vi è un mutamento delle lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto".
Come correttamente rilevato dal Tribunale, del resto, questa interpretazione della normativa è l'unica possibile con riferimento alle imprese che normalmente operano in cantieri esterni allestiti di volta in volta, e non in una sede fissa, come l'impresa RI, altrimenti lo scopo della legge sarebbe quasi sempre vanificato. Né può condividersi l'assunto della difesa, secondo cui il legislatore ha inteso proprio sottrarre alla valutazione del rischio rumore le lavorazioni di durata inferiore ai novanta giorni, coerentemente con il disposto dell'art. 96-bis D. L.vo n. 626/1994. Infatti, a parte che tale "terra di nessuno" non avrebbe alcuna logica giustificazione, se proprio si vuole cercare, in detto decreto, una norma corrispondente al disposto dell'art. 11, comma 6, primo periodo, D. L.vo n. 277/1991, è certamente l'art. 96, che prescrive di adottare le misuri di cui all'art. 4 (tra cui la valutazione del rischio) entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto.
Il rigetto della prima doglianza comporta logicamente quello delle altre due censure, riguardanti la mancata indagine dibattimentale, finalizzata ad accertare che effettivamente la piattaforma de qua non era stata utilizzata prima di allora dalla ditta RI. La circostanza, infatti, è irrilevante alla luce delle argomentazioni che precedono.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 GENNAIO 2003.