Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2002, n. 4257
CASS
Sentenza 19 novembre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La materia della valutazione del rischio derivante dall'esposizione dei lavoratori ai rumori, nel caso di aziende già operanti che aprano nuovi cantieri, è regolata dalla norma che impone di effettuare la valutazione stessa "ogni qualvolta vi è un mutamento delle lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto" (comma 5 dell'art. 40 del d. lgs. 15 agosto 1991, n. 277), e non dalla disposizione pertinente alle aziende che intraprendano "ex novo" le attività a rischio, la quale prescrive un'analisi condotta non prima di novanta e non dopo centottanta giorni dall'inizio delle lavorazioni (art. 11, comma 6, del d. lgs. citato). Va escluso, di conseguenza, che la legge abbia inteso sottrarre alla disciplina prevenzionale - ed alla necessità di immediata valutazione del rischio - i luoghi di lavoro allestiti da aziende cantieristiche per periodi inferiori ai novanta giorni.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2002, n. 4257
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4257
    Data del deposito : 19 novembre 2002

    Testo completo