Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 9752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9752 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
Testo completo
Composta da:
IC ON NC IA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
-Presidente-
IA TE
AN VA NA
IE IO
-Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: GI IU nato a [...] il [...]
09752-26
Sent. n. sez. 3618/2025 CC - 09/12/2025 R.G.N. 27963/2025
avverso l'ordinanza del 28/07/2025 del TRIBUNALE di RIETI
udita la relazione svolta dal Consigliere IE IO;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
In
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28 luglio 2025, il Tribunale di Rieti, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato, in accoglimento dell'istanza proposta dal locale Procuratore della Repubblica, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata a EP FA con sentenza divenuta irrevocabile il 26 marzo
2018.
In proposito, ha rilevato che FA, nell'arco di sette anni, non risulta essersi attivato per l'esecuzione della sanzione né ha mai rappresentato, sino al momento in cui è stato informato dell'istanza di revoca, difficoltà di sorta, ivi comprese quelle connesse alla condizione di invalido civile, che è stata riconosciuta solo nel 2025.
2. EP FA propone, con l'assistenza dell'avv. Fabrizio Di Paolo, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che il ritardo nell'esecuzione della pena sostitutiva di cui è stata disposta la revoca è dipesa dal Comune di Rieti, presso cui egli avrebbe dovuto svolgere i previsti lavori di pubblica utilità, che è rimasto inerte anche a fronte del suoi numerosi e formali solleciti.
3. Il Procuratore generale, ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2. La giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 13806 del 13/03/2025, Lafleur, Rv. 287956 -01) ha chiarito, a seguito dell'entrata in vigore, per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, della disciplina delle nuove pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen., che la relativa procedura di esecuzione impone al condannato, una volta ricevuta copia della sentenza, di dare impulso alla procedura, presentandosi all'UEPE, cui spetterà di riferire periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale da lui intrapreso. Resta fermo, tuttavia, che qualora il lavoro di pubblica utilità sia stato invece disposto, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nei confronti di soggetto responsabile del reato di
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guida sotto l'influenza dell'alcool deve seguirsi il diverso, e meno articolato, iter disciplinato dal secondo periodo della citata disposizione, secondo cui <<con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità», che la giurisprudenza di legittimità interpreta nel senso che il condannato non è tenuto ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata, spettando tale iniziativa all'autorità giudiziaria (Sez. 1, Sentenza n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, D'Aniello, Rv. 281189; Sez. 1, n. 35855 del 18/6/2015, Rosiello, Rv. 264546). Ciò posto, e considerato che, nel caso di specie, il soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità è stato condannato per il reato previsto dal Codice della Strada, tangibile appare la distonia tra i richiamati canoni ermeneutici ed il ragionamento sviluppato dal Tribunale, che ha assegnato valenza decisiva alla protratta inerzia del condannato ed omesso di accertare se e come, nel lasso temporale considerato, la competente autorità giudiziaria si sia attivata in vista dell'esecuzione della sanzione sostitutiva.
3. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Rieti, cui spetterà il compito di verificare se il pubblico ministero ha dato o meno impulso alla procedura e di provvedere, di conseguenza, sulla proposta richiesta di revoca della sostituzione della pena detentiva con quella del lavori di pubblica utilità.
Rieti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Daniele Cappuccio
Il Presidente
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