Sentenza 26 settembre 2002
Massime • 1
L'elemento differenziale tra il furto aggravato dal mezzo fraudolento e la truffa, nei quali coesistono i due elementi modali della 'vis' e della 'fraus', va ricercato nell'elemento causale prevalente nella fattispecie concreta. Tale elemento consiste in un'espressione di energia fisica nei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose e alle persone, e nell'inganno nei delitti contro il patrimonio mediante frode. Ne consegue che l'occultamento di un oggetto in una confezione contenente originariamente un altro oggetto di minor valore, così da corrispondere un minor prezzo all'operatore di cassa di un supermercato, va qualificato come truffa, in quanto è l'artificio e non l'appropriazione mediante violenza sulla cosa l'elemento causale prevalente.
Commentari • 2
- 1. Furto aggravante violenza sulle coseRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 26 aprile 2022
- 2. Danneggiamento e depenalizzazione: Cassazione e ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 18 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2002, n. 40457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40457 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 26/09/2002
1. Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1051
3. Dott. PETITTI Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 045230/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL GI PI N. IL 22/06/1958;
avverso SENTENZA del 13/07/2001 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE.
Udito il Procuratore Generale che ha concluso per non doversi procedere per difetto di querela qualificando il fatto come truffa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - AL GI RO fu tratto a giudizio di fronte al Tribunale di Lucca per rispondere del furto aggravato di una lampada a basso consumo preventivamente occultata in uno scatolo vuoto di altro prodotto di costo più basso, così sottratta presso un grande magazzino di quella città avendo corrisposto alla cassa un prezzo assai inferiore al prezzo di vendita.
In esito al giudizio, l'imputato fu condannato alla pena di giorni venti di reclusione e lire 100.000 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla contestata aggravante. Pena sospesa.
Il fatto risale al mese di luglio 1995.
Contro detta sentenza proponeva appello lo stesso AL, a mezzo del suo Difensore, alligando erronea applicazione della legge penale;
a parere del ricorrente, infatti, le caratteristiche modali del fatto ne esigevano una qualificazione sotto la specie del reato di truffa;
chiedeva conseguentemente la variazione del nomen iuris attribuito al fatto contestato, e la declaratoria di non doversi procedere per carenza di querela.
2 - La Corte di Appello di Firenze ha ritenuto di dover mantenere l'originaria qualificazione giuridica non ravvisando nell'artificio posto in essere dal AL (svuotare una scatola di tendinastro collato ponendovi dentro la lampada a basso consumo) il tipico strumento della truffa, ma un mezzo per impossessarsi, all'insaputa della cassiera, di aliud pro alio, ingannando costei non sul prezzo, ma sull'identità della merce così sottratta. Pur tuttavia ha ritenuto di dover continuare ad inquadrare tale impossessamento mediante inganno sotto la fattispecie di furto (ex art. 625 cp, avendo ritenuto l'aggravante del mezzo fraudolento), e non già sotto quella più acconcia - a parere di questa Suprema Corte - di truffa. Confermava pertanto la gravata sentenza.
3 - Ricorre innanzi a questa Suprema Corte l'imputato a mezzo del suo difensore insistendo sulla denunciata errata applicazione di legge penale sostanziale, ed ulteriormente argomentando sulla dovuta qualificazione del fatto come truffa e non come furto. La merce non fu conseguita dall'imputato invito domino, ma con il consenso e la collaborazione della cassiera che, vista la merce presentata alla cassa, ne accettò il presso e ne autorizzo l'asporto. Cosicché, se pur annullabile per ragione del mezzo fraudolento usato dall'imputato onde falsare l'oggetto del consenso della cassiera, un contratto di compravendita (viziato) si sarebbe pur perfezionato. Ciò che costituisce elemento differenziante fra il furto ex art. 625 cp, reato attribuito all'imputato dai Giudici di merito, e la truffa.
A supporto della propria tesi cita alcuni orientamenti pregressi di questa stessa Corte dalla lettura delle cui massime egli trae argomenti a suo parere favorevoli alla tesi da lui sostenuta. Il ricorso è fondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - Innanzi tutto un primo orientamento interpretativo del sistema deve fondarsi sulla sistematica stessa del codice penale. Ivi il Legislatore disciplina la materia dei delitti contro il patrimonio (che trovano disciplina nel titolo 13^ ed ultimo del Libro Secondo del cp), e li distingue sulla base del mezzo mediante il quale essi vengono portati ad esecuzione;
così che individua un primo gruppo sotto il Capo Primo intitolato ai "delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone" (tra cui rientra il furto), ed un secondo gruppo, sotto il successivo Capo 2^, intitolato ai "delitti contro il patrimonio mediante frode" (tra cui si annovera, appunto, il reato di truffa).
Osserva ancora questa Corte che, nell'area di fattispecie incriminatrici de qua, vengono sanzionati quindi tutta una serie di comportamenti tesi ad aggredire il bene giuridico protetto (consistente nel libero e pacifico godimento della cosa propria) mediante vis, per un aspetto, e mediante fraus, per l'altro. Ora, la nozione giuridica sia di vis (violenza intesa come energia dinamica, forza, prevalenza fisica sull'altro per appropriarsi di un bene) che di fraus (mezzo psichico ingannevole, atto a sviare la libera formazione del consenso altrui, così da conseguire un effetto che nel rispetto delle normali regole non si sarebbe ottenuto) sono ambedue di origine empirica dal momento che prendono in considerazione - per gli effetti sanzionatoli- comportamenti umani posti in essere tradizionalmente posti in essere per conseguire comunque, in maniera indebita, vantaggi per sè con altrui danno ingiusto.
In tale ambito, le relative fattispecie dei due gruppi, tipizzate dal codice, sono confinanti: e non è raro il caso in cui la condotta caratterizzata dall'appropriazione fisica sia accompagnata anche da un ulteriore, non essenziale elemento ingannevole o fraudolento (da qui, infatti, la previsione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cp ove al mezzo fisico della vis si affianca il plus del mezzo fraudolento atto così ad aggravare il reato di cui all'art. 624 cp che non vede per questo mutare gli elementi essenziali della fattispecie d'origine); analogamente è in materia dei delitti contro il patrimonio commessi "mediante frode" ove la violenza fisica - elemento, questo, eventuale e non essenziale della relativa fattispecie- si somma al predominante mezzo fraudolento che integra la modalità del fatto tipico;
così, ad esempio, la frode informatica di cui all'art. 640 ter n. 1 dove la componente fisica caratterizza talune concrete modalità di commissione del reato informatico, come nel caso della intrusione violenta nei sistemi informatizzati o addirittura nell'hardware stesso;
ovvero nella successiva ipotesi della distruzione o mutilazione fraudolenta della propria cosa o persona al fine di conseguire un vantaggio economico. Ma in ambedue i casi è innegabile la preminenza del mezzo ingannevole).
Sembra così potersi affermare che in tali casi, nei quali coesistono i due elementi modali, ma solo uno dei due può considerarsi "elemento causale prevalente", e l'altro mero "elemento accessorio" di ulteriore qualificazione della condotta, il problema che si pone al giudice di merito è quello di individuare, nella fattispecie concreta, l'elemento causale prevalente" innanzi detto. Elemento prevalente che, se consistente in una espressione di energia fisica, dovrà orientare l'attività di inquadramento del fatto in direzione dell'area normativa dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone (Capo 1^ del titolo 13^), e se consistente invece nell'inganno, dovrò orientare l'inquadramento verso le fattispecie afferenti al Capo 2^, dei delitti contro il patrimonio mediante frode.
5 - Se, dunque, il fondamento della distinzione di cui qui si discute sta nei termini innanzi detti, l'ulteriore profilo della corretta sussunzione di una concreta fattispecie nell'una o nell'altra delle descritte tipologie di delitti contro il patrimonio pone il problema della individuazione del "mezzo prevalente" (forza fisica, o vis - forza psichica, o fraus) che fu idoneo a determinare il perfezionamento, in concreto, del reato. Si tratta, in altri termini, di stabilire in concreto quale dei due elementi venga ad essersi posto in relazione di causalità immediata e necessaria con l'evento tipico considerato dalla norma, che a non facilitare le cose, nelle distinte ipotesi del furto e della truffa, è quello comune (all'una come all'altra ipotesi) del vantaggio per sè con danno altrui.
6 - Ora, nel caso di specie, sembra a questa Corte di non poter ravvisare l'"elemento causale prevalente" (al fine di qualificare la modalità della condotta in maniera utile all'inquadramento nell'alternativa furto-truffa) nell'occultamento dell'oggetto di maggior valore in una confezione a contenuto originariamente di minor valore, così da corrisponderne il minor prezzo dell'artificio consistito nell'introduzione del prodotto a più alto prezzo di vendita nell'involucro appositamente e previamente svuotato di un prodotto a prezzo di vendita sensibilmente più basso (mezzo caratterizzato da violenza sulla cosa). Infatti, tale mezzo da solo non sarebbe risultato idoneo a conseguire il consenso (dell'operatore di cassa) alla compravendita verso quel minore prezzo. Sembra invece di dover individuare tale "elemento causale prevalente" nell'artificio posto in essere dall'imputato - sia pure aprendo la scatola di altro prodotto e liberandola da quello per introdurvi il prodotto oggetto dell'illecito.
Sicché deve riconoscersi che fu l'artificio ora descritto, e non l'appropriazione mediante violenza sulla cosa, tipica del furto, ad avere consentito la realizzazione di quella condotta criminosa con il consenso (e non contro il consenso, come nel furto) della proprietà stessa in persona dell'operatore di cassa al momento di perfezionamento della compravendita mediante l'incassato del prezzo del così conseguito aliud pro alio, e conseguente disattivazione della protezione elettronica apposta sull'involucro, consentendo così al AL di allontanarsi. Questo in presenza comunque di un consenso meramente apparente, reso possibile solo per effetto dello strumento fraudolento preventivamente posto in essere a tale specifico fine.
E certo il fatto non avrebbe avuto conseguenze se un addetto alla sorveglianza non avesse notato le "manovre" dello sprovveduto soggetto agente che così subito dopo aver effettuato l'operazione di cassa, venne fermato e denunciato alla Autorità Giudiziaria. Tal che, inoltre, non di reato consumato, ma di reato tentato avrebbe dovuto discutersi, giusto il canone interpretativo di cui questa Suprema Corte ha tenuto conto in sentenza n. 3642 del 21 settembre 1999 Sez. 5, Ric.: Inbrogno, così fissato la seguente massima: "In tema di furto, fermo restando che il prelevamento della merce dai banchi di vendita dei grandi magazzini a sistema 'self service' e l'allontanamento senza pagare realizzano il reato di furto, deve ritenersi che quando l'avente diritto o persona da lui incaricata sorvegli le fasi dell'azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, il delitto non è consumato neanche con l'occultamento della cosa sulla persona del colpevole. Ciò perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso". (Fattispecie di furto in supermercato in cui il ladro era stato sorpreso prima della cassa mentre occultava una bottiglia sotto gli indumenti, qualificato dalla Suprema Corte quale tentativo di furto).
7 - Nel qui dedotto processo, la Corte di Appello di Firenze - come già detto - ha ritenuto egualmente l'ipotesi del furto, così confermando l'opinione del primo Giudice, sull'osservazione duplice:
in primo luogo che l'artificio posto in essere dal AL servi non già "a farsi consegnare la cosa" dalla cassiera, bensì ad "impossessarsene all'insaputa della cassiera"; in secondo luogo che "l'occultamento implica la sottrazione invito domino", così qualificando il reato come furto aggravato dal mezzo fraudolento: là dove, evidentemente, il mezzo fraudolento avrebbe costituito una ulteriore caratterizzazione della forza o dell'apprendimento fisico, mezzo prevalente, se non da solo sufficiente, in quella concezione, a realizzare l'evento. Quasi che il AL avesse sottratto l'oggetto occultandolo sulla persona, o lanciandolo all'esterno del supermercato, o con qualsiasi altro mezzo che fosse tale da consentirgli di "superare" la barriera predisposta per la regolare operazione commerciale (prelievo della merce, passaggio alla cassa, controllo e registrata della vendita, pagamento e conseguente autorizzato all'asporto) così realizzando il proprio profitto illecito con l'altrui danno.
Ma siffatta valutazione non è conforme all'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo i criteri qui prima indicati e che per altro si armonizzano invece con un pensiero già più volte espresso, ed i cui aspetti più significativi si possono sintetizzare come qui appresso: a - "Il criterio distintivo tra il reato di flirto, aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, e il reato di truffa, va ravvisato nell'impossessamento mediante sottrazione "invito domino" che caratterizza il primo e manca nel secondo, nel quale, invece, il trasferimento del possesso della cosa avviene con il consenso del soggetto passivo, consenso viziato da errore per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dall'agente". (Così in Sent. n. 6876 del 6 aprile 1999, Sez. 5^, Pres. Consoli, ric. Montaruli).
Ed ancora: (Differenza dalla truffa - Furto: sottrazione della cosa al detentore eludendone la vigilanza - Truffa: conseguimento della cosa per disposizione dello stesso proprietario ingannato - Fattispecie: furto in supermercato. Differenza dal furto aggravato dal mezzo fraudolento - Furto: sottrazione della cosa al detentore eludendone la vigilanza - Truffa: conseguimento della cosa per disposizione dello stesso proprietario ingannato - Fattispecie: furto in supermercato).
B - "L'elemento differenziale tra il furto aggravato dal mezzo fraudolento e la truffa consiste nel fatto che nel furto l'oggetto del reato viene sottratto al detentore eludendone la vigilanza contro la sua volontà, mentre nella truffa il possesso viene conseguito con atto di disposizione dello stesso soggetto passivo il cui consenso è viziato da artifici e raggiri posti in essere dall'agente. Ricorre pertanto il reato di furto aggravato ex art. 625 n. 2 cod. pen. nel comportamento di chi si impossessa di merce ponendola sul carrello e portandola fuori da un supermercato passando per il varco delle informazioni ed esibendo al personale scontrino relativo ad acquisti effettuati il giorno precedente, trattandosi di condotta idonea a far venire meno la vigilanza del personale addetto al supermercato in ordine all'impossessamento in corso e non già ad ottenere, con l'inganno, la consegna della merce da parte del medesimo personale". (Così Cass. Pen. Sez. Quinta, Sent n. 3478 del 5 febbraio 1998 Ric. Gullà).
Inoltre: (Cass. Pen. Sez. Quarta, n. 9523 del 18 settembre 1997, Ric. Grillo. Fatto contestato e fatto ritenuto - Nucleo comune - Relazione di continenza - Incompatibilità ed eterogeneità - Esclusione - Fattispecie di truffa e furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento).
C - "Sussiste violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza quando nei fatti - ivi rispettivamente descritto e ritenuto- non si rinvenga un nucleo comune, identificato dalla condotta, e si instauri quindi un rapporto non di continenza ma di incompatibilità ed eterogeneità. Tale è il rapporto tra truffa e furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, che sotto il profilo della condotta appartengono a generi o categorie diversi e trovano collocazione in distinti capi del titolo del codice penale dedicato ai delitti contro il patrimonio: la truffa rientra tra quelli commessi con la cooperazione della vittima ed il suo consenso all'atto di disposizione patrimoniale, ottenuto mediante "frode", il furto tra quelli consumati "mediante violenza" contro la volontà della vittima e quindi con atto aggressivo unilaterale, a facilitare il quale mirano l'artificio o il raggiro". (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la correlazione del reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, ritenuto in sentenza, con quello di truffa, contestato nell'imputazione).
In fine: (Furto nei supermercati - Esibizione di uno scontrino relativo ad un precedente acquisto per eludere il pagamento della merce sottratta - Truffa - Esclusione - Furto aggravato dal mezzo fraudolento - Sussistenza - Ragioni).
D - "La sottrazione di merci dai banchi di un supermercato cui faccia seguito l'esibizione alla cassa di uno scontrino relativo a merce pagata in precedenza, non costituisce truffa, ma furto aggravato dal mezzo fraudolento. Infatti lo stratagemma posto in essere dal soggetto è diretto non già a farsi dare dal venditore cose di cui non ha ancora possesso, ma soltanto a non pagare il prezzo di cose di cui si è già impossessato prelevandole dai banchi di esposizione". (Cost., Cass. Pen., Sez. Quarta, Sent. n. 2497 del 24 gennaio 1996, Pres. Consoli, Ric. Gullà).
È evidente l'oridentamento di questa Corte, volto nel senso di ritenere prevalente, nel furto aggravato dal mezzo fraudolento, l'"atto aggressivo unilaterale" (semmai facilitato dal mezzo fraudolento, o dalla violenza sulle cose), e nella truffa la cooperazione della vittima al raggiungimento dell'obiettivo criminoso del soggetto agente.
È appena da notare che, nella fattispecie di sottrazione di merce da un supermercato esibendo uno scontrino scaduto, la "cooperazione" della vittima è data solo dalla omissione del dovuto controllo da parte dell'operatore di cassa (manifestandosi come ipotesi di sottrazione alla vigilanza); omissione che, se non vi fosse stata, avrebbe impedito il buon fine dello "stratagemma" e l'appropriazione della merce che dunque avviene senza alcun "artificio" o "raggiro".
8 - Nella fattispecie processuale concreta (consistente nell'aver inserito il prodotto più caro nello scatolo svuotato di altro prodotto meno caro), ritiene invece questo Giudice che debba ravvisarsi nell'"artificio", mero strumento - se pure perverso - dell'intelletto umano, l'"elemento causale prevalente" atto ad indurre in errore l'operatore di cassa, conseguendo così, senza alcun impegno di energia fisica (la qualcosa esclude l'atto di impossessamento tipico del furto) il prodotto del reato. Ne consegue che l'illecito commesso dal ricorrente deve essere riqualificato come truffa semplice, mentre - come è evidente - la contestata circostanza aggravante del mezzo fraudolento nel furto ritenuto dalla Corte territoriale, viene a costituire ora l'"elemento causale prevalente", proprio della fattispecie di cui all'art. 640 cp. Quanto alla condizione di procedibilità, deve osservarsi che l'atto di querela prodotto da chi di ragione per conto della persona offesa Esselunga S.p.A. porta la data del 4 febbraio 2000, mentre il fatto contestato al AL risale al 7 luglio 1995. Tale lasso di tempo, senza declaratoria di decadenza del termine per la querela, è spiegato dall'intervento, nelle more del processo, della Legge 205/99 che rese il furto, prima perseguibile d'ufficio, soggetto alla condizione di cui all'art. 120 cp. Così che la condizione in tal modointegrata utilmente per la punizione del AL a titolo di furto, non è tale a seguito della riqualificazione del fatto come truffa per la tardività dell'atto ex art. 120 cp che ne consegue.
P.Q.M.
Visto l'art. 620 cpp. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di querela, qualificato come truffa semplice il reato addebitato. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2002