Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2002, n. 40457
CASS
Sentenza 26 settembre 2002

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L'elemento differenziale tra il furto aggravato dal mezzo fraudolento e la truffa, nei quali coesistono i due elementi modali della 'vis' e della 'fraus', va ricercato nell'elemento causale prevalente nella fattispecie concreta. Tale elemento consiste in un'espressione di energia fisica nei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose e alle persone, e nell'inganno nei delitti contro il patrimonio mediante frode. Ne consegue che l'occultamento di un oggetto in una confezione contenente originariamente un altro oggetto di minor valore, così da corrispondere un minor prezzo all'operatore di cassa di un supermercato, va qualificato come truffa, in quanto è l'artificio e non l'appropriazione mediante violenza sulla cosa l'elemento causale prevalente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2002, n. 40457
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40457
Data del deposito : 26 settembre 2002

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