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Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2023, n. 14603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14603 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NA AD nato a [...] il [...] BE QU GU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comrna 8 D.L. n. 137/20 Penale Sent. Sez. 2 Num. 14603 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 22/12/2022 • RITENUTO IN FATTO 1. DI LA e IL UE hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che il 4/5/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti dal Tribunale cittadino il 13/7/2021 in ordine ai reati di truffa e sostituzione di persona, con la conseguente condanna alle pene ritenute di giustizia. 2. A sostegno del ricorso hanno addotto due motivi di impugnazione: 2.1. Tardività della querela, per essere stata presentata dalla persona offesa Grenke Locazione s.r.l. in data 22/12/2017, come da documentazione allegata al ricorso, pur avendo la predetta società appreso dal CI sin dal 26/4/2017 che questo sarebbe stato vittima di raggiri al pari della Grenke, tanto che aveva presentato querela nei confronti di persone di cui forniva l'identità. 2.2. Vizio di motivazione, per essersi fondato il giudizio di penale responsabilità, di fatto, sulle sole dichiarazioni di NN CI, precedente titolare della società Zilio s.a.s., che si assumono non coerenti circa le circostanze della cessione delle quote e della sua presunta uscita dalla società. 3. Con requisitoria scritta del 22/11/2022 il P.G. ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso proposto dal comune difensore nell'interesse del DI e del IL è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 4.1. Quanto al primo motivo di ricorso, deve innanzitutto rilevarsi che la tardività della querela non è stata dedotta con i motivi di appello. Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non é consentita al giudice di legittimità (Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Rv. 267948; Sez. 5, n. 3214 del 17/10/2012, Rv. 254385): nel caso in esame dalla sentenza emerge che la persona offesa ha presentato querela sin dal 22/7/2017, quindi nel termine di novanta giorni dalla ricezione della comunicazione del CI che disconosceva la sottoscrizione apposta al contratto con la Genke, e riferiva di essere stato anch'egli vittima di raggiri al pari di questa, tanto che aveva presentato querela nei confronti di persone di cui forniva l'identità. Nel ricorso, peraltro, non si contesta l'esistenza della querela del 22/7/2017, ma se ne produce una successiva, in data 22/12/2017, che non esclude l'esistenza di quella indicata in sentenza. 4.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, 1 • trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una d iversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, riv. 207944). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516). Il ricorso del DI e del IL, invece, non prospetta alcuna incongruenza o inconciliabilità tra le affermazioni contenute in sentenza, bensì soltanto un'alternativa ricostruzione dei fatti, secondo cui i beni oggetto del contratto sarebbero effettivamente pervenuti alla società Zilio, ed il CI sarebbe inattendibile perché avrebbe continuato a disporre della posta elettronica della stessa società, dalla quale avrebbe risposto alla Genke nell'aprile del 2017, senza alcuna riproduzione o indicazione delle emergenze documentali dalle quali emergerebbero tali circostanze, in alcun modo desumibili dalla sentenza impugnata. 5. La declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 22 dicembre 2022 Il Consigliere estensore P iiidente UC periali Gio biotallevi
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comrna 8 D.L. n. 137/20 Penale Sent. Sez. 2 Num. 14603 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 22/12/2022 • RITENUTO IN FATTO 1. DI LA e IL UE hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che il 4/5/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti dal Tribunale cittadino il 13/7/2021 in ordine ai reati di truffa e sostituzione di persona, con la conseguente condanna alle pene ritenute di giustizia. 2. A sostegno del ricorso hanno addotto due motivi di impugnazione: 2.1. Tardività della querela, per essere stata presentata dalla persona offesa Grenke Locazione s.r.l. in data 22/12/2017, come da documentazione allegata al ricorso, pur avendo la predetta società appreso dal CI sin dal 26/4/2017 che questo sarebbe stato vittima di raggiri al pari della Grenke, tanto che aveva presentato querela nei confronti di persone di cui forniva l'identità. 2.2. Vizio di motivazione, per essersi fondato il giudizio di penale responsabilità, di fatto, sulle sole dichiarazioni di NN CI, precedente titolare della società Zilio s.a.s., che si assumono non coerenti circa le circostanze della cessione delle quote e della sua presunta uscita dalla società. 3. Con requisitoria scritta del 22/11/2022 il P.G. ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso proposto dal comune difensore nell'interesse del DI e del IL è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 4.1. Quanto al primo motivo di ricorso, deve innanzitutto rilevarsi che la tardività della querela non è stata dedotta con i motivi di appello. Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non é consentita al giudice di legittimità (Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Rv. 267948; Sez. 5, n. 3214 del 17/10/2012, Rv. 254385): nel caso in esame dalla sentenza emerge che la persona offesa ha presentato querela sin dal 22/7/2017, quindi nel termine di novanta giorni dalla ricezione della comunicazione del CI che disconosceva la sottoscrizione apposta al contratto con la Genke, e riferiva di essere stato anch'egli vittima di raggiri al pari di questa, tanto che aveva presentato querela nei confronti di persone di cui forniva l'identità. Nel ricorso, peraltro, non si contesta l'esistenza della querela del 22/7/2017, ma se ne produce una successiva, in data 22/12/2017, che non esclude l'esistenza di quella indicata in sentenza. 4.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, 1 • trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una d iversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, riv. 207944). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516). Il ricorso del DI e del IL, invece, non prospetta alcuna incongruenza o inconciliabilità tra le affermazioni contenute in sentenza, bensì soltanto un'alternativa ricostruzione dei fatti, secondo cui i beni oggetto del contratto sarebbero effettivamente pervenuti alla società Zilio, ed il CI sarebbe inattendibile perché avrebbe continuato a disporre della posta elettronica della stessa società, dalla quale avrebbe risposto alla Genke nell'aprile del 2017, senza alcuna riproduzione o indicazione delle emergenze documentali dalle quali emergerebbero tali circostanze, in alcun modo desumibili dalla sentenza impugnata. 5. La declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 22 dicembre 2022 Il Consigliere estensore P iiidente UC periali Gio biotallevi