Sentenza 22 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2003, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I 1 Z / S A 4 . / R 6 N T 2 S - . I A I R B . G P R E . . L R D A L T L A A E . U D D B REPUBBLICA ITALIANA B I A I E S T T N R A E 1 I N T S OGGETTO 3 E R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 I S E A Tributi locali: E . T N I.C.I.A.P.; A REMA DI CASSAZIONE LA CORTE agente di assicurazion M SEZI C VERIBUTARIA39 composta dai Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G. N. 798/2000 Dott. Enrico PAPA Cons, relator 1952 Consigliere Cron. Dott. Stefano MONACI Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Ud.
5.6.2002 Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 798 R.G. 2000, proposto da OSTIERI LUCIANA, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Gracchi 137, presso l'avv. Gianluigi MALANDRINO, che la rappresenta e difende, con procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ALBANO LAZIALE, in persona del Commissario straordinario 'pro tempore', elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cola dl Rienzo 271, presso l'avv. Costantino TESSAROLO, che lo rappresenta e difende con procura a margine del controricorso giusta delibera in data 21 gennaio 2000, n. 7 -;
- controricorrente -
2453 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio del 12 ottobre 1999, depositata col n. 77.34.99 il 26 ottobre 1999. Uditi, nella pubblica udienza del 5 giugno 2002: il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Malandrino per la ricorrente;
-il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Premesso in fatto - che: - CI IE, agente di assicurazione in Albano Laziale, versò l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, con riferimento al 1995, nella misura fissata per il V settore nella tabella allegata al d.l. 66/1989, come convertito dalla legge 144/1989, riguardante oltre alle attività di bar e di- commercio al minuto di alimentari, bevande, libri, giornali, articoli sportivi, oggetti d'arte e culturali, tabacchi ed altri generi di monopolio, carburanti e lubrificanti - le attività di "intermediazione del commercio"; - il Comune di Albano, con avviso di accertamento, reclamò il pagamento della maggiore imposta con accessori di legge -. sostenendo l'applicabilità della più consistente tariffa stabilita per il 1X settore della predetta tabella, comprendente oltre quelle professionali ed artistiche - le attività di "servizi vari"; l'impugnativa della contribuente venne respinta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il gravame della parte privata, osservando che l'attività d'intermediazione dell'agente di assicurazione non attiene allo scambio dei beni elencati nel V settore, ma si concretizza in una prestazione di servizi, riconducibile nel IX settore: -per la cassazione ricorre, con unico motivo, la contribuente, censurando la sentenza per avere interpretato in senso restrittivo la nozione di "intermediazione del commercio", nella quale invece dovrebbe rientrare anche l'intermediazione svolta dall'agente di commercio, cui l'agente di assicurazione va assimilato;
- il Comune resiste con controricorso, illustrato da memoria. Ritenuto in diritto - che: - - questa Corte, con sentenza 9601/2000, ha affermato che - l'attività dell'agente di assicurazione, ai fini dell'i.c.i.a.p., deve essere inquadrata nei "servizi vari" del IX settore della citata tabella;
- tale enunciato ed i rilievi che lo sorreggono vanno confermati e condivisi, tenendosi conto che le attività comprese nel V settore, anche per la parte attinente alla intermediazione, riguardano il commercio dei beni materiali, mentre l'agente di assicurazione, pur rientrando nell'ampio 'genus' degli agenti di commercio, non si pone come intermediario nella circolazione di quei beni, ma offre un servizio, con compiti ed indici di redditività vicini a quelli dell'assicuratore compreso nel contiguo X settore - (nello stesso senso cfr., fra le ultime, Cass. 2352/2002; v. anche Cass. 1956, 2349, 2353 e 2354/2002); il ricorso, pertanto, deve essere respinto;
nella novità della questione, all'epoca del ricorso, si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2002. Il Cons. estensore Il Presidente l Enrico Papa - Francesco Cristarella Orestano - Отраве Дуби شم شمار ہے Ala IL CANCELLERE CL Mold A ide Grans RIA DEPO Oggi 22 85 . 2003 EC ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA -