Art. 20. Diario delle prove scritte
Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e pubblicato nel medesimo termine nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale del Ministero, di grazia e giustizia.
Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e pubblicato nel medesimo termine nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale del Ministero, di grazia e giustizia.