Sentenza 27 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2003, n. 2960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2960 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 02 9 60 03 E LA CO SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.07121/00 Dott. Giovanni OLLA Presidente Cron.6805 CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Giammarco PLENTEDA Consigliere 844 Dott. Donato Rep. Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Ud. 17/10/02 Dott. Carlo DE CHIARA Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:sequestro -assegno convalida. e SENTENZA merito sul ricorso proposto da: NT RO, elettivamente domiciliato in Roma, via via della Scala 2, presso la dott.sa LL OS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Argenio del foro di Avellino giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SA MAFFEI intimato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 273 del 17.12.98/10.02.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 6/1301 2002 udienza del 17/10/02 dal Relatore Cons.G. Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza 17.12.98/10.02.99 la Corte d'appello di Napoli esponeva che SA MA, soggetto a procedura esecutiva mobiliare, rimetteva ad NT OS, creditore procedente, assegno tratto sulla Banca Popolare Cooperativa di Pescopagano per complessive lire 9.138.175, assegno che il creditore tratteneva, senza peraltro desistere dalla procedura. Successivamente, in data 15.07.88, il MA effettuava offerta reale della somma di lire 9.538.175, che il OS accettava, senza però restituire l'assegno precedentemente emesso dal MA, per lire 9.138.175. Allo scopo di ottenere la restituzione di tale assegno il MA chiedeva sequestro giudiziario che veniva concesso ante causam ed eseguito l'11.08.88 presso la Banca Popolare per l'Irpinia di Avellino, ove il OS aveva versato l'assegno per l'incasso; con successivo atto di citazione, notificato il 17.08.88, il MA citava il OS per la convalida e per la condanna alla restituzione del titolo ed al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa. Quest'ultima domanda veniva rigettata dal tribunale di Avellino che invece, con sentenza 15.03.94, convalidava il sequestro e disponeva la restituzione del titolo al MA. L'appello del OS, articolato in 15 motivi, veniva respinto dalla Corte partenopea, che rilevava, quanto all'omesso esame della eccezione di 2 Caf inefficacia del sequestro per violazione dell'art. 680 cpc, che il tribunale l'aveva, in uno con le altre eccezioni preliminari, rigettata e che tale rigetto era del tutto giustificato perché la notifica era prevista solo per il sequestro concesso con decreto e non, come nel caso, con ordinanza e che, in ogni caso, lo scopo della notifica era raggiunto dalle indicazioni contenute nella citazione. Affermata la sequestrabilità dell'assegno, confermata, dall'esito della lite, la sussistenza del fumus boni iuris, la sentenza rilevava che la questione della adeguatezza dell'assegno o della somma successivamente versata a soddisfare le ragioni creditorie del OS era inconferente, perchè l'illegittimità del comportamento del creditore sussisteva per aver proseguito l'esecuzione forzata, nonostante che l'assegno fosse stato rimesso allo scopo specifico di ottenere la liberazione degli autoveicoli pignorati. Con ricorso notificato il 27.03.00 a mani del procuratore costituito del MA, NT OS censurava la sentenza per cinque motivi di violazione di legge. Il MA non spiegava attività difensiva. Motivi della decisione Col primo motivo il ricorrente assume la violazione degli artt. 680.1 e 683 cpc, perché la notifica è richiesta per tutte le ipotesi di sequestro ante causam e non solo per quelle in cui il sequestro è concesso con decreto, come, erroneamente, interpreta la norma la sentenza impugnata. La censura è inammissibile poiché viene contesta una sola delle due rationes decidendi esposte dalla Corte partenopea che ha rilevato, in aggiunta, che - oltre alla omessa notifica dell'ordinanza emessa il 10.08.88- occorreva 3 Caf anche provare che lo scopo della norma non veniva ugualmente raggiunto attraverso la citazione per la convalida e per il merito: che, cioè, tale citazione (notificata il 17.08.88 a fronte del pignoramento del titolo eseguito 1'11.08.88) non era idonea a porre il sequestrato in condizione di svolgere attività difensiva in ordine alla tempestività e regolarità del sequestro. Questa seconda motivazione della decisione impugnata viene, infatti, completamente ignorata dal ricorrente. Col secondo motivo di censura si assume la violazione dell'art.670 cpc. Il ricorrente espone di aver contestato, sia in primo grado che in appello, la assenza delle condizioni del provvedimento cautelare, mancando il fumus boni iuris, il periculum, la necessità di custodia o gestione ed essendo il titolo di credito insequestrabile. La sentenza impugnata ha omesso di esaminare tali eccezioni, essendosi limitata ad affermare, erroneamente, la sequestrabilità del titolo di credito e la sussistenza del fumus in relazione alla decisione di merito. La censura si basa su una superficiale lettura della sentenza che, dopo aver riconosciuto la sequestrabilità dei titoli di credito quando ne è controversa la detenzione (dovendosi accogliere una accezione estensiva del termine possesso usato dall'art. 670 cpc) chiarisce fumus e funzione del sequestro nell'esigenza di provvedere alla custodia del titolo per impedirne la dispersione o l'incasso, così rispondendo, anche se non expressis verbis, alle eccezioni di difetto di fumus, di pericolo e di necessità della custodia sollevate dal ricorrente. 4 Caf L'insistenza del ricorrente nell'affermare l'insequestrabilità dei titoli di credito, è poi, a fronte del disposto dell'art. 1997 cc, del tutto incomprensibile. Col terzo motivo di censura si assume la violazione dell'art. 2730 cc e degli artt. 115 e 116 cpc. La sentenza impugnata ha ritenuto che l'assegno sequestrato non fosse stato rimesso per saldare il debito verso il OS, asserzione smentita dalla lettera raccomandata 26.02.88 inviata dal MA al OS ed a suo tempo prodotta, nella quale si dichiara espressamente che l'assegno venne rimesso "a saldo della procedura di cui in oggetto" e cioè della procedura G.E. MA/avv. OS. Trattandosi di confessione stragiudiziale del MA, la Corte partenopea non poteva affermare che l'assegno non era stato inviato per saldare il debito. Tanto più che quarto motivo di censura- sia nel ricorso ex art. 670 cpc, sia nella citazione in convalida e merito, il MA indicava la causa petendi della propria azione di restituzione nell'avvenuta estinzione del debito con l'offerta reale di lire 9.538.175: non poteva quindi la sentenza impugnata indicare una diversa causa petendi se non violando gli artt. 99, 112, 115 cpc. Entrambi i motivi sono inammissibili. Il quarto, perché incongruente. Ammesso che il MA assuma, negli atti processuali richiamati, che l'offerta di lire 9.538.175 ha estinto il debito, non si comprende perché ne risulterebbe rafforzato l'assunto avversario che anche con l'invio dell'assegno di lire 9.138.175 il MA volle -o ritenne- l'estinzione del debito, risultandone, semmai, confermata la valutazione della Corte partenopea, che l'invio dell'assegno intendeva bloccare l'esecuzione e non estinguere il credito esecutivo. 5 برة Il terzo, per difetto di decisività. Infatti, l'espressione "saldo della procedura" deve, nel contesto in cui la inserisce la sentenza impugnata (richiesta di determinare la somma sostitutiva del bene pignorato, invio e non deposito dell'assegno al OS) essere intesa come come imputazione specifica della somma, ovverosia come volta alla chiusura (saldo) della procedura esecutiva e non della propria situazione debitoria nei confronti del OS. Col quinto motivo, si deduce violazione degli artt. 1176, 1282, 1284, 1992 ss., 2697 cc, del rd. 1736/33, degli artt. 95, 112, 429, 474, 495 ss. cpc. Il ricorrente richiama i motivi d'appello -da 7 a 12- riportati nella narrativa del ricorso volti a sostenere, in sintesi, che la somma che il MA doveva corrispondere per estinguere il suo debito era ben maggiore di quella oggetto dell'offerta reale, sia tenendo conto del solo complessivo importo liquidato dal G.E. con ordinanza ex art. 495 cpc, sia tenendo conto anche degli ulteriori crediti, per altre causali, di cui il OS si assumeva portatore nei confronti del MA. In conseguenza, solo la completa estinzione della situazione debitoria - che era onere del MA provare- poteva giustificare, in violazione dell'art. 1992 cc, la restituzione del titolo. Poiché tali motivi, essenziali per la decisione di merito della causa, non erano stati esaminati dalla Corte d'appello, sussisteva palese vizio di motivazione. Le ulteriori "riflessioni" sono volte alla quantificazione del credito risultante dalla procedura esecutiva in questione ed alla indicazione degli altri titoli di credito vantati dal OS nei confronti del MA. Il motivo è inammissibile. La ratio decidendi della sentenza impugnata è - come del resto riconosce lo stesso ricorrente- che l'assegno di lire 9.138.175 6 Caf rimesso dal MA al OS era destinato non ad estinguere il debito, ma ad ottenere la liberazione degli autoveicoli pignorati e che, data tale "imputazione specifica" era irrilevante l'effettivo ammontare del credito oggetto della procedura esecutiva in atto, mentre erano in ogni caso incomputabili le ulteriori somme "incerte ed illiquide, non ancora riconosciute con provvedimento avente efficacia di titolo esecutivo" delle quali il OS si assumeva creditore. I relativi motivi d'appello risultavano quindi assorbiti, ovverosia non decisi e potrebbero pertanto essere riproposti in una eventuale fase rescissoria che, per le ragioni espresse esaminando i precedenti motivi, non ha ragione di sussistere. Non luogo a provvedere sulle spese perché l'intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Roma, 17 ottobre 2002 I] Presidente Pior. дв Il Cons. est. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prime Civile Andrea Bianchi CalleriaDepositate in 27 FEB. 2003 "-33 IL CANCELLIERE MA CASSAZIONE presso l'Agenzia cone Entrate di Roma 2 il 8.01 2004 carie 4 al n.219 versate € 160,10 apposta in calce la copia autentica (art. 278 T.U. n/115 del 30/5/2002) 7 Caf