Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 dicembre 2023 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 ottobre 2025 |
Commentari • 470
- 1. Abbonamenti FISCOeTASSE.comhttps://www.fiscoetasse.com/
- 2. I decreti legislativi attuativi riforma tributiGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 17 luglio 2024
La Legge 111/2023 “Delega al Governo per la riforma fiscale” ha già prodotto numerosi decreti legislativi, pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sta sviluppando nuovi interessanti testi di modifica con impatto immediato sui tributi locali. Ad oggi sono stati pubblicati: Revisione del sistema sanzionatorio tributario (Decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024) Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (Decreto legislativo n. 41 del 25 marzo 2024) Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (Decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024) Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di …
Leggi di più… - 3. Accertamento Dell’Agenzia Delle Entrate A Italiano Residente In Spagna: Cosa Fare E Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 2 novembre 2025
Hai ricevuto un avviso di accertamento fiscale dall'Agenzia delle Entrate nonostante tu viva stabilmente in Spagna? È una situazione sempre più comune per gli italiani trasferiti all'estero, soprattutto verso Paesi europei come la Spagna, dove il costo della vita, il clima e le opportunità lavorative o imprenditoriali attraggono molti connazionali. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate può contestare la residenza fiscale in Italia, sostenendo che il trasferimento all'estero sia solo “formale”, e richiedere il pagamento delle imposte anche sui redditi prodotti in Spagna. La buona notizia è che hai diritto a difenderti legalmente, facendo valere la tua residenza effettiva e la Convenzione …
Leggi di più… - 4. Reshoring di attività economiche con dubbi sull’ambito applicativoAccesso limitatoFrancesco Diana · https://www.eutekne.info/
- 5. Cosa Significa Centro Degli Interessi Vitali In Un Avviso Di AccertamentoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 28 agosto 2025
Hai ricevuto un avviso di accertamento in cui l'Agenzia delle Entrate richiama il “centro degli interessi vitali”? Questo concetto è fondamentale nelle contestazioni di residenza fiscale estera: serve al Fisco per stabilire se un contribuente, pur formalmente residente all'estero, debba essere considerato fiscalmente residente in Italia e quindi tassato qui per tutti i redditi ovunque prodotti. Cos'è il centro degli interessi vitali – È il criterio utilizzato per determinare la residenza fiscale effettiva di una persona – Non conta solo la residenza anagrafica, ma il luogo in cui si trovano i legami personali ed economici prevalenti – Viene valutato in base a elementi concreti di vita …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 114
- 1. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 12/12/2024, n. 890Provvedimento: Pubblicato il 12/12/2024 N. 00890/2024 REG.PROV.COLL. N. 00569/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 569 del 2024, proposto da TO BO, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Salmeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Furcas, Stefania Sotgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire i …Leggi di più...
- collocamento in quiescenza·
- prescrizione quinquennale·
- art. 1911 Codice ordinamento militare·
- onere funzionale termine 30 giugno·
- indennità di buonuscita·
- art. 6-bis d.l. n. 387/1987·
- ricalcolo TFS·
- forze di polizia ad ordinamento militare·
- giurisprudenza Consiglio di Stato
- 2. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. VIII, sentenza 08/10/2024, n. 2615Provvedimento: Sentenza n. 2615/2024 Depositato il 08/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/09/2024 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: CRAVEIA ROBERTO, Presidente SCARCELLA ALESSIO, Relatore EPICOCO ANNAMARIA, Giudice in data 27/09/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 972/2024 depositato il 28/03/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Piazza Carlo Stuparich 2 20148 Milano MI …Leggi di più...
- trasferimento residenza·
- attività lavorativa·
- art. 16 D.Lgs. 147/2015·
- giurisdizione tributaria·
- agevolazioni fiscali·
- regime impatriati·
- diniego rimborso·
- residenza fiscale·
- spese di giudizio·
- onere della prova
- 3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. III, sentenza 04/06/2025, n. 107Provvedimento: Sentenza n. 107/2025 Depositato il 04/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 3, riunita in udienza il 30/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: PELLIZZONI FR, Presidente e Relatore CARLISI MATTEO, Giudice PSAILA VINCENZO, Giudice in data 30/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 18/2025 depositato il 24/01/2025 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine …Leggi di più...
- art. 2 d.P.R. n. 917/1986·
- sanzioni amministrative·
- decadenza potere impositivo·
- notifica atto·
- AIRE·
- residenza fiscale·
- convenzione contro le doppie imposizioni·
- domicilio fiscale·
- art. 4 convenzione Italia-Paesi Bassi·
- monitoraggio fiscale
- 4. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 441Provvedimento: Sentenza n. 441/2026 Depositata il 26/02/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale: GIORDANO DOMENICO, Presidente e Relatore BORSANI LUISA CARLA, Giudice AONDIO GIULIA, Giudice in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 2511/2024 depositato il 30/08/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano …Leggi di più...
- misura di radicamento·
- art. 2 TUIR·
- giurisdizione tributaria·
- regime impatriati·
- art. 45 TFUE·
- art. 19 d.lgs. 546/1992·
- art. 1 c. 50 L. 178/2020·
- art. 16 d.lgs. 147/2015·
- art. 3 Costituzione·
- art. 53 Costituzione·
- rimborso imposte·
- art. 5 d.l. 34/2019·
- discriminazione inversa·
- iscrizione AIRE·
- art. 18 TFUE
- 5. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 15/07/2025, n. 463Provvedimento: Sentenza n. 463/2025 Depositato il 15/07/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 30/06/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale: VALMASSOI GIOVANNI, Presidente e Relatore FELTRIN MARIO, Giudice PETRARULO FRANCESCO, Giudice in data 30/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 85/2024 depositato il 23/01/2024 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso - Piazza Delle Istituzioni N.10 31100 Treviso TV elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Resistente_1 - CF_Resistente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 …Leggi di più...
- convenzione Italia-Albania·
- determinazione presuntiva del reddito·
- residenza fiscale·
- art. 2 DPR 917/1986·
- principio di contraddittorio·
- sanzioni fiscali·
- centro degli interessi vitali·
- iscrizione AIRE·
- prova della residenza·
- difetto di motivazione
Versioni del testo
- Titolo I : Disposizioni in materia di fiscalità internazionale
- Capo I : Disposizioni in materia di determinazione della residenza fiscale
- Articolo 1Art. 1. Residenza delle persone fisiche 1. L'articolo 2, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 , e' sostituito dal seguente: « 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresi' residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. ». N O T E
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE)
Note alle premesse
- Si riporta il testo dell' art. 76 della Costituzione :
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell' articolo 3 della legge 9 agosto 2023, n. 111 , recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», e' il seguente:
«Art. 3 (Principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi generali:
a) garantire l'adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento tributario e ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo anche conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia tributaria;
b) assicurare la coerenza dell'ordinamento interno con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nell'ambito del progetto BEPS (Base erosion and profit shifting) nel rispetto dei principi giuridici dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea;
c) provvedere alla revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle societa' e degli enti diversi dalle societa' come criterio di collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, nonche' coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche valutando la possibilita' di adeguarla all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalita' agile;
d) introdurre misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitivita' sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attivita' economiche nel territorio nazionale. In relazione ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso;
e) recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022 , seguendo altresi' l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di:
1) un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
2) un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;
f) semplificare e razionalizzare il regime delle societa' estere controllate (controlled foreign companies), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa della lettera e).»
- La direttiva 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione e' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 22 dicembre 2022, n. L 328.
- Il testo dell'articolo 9, comma 1, lettere g), h) e i), della citata legge n. 111 del 2023 , e' il seguente:
«Art. 9 (Ulteriori principi e criteri direttivi). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
Omissis.
g) rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresi' conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022 ;
h) rivedere la fiscalita' di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea;
i) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali;
Omissis.»
- Il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.»
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 2 (Soggetti passivi). ̶ 1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato, ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresi' residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.
2-bis. Si considerano altresi' residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.»