Sentenza 9 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2002, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPREM002 04/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POR Oggetto Risoluzione SEZIONE TERZA CIVILE contratto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8233/98 NICASTRO Presidente Dott. Gaetano - Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Dott. Francesco SABATINI Consigliere 322 Cron. Rep.SP Dott. Michele VARRONE Consigliere Ud.02/10/01 Dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere, ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COOPERATIVA ARTU ARL, in persona del suo legale COATE SULTR rappresentante ES RE, elettivamente Richiesta copia studio domiciliata in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dal S L-SOLE 24 ORE per dirtti 1.55 dell'avvocato PACIFICI PAOLO, che la difende unitamente "-9 GEN. 2002 IL CARGE all'avvocato MORETTI GIULIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
FLLI RR DI RR TA & C SAS;
intimato avverso la sentenza n. 345/97 del Tribunale di QRISTANO, sezione CIVILE emessa il 28/10/1997 depositata2001 + 1681 il 22/11/97; RG.680/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Roberto udienza del 02/10/01 dal PREDEN;
udito l'Avvocato GIULIANO MORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Oristano del 31.1.1996, la S.a.s. F.lli RR di RR TA & C., in persona del legale rappresentante, chiedeva dichiararsi la ri- soluzione di diritto del contratto di affitto di azien- da stipulato con la Cooperativa a r.
1. AR. TU per ef- कि fetto della clausola risolutiva espressa prevista dall'articolo 2 del contratto nel caso di "mancato pa- gamento alla scadenza di due canoni consecutivi", fat- ta valere con raccomandata del 27.10.1995, per il man- cato pagamento alla scadenza dei canoni relativi alle mensilità di settembre ed ottobre 1995. " La convenuta eccepiva che, con tacito accordo in- tervenuto nel corso di svolgimento del rapporto, la clausola n. 2 del contratto era stata resa inoperativa. I1 pretore riteneva non provata la sussistenza dell'accordo e dichiarava il contratto risolto di di- ritto ex art. 1456 c.c. ilProponeva appello la Cooperativa deducendo che tacito accordo di rendere inoperante la clausola riso- lutiva era desumibile dal comportamento della conceden- te, che non si era avvalsa della clausola malgrado il reiterato ritardo nel pagamento dei canoni precedente- mente verificatosi. Resisteva la S.a.s. F.lli RR. Il Tribunale di Oristano, con sentenza del 22.11.1997, rigettava l'appello. Considerava il tribu- nale: che la deduzione dell'appellante era generica, in quanto non erano indicate le mensilità i cui canoni non sarebbero stati regolarmente pagati;
che dalle scritture contabili della Cooperativa non risultava il mancato pagamento di due canoni conse- cutivi;
che, comunque, pur ammettendo che si fosse prece- dentemente verificata la detta evenienza, ciò non avrebbe portato, secondo la giurisprudenza della S.C. (sent. n.12154/92), alla tacita rinuncia ad avvalersi successivamente della clausola. Avverso la sentenza, notificata il 26.2.1998, ha proposto ricorso, con atto notificato il 27.4.1998, la Cooperativa AR. TU sulla base di quattro motivi. Non ha svolto difese in questa sede la S.a.s. F.lli 7 3 RR. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con i primi due motivi, denunciando violazione o applicazione di norme di diritto (artt. 1456, falsa 1362-1371 c.c.) ed omessa motivazione su punto decisi- vo, la ricorrente pone in discussione la qualificazione della clausola n. 2 del contratto come clausola risolu- tiva espressa.
1.1. I motivi sono inammissibili. La questione della qualificazione della clausola non risulta esaminata dalla sentenza impugnata, ma la ricorrente non deduce di averla proposta in sede di ap- pello e non ne denuncia 1' omesso esame ai sensi dell'art. 112 c.p.c. Deve quindi ritenersi, alla stregua del contenuto del ricorso, che la questione non é stata dedotta in appello. Consegue la sua inammissibilità in questa sede, trattandosi di questione nuova di diritto che postula indagini ed apprezzamenti di fatto, preclusi alla S.C.
2. Con il terzo motivo, denunciando difetto di mo- tivazione nell'interpretazione della clausola n. 2 del contratto, la ricorrente addebita al tribunale di aver erroneamente attribuito alla clausola il solo signifi- cato concernente l'ipotesi del mancato pagamento del 4 canone per due mensilità consecutive, e non anche quel- lo del ritardato pagamento.
2.1. Il motivo non è fondato. La censura muove da un erroneo presupposto. Diver- samente da quanto affermato dalla ricorrente, il tribu- nale ha ritenuto compresa nella clausola anche l'ipotesi del ritardo nel pagamento ed a quest'ultima si è in concreto riferito. Ciò emerge con tutta chia- rezza dal tenore della motivazione, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto non provata la circo- stanza di pagamenti "irregolari" (e cioè non del tutto "omessi"), ed ha considerato inidonea a determinare l'inoperatività della clausola l'accettazione di pre- stazioni "tardivamente eseguite".
3. Con il quarto motivo, denunciando violazione di norme di diritto (art. 1456, comma 2, c.c.), la ricor- rente addebita al tribunale di essersi uniformato, cir- ca la possibilità del creditore di avvalersi della clausola risolutiva espressa pur non avendola fatta va- lere in precedenti occasioni, ad un indirizzo giuri- sprudenziale non unanime.
3.1. Il motivo infondato. Il tribunale si è correttamente uniformato al pre- valente orientamento di questa S.C., al quale il Colle- gio aderisce, secondo cui, nei contratti di durata con 5 clausola risolutiva espressa per il caso di inadempi- mento di una obbligazione ad esecuzione periodica, l'accettazione della prestazione tardivamente eseguita in esecuzione di tale obbligazione impedisce al credi- tore di far valere la clausola risolutoria adducendo quella specifica violazione, ma non implica la rinuncia dello stesso ad avvalersi della clausola nel successivo svolgimento del rapporto (sent. n. 11825/92; n. 109T/29 11 12154/92; n. 5455/97). 4567 20,66 4. In conclusione, il ricorso è rigettato. TOT. 149,77 5. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese del 1400 giudizio di cassazione in difetto di svolgimento di di- 77 164 $ fese da parte dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 7.7 la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 2.10.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE свити вида Почив о уник IL CANCELLIERE C1 Gina Casoll Depositata in Cancelleria 9.1.02 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli