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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 20/01/2026, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 600/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
23/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
PILATO VA, RE
INNOCENTE ALFIO, Giudice
in data 23/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 115/2024 depositato il 08/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 648/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 1 e pubblicata il 07/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2020 00016826 18 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 216/2024 depositato il
25/09/2024 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (accoglimento appello e riforma sentenza appellata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 648/2023 depositata il 7/6/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, Sez. 1, ha accolto il ricorso proposto dai Sig.ri Resistente_1, Nominativo_1 e Nominativo_2 avverso la cartella di pagamento n. 2912020 0001682618, emessa per la riscossione delle imposte e degli interessi derivanti dalla esecuzione della sentenza n. 4085/01/2015, rilevando il difetto di motivazione dell'atto tributario impugnato.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'AGE ha proposto appello nei confronti della Sig.ra Resistente_1, deducendo la contraddittorietà ed erroneità della motivazione in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato.
Nella costituzione in giudizio, le parti contribuenti hanno reiterato i motivi di ricorso sul difetto di motivazione della cartella di pagamento ed hanno concluso per il rigetto del gravame.
Il giudizio è stato esaminato nella camera di consiglio del 23/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito del riesame degli atti del giudizio, in conformità alle risultanze di prova documentale già depositate nel primo grado, il Collegio ravvisa la pena fondatezza del gravame, poiché la cartella di pagamento contiene il puntuale riferimento alle somme dovute in esecuzione della sentenza n. 4085/01/2015, con la connessa quantificazione degli importi riconducibili al contenuto dell'avviso di liquidazione n. 20551T002114000, sul quale l'AGE ha reso ulteriori chiarimenti in specificazione dell'esito del giudizio presupposto dall'esercizio della pretesa tributaria.
All'accoglimento dell'appello, in conformità al principio di soccombenza, segue la condanna alle spese del giudizio poste a carico della parte appellata, che si liquidano in complessivi euro 3.000 (tremila), di cui euro
1.000 (mille) per il primo grado ed euro 2.000 (duemila) per il grado d'appello, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata. Condanna il contribuente al pagamento delle spese processuali del doppio grado che liquida in complessivi euro 3.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
23/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
PILATO VA, RE
INNOCENTE ALFIO, Giudice
in data 23/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 115/2024 depositato il 08/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 648/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 1 e pubblicata il 07/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2020 00016826 18 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 216/2024 depositato il
25/09/2024 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (accoglimento appello e riforma sentenza appellata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 648/2023 depositata il 7/6/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, Sez. 1, ha accolto il ricorso proposto dai Sig.ri Resistente_1, Nominativo_1 e Nominativo_2 avverso la cartella di pagamento n. 2912020 0001682618, emessa per la riscossione delle imposte e degli interessi derivanti dalla esecuzione della sentenza n. 4085/01/2015, rilevando il difetto di motivazione dell'atto tributario impugnato.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'AGE ha proposto appello nei confronti della Sig.ra Resistente_1, deducendo la contraddittorietà ed erroneità della motivazione in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato.
Nella costituzione in giudizio, le parti contribuenti hanno reiterato i motivi di ricorso sul difetto di motivazione della cartella di pagamento ed hanno concluso per il rigetto del gravame.
Il giudizio è stato esaminato nella camera di consiglio del 23/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito del riesame degli atti del giudizio, in conformità alle risultanze di prova documentale già depositate nel primo grado, il Collegio ravvisa la pena fondatezza del gravame, poiché la cartella di pagamento contiene il puntuale riferimento alle somme dovute in esecuzione della sentenza n. 4085/01/2015, con la connessa quantificazione degli importi riconducibili al contenuto dell'avviso di liquidazione n. 20551T002114000, sul quale l'AGE ha reso ulteriori chiarimenti in specificazione dell'esito del giudizio presupposto dall'esercizio della pretesa tributaria.
All'accoglimento dell'appello, in conformità al principio di soccombenza, segue la condanna alle spese del giudizio poste a carico della parte appellata, che si liquidano in complessivi euro 3.000 (tremila), di cui euro
1.000 (mille) per il primo grado ed euro 2.000 (duemila) per il grado d'appello, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata. Condanna il contribuente al pagamento delle spese processuali del doppio grado che liquida in complessivi euro 3.000, oltre accessori di legge se dovuti.