Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2003, n. 5188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5188 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
A SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986ENTE DA REGISTRAZIONE N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 MATERIA C.C.70354 TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Dott. Enrico 05 188/03 Composta dagli Ill.mi .N. 13544/0 11512 Dott. Salvatore DT PALMA Consigliere Cron. Dott. Vittorio RAGONESI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio GENOVESE - Consigliere ud.07/06/02 Dott. Achille - Consigliere MELONCELLI ha pronunciato la seguente CORE SUFRELA DI CASSAZIONE S ENT E NZA CAM IONI CI RE 70354 sul ricorso proposto da: *· + CH NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che 10 difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GAFFURI, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, UFF DISTRETTUALE II DD DESIO, L in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta 2002 e difende ope legis;
controricorrente 2533 -1- avverso la sentenza n. 67/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 11/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per del solo motivo attinente al profilo l'accoglimento sansionatorio. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Desio notificava a GH RL un avviso di accertamento Irpef per i redditi dell'anno 1984 con cui sottoponeva a tassazione l'indennità di trasferta corrispondente al maggior onere per canoni di locazione corrisposta all'intimato dalla banca di cui era dipendente. Il contribuente proponeva ricorso avverso il citato avviso di accertamento che veniva accolto dalla Commissione tributaria di primo grado che giudicava infondata la pretesa di tassare integralmente l'indennità in questione. Proponeva appello l'Ufficio finanziario e la Commissione tributaria regionale della Lombardia riformava la sentenza di primo grado, ritenendo fondata quella pretesa. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidato a duc motivi illustrati con successiva memoria. L'amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge oltre che in vizio di motivazione laddove non ha ritenuto che l'imposta doveva ritenersi gravante sulla banca datrice di lavoro, quale sostituto d'imposta, invece che su esso contribuente. Con il secondo motivo di ricorso sostiene la natura risarcitoria dell'indennità di trasferimento relativa ai maggiori canoni di locazione che, 2533 come tale, non sarebbe soggetta a tassazione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado. Nell'ambito di tale motivo il ricorrente assume in via subordinata che, a seguito del sopravvenire del d.lvo 472/97, che ha riformato il sistema delle sanzioni amministrative tributarie, queste ultime non sarebbero in ogni caso dovute avendo egli agito in buona fede ed avendo comunque errato per l'incertezza della normativa esistente. Con la memoria depositata, infine, il ricorrente sostiene essersi già formato giudicato a lui favorevole poiché questa Corte con sentenza n. 557/00 resu sulla medesima questione tra la banca datrice di lavoro e l'amministrazione finanziaria, ha dichiarato intassabile il contributo per maggior canone di locazione. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il fatto che l'art. 64, comma prima, del d.P.R. n. 600 del 1973 definisca il sostituto d'imposta come colui che "in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri...ed anche a titolo di acconto" non toglie che anche il sostituito debba ritenersi originariamente (e non già solo in relazione alla fase della riscossione) obbligato solidale d'imposta e quindi egli stesso soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri. In coerenza con i principi generali in materia di solidarietà passiva tale rapporto di solidarietà non dà luogo peraltro, neppure nel processo tributario, a litisconsorzio necessario, per il che ciascuno dei due soggetti può agire ovvero essere convenuto in giudizio, senza che si configuri un litisconsorzio necessario fra di essi.( Cass 10613/00). Ne consegue che, in caso di mancato versamento della ritenuta d'acconto da parte del datore di lavoro il soggetto obbligato al pagamento del tributo è comunque anche il lavoratore contribuente. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso infondato. La giurisprudenza costante di questa Corte ha affermato che l'indennità di trasferta costituita dalla differenza per i maggiori canoni di locazione concessa temporaneamente dalle banche ai dipendenti ai sensi dell'art. 51 c.c.n.l. in occasione del trasferimento nella nuova residenza costituisce un reddito tassabile sia ai sensi dell'art 48 del dpr 917/86 che ai sensi dell'art. 48 del dpr 597/73 ancorchè non assoggettate dal datore di lavoro a ritenuta d'acconto (Cass 12578/00;Cass 7703/00;Cass 2611/0;Cass 1842/00). Infondata si rileva altresì la censura circa la non applicabilità delle sanzioni amministrative. tema diQuesta Corte ha già avuto occasione di affermare che in violazioni di norme tributarie, il principio del "Favor rei", introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, non può trovarc applicazione generalizzata, diretta od immediata per la disciplina di fattispecic cui antecedenti (violazione di norme tributarie per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione -contestazione della violazione- provvedimenti sanzionatori dell'amministrazione finanziaria) risalgano al tempo anteriore a quello che prende inizio dall'entrata in vigore del decreto legislativo in questione (1 aprile 1998), salvo che per le fattispecie medesime non torni applicabile la norma transitoria dell'art. 25, commi primo e secondo, dello stesso decreto. In particolare, procedimenti in corso di cui all'art. 25, comma secondo, del D.Lgs. n.472 del 1997, nei quali si applicano gli artt. 3, 4, 5, 6, 8 e 12 del medesimo decreto, sono quelli in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, il provvedimento di contestazione o di irrogazione della sanzione non era ancora divenuto definitivo e quelli nei quali alla stessa data, in rclazione all'avvenuta impugnazione in via amministrativa 0 giurisdizionale del provvedimento sauzionatorio, non era intervenuta una pronuncia definitiva. (Cass 3830/01) Nel caso di specic rileva la Corte che il ricorrente,nel costituirsi in appello a seguito del gravame proposto dall'amministrazione finanziaria, non ha riproposto la questione della non applicabilità delle sanzioni per cui tale questione deve ritenersi abbandonata con la conseguenza che alla data di emanazione della sentenza (1999) successiva alla entrata in vigore del d.l.vo 472/97 nessuna questione era pendente tra le parti in tema di sanzioni per cui la controversía era sul punto ormai definita. Ne consegue che la normativa più favorevole portata dal predetto decreto legislativo non può trovare applicazione. Per quanto concerne poi l'eccezione di giudicato, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che anche in tema di solidarietà passiva d'imposta, il meccanismo previsto dall'art. 1306 cod. civ., costituente una deroga ai principi in materia di limiti del giudicato, non può operare ipso iure. Infatti spetta soltanto al debitore valutare se la sentenza resa nei confronti di un condebitore solidale debba considerarsi a sè favorevole. Il debitore, infatti, potrebbe ritenere non favorevole una decisione che ha ridotto la somma pretesa dal creditore, e quindi avvalersi delle ordinarie regole sui limiti soggettivi del giudicato, in quanto potrebbe prefiggersi di ottenere, nel distinto processo da lui instaurato, una decisione ancor più favorevole. Si tratta, quindi, di una valutazione che, in assenza di una precisa manifestazione di volontà del debitore, non può essere fatta dal giudice e si tratta, inoltre, di una valutazione di merito che per sua natura non può essere dedotta per la prima volta in cassazione ove oltretutto non sono per Ja prima volta deducibili documenti.. Anche in tema di solidarietà tributaria, pertanto, l'applicazione dell'art. 1306 cod. civ., presuppone che, nel giudizio di merito il debitore abbia espressamente chiesto che a lui si estendano gli effetti della sentenza resa nei confronti del condebitore, trattandosi, inoltre, di un diritto potestativo sostanziale che presuppone la mancata formazione di specifico giudicato (o comunque di preclusioni processuali) a carico del soggetto che intende esercitare tale diritto.(Cass 1681/00 Cass 7020/01). Questa Corte ha già rilevato a tale proposito che **non conducono a contrarie conclusioni, ne' il principio affermato nella sentenza della Corte Costituzionale 31 ottobre 1995, n.473 e in precedenti decisioni della stessa (ordinanze 17 dicembre 1987.n.544, e 21 luglio 1988, n.870) ) e nelle sentenze di questa Corte n.2575/90 ( Sez.1) e n.7053 191 (Sez.Un.). La tendenziale unicità dell'accertamento e l'estensibilita' del giudicato al condebitore solidale in sede tributaria incontrano sempre, infatti, il limite delle preclusioni processuali formatesi nei confronti del debitore che invoca l'estensione (in tal senso espressamente la sentenza 7053/91, punto 6 della motivazione ), per cui soltanto il debitore tributario che поп abbia impugnato l'accertamento può chiedere l'estensione del giudicato nei propri confionti." (Cass 1681/00) Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso, spese compensate. Roma 07.0602 Il Cons.est. Il Presidente Ашер Сань * * ANCELLIERE C, DEPOSITATON CAN A RIA APR. 2003 Oggi CANCELLEDE