Versione
15 maggio 2008
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20 agosto 2009
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Art. 279. Prevenzione e controllo (( 1. Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessita' i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41. )) 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono gia' immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformita' all'articolo 271.
5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XLVI nonche' sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono gia' immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformita' all'articolo 271.
5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XLVI nonche' sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.
Commentari • 39
- 1. L’interpretazione costituzionalmente orientata per disapplicare (rectius: violare) una normaElisa Puccetti · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 4 aprile 2022 · 26.573694
[…] Alcuni autori si sono espressi per la configurabilità di un simile obbligo richiamando sia le disposizioni generali in materia di sicurezza sul lavoro (l'art. 2087 c.c. per il datore di lavoro e l'art. 20, D.Lgs. n. 81/2008 per il lavoratore ) sia la specifica disciplina concernente il rischio di esposizione a particolari agenti biologici (l'art. 279, D.Lgs. 81/2008 ). […]
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Giurisprudenza • 75
- 1. Trib. Como, sentenza 23/02/2023, n. 249Provvedimento: […] Il tessuto normativo in esame si arricchisce poi di ulteriori precetti rinvenibili nella legislazione esistente: l'art. 279, D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di tenere a disposizione vaccini efficaci da somministrare da parte del medico competente per quei lavoratori che non siano immuni all'agente biologico, endogeno ed esogeno, presente nella lavorazione. La norma precisa che si tratta di vaccini efficaci ma nonLeggi di più...
- art. 2087 c.c.·
- D.Lgs. 81/2008·
- diritto alla salute·
- diritto alla libertà di autodeterminazione·
- D.L. 44/2021·
- sorveglianza sanitaria·
- sospensione dal lavoro·
- obbligo di sicurezza del datore di lavoro·
- tutela della salute dei lavoratori·
- bilanciamento di diritti costituzionali