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Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2023, n. 26180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26180 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL RA ED nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea VENEGONI, che ha chiesto alla Corte di annullare la sentenza con rinvio in relazione al terzo motivo sulla tenuità del fatto, dichiarando infondato il primo motivo ed inammissibile il secondo, con ogni conseguente statuizione;
lette le conclusioni del difensore avv. Diego TRANCHIDA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 10 giugno 2022 la Corte di appello di Palermo confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio Penale Sent. Sez. 2 Num. 26180 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 25/05/2023 abbreviato, aveva condannato CE ED LL alla pena di due mesi, venti giorni di reclusione e 267,00 euro di multa per la ricettazione di un telefono cellulare. 2. Ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: - mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e alla ritenuta idoneità dei dati ricavati dal traffico telefonico a comprovare la commissione del reato;
- erronea applicazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo del reato;
- erronea applicazione della legge penale, mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla omessa applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto;
- mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
- violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla omessa sostituzione della pena ai sensi degli artt. 53 e 58 della legge n. 681 del 1981. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al motivo inerente alla causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), come ritenuto anche dal Procuratore generale. 2. In punto di responsabilità, a prescindere del tutto dalle risultanze dei tabulati telefonici, risulta dirimente una circostanza evidenziata dalla Corte territoriale e neppure contestata: il giorno 8 maggio 2017, quando fu sentita dalla polizia giudiziaria quale persona offesa, nel corso di altro procedimento sorto a seguito della denuncia sporta nei confronti della compagna dell'ex 2 fidanzato, la sim in uso all'imputata era "inserita nel telefono oggetto di furto" (così la sentenza impugnato), telefono "esibito agli ufficiali di polizia giudiziaria" (così l'atto di appello). La difesa ha ricordato questa circostanza per escludere il dolo dell'imputata, che sarebbe stata ignara della provenienza furtiva del cellulare (altrimenti non lo avrebbe esibito alla P.G.); la deduzione è priva di fondamento in quanto in quel momento, a distanza di dodici giorni dal furto, non erano stati ancora acquisiti i tabulati e la ricorrente ignorava che vi fossero o vi sarebbero state indagini per individuare il possessore del cellulare. In assenza di spiegazioni sulla provenienza del telefono correttamente i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il dolo, considerato che la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può essere desunta da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa spiegazione circa il possesso della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice di un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643). 3. E' fondata, invece, la censura della difesa in ordine al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., motivato sulla base di due circostanze "ostative all'applicazione dell'istituto in oggetto": la presenza di "due precedenti specifici contro il patrimonio (invasione di edifici) e, inoltre, il valore del bene (secondo la difesa pari a circa 100,00 euro)". Detti elementi, dunque, escluderebbero che l'offesa sia stata particolarmente tenue e il comportamento non abituale, requisiti in assenza anche solo di uno dei quali è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044). Tuttavia, la non particolare tenuità della offesa è stata esclusa dalla Corte sulla base del valore non esiguo del telefono ricettato (100 euro), ricavato sulla base solo di una deduzione difensiva proposta in appello che è stata travisata, poiché nel gravame si era fatto riferimento al valore commerciale del bene non usato ma nuovo, "ricavabile dai prezzi di mercato" (pag. 5); inoltre, proprio sulla base del valore "non elevato" del bene, il primo giudice aveva riconosciuto la circostanza attenuante prevista dall'art. 648, quarto comma, cod. pen. In secondo luogo, l'art. 131-bis cod. pen., per quanto qui rileva, definisce il comportamento abituale quello dell'autore che «abbia commesso più reati della 3 stessa indole», categoria nella quale vanno esclusi i due precedenti per il reato ex art. 633 cod. pen. richiamati dalla Corte territoriale. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno di recente ribadito che reati della stessa indole sono quelli che hanno caratteri fondamentali comuni per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati e che «più reati possono considerarsi omogenei per comunanza di caratteri fondamentali quando siano simili le circostanze oggettive nelle quali si sono realizzati, quando le condizioni di ambiente e di persona nelle quali sono state compiute le azioni presentino aspetti che rendano evidente l'inclinazione verso un'identica tipologia criminosa, ovvero quando le modalità di esecuzione, gli espedienti adottati o le modalità di aggressione dell'altrui diritti rivelino una propensione verso la medesima tecnica delittuosa» (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064, in motivazione). 4. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo che valuterà la sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità, tenendo conto dei princìpi ora indicati. Sono assorbiti gli altri motivi in tema di trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 131- bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 25 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea VENEGONI, che ha chiesto alla Corte di annullare la sentenza con rinvio in relazione al terzo motivo sulla tenuità del fatto, dichiarando infondato il primo motivo ed inammissibile il secondo, con ogni conseguente statuizione;
lette le conclusioni del difensore avv. Diego TRANCHIDA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 10 giugno 2022 la Corte di appello di Palermo confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio Penale Sent. Sez. 2 Num. 26180 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 25/05/2023 abbreviato, aveva condannato CE ED LL alla pena di due mesi, venti giorni di reclusione e 267,00 euro di multa per la ricettazione di un telefono cellulare. 2. Ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: - mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e alla ritenuta idoneità dei dati ricavati dal traffico telefonico a comprovare la commissione del reato;
- erronea applicazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo del reato;
- erronea applicazione della legge penale, mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla omessa applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto;
- mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
- violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla omessa sostituzione della pena ai sensi degli artt. 53 e 58 della legge n. 681 del 1981. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al motivo inerente alla causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), come ritenuto anche dal Procuratore generale. 2. In punto di responsabilità, a prescindere del tutto dalle risultanze dei tabulati telefonici, risulta dirimente una circostanza evidenziata dalla Corte territoriale e neppure contestata: il giorno 8 maggio 2017, quando fu sentita dalla polizia giudiziaria quale persona offesa, nel corso di altro procedimento sorto a seguito della denuncia sporta nei confronti della compagna dell'ex 2 fidanzato, la sim in uso all'imputata era "inserita nel telefono oggetto di furto" (così la sentenza impugnato), telefono "esibito agli ufficiali di polizia giudiziaria" (così l'atto di appello). La difesa ha ricordato questa circostanza per escludere il dolo dell'imputata, che sarebbe stata ignara della provenienza furtiva del cellulare (altrimenti non lo avrebbe esibito alla P.G.); la deduzione è priva di fondamento in quanto in quel momento, a distanza di dodici giorni dal furto, non erano stati ancora acquisiti i tabulati e la ricorrente ignorava che vi fossero o vi sarebbero state indagini per individuare il possessore del cellulare. In assenza di spiegazioni sulla provenienza del telefono correttamente i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il dolo, considerato che la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può essere desunta da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa spiegazione circa il possesso della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice di un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643). 3. E' fondata, invece, la censura della difesa in ordine al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., motivato sulla base di due circostanze "ostative all'applicazione dell'istituto in oggetto": la presenza di "due precedenti specifici contro il patrimonio (invasione di edifici) e, inoltre, il valore del bene (secondo la difesa pari a circa 100,00 euro)". Detti elementi, dunque, escluderebbero che l'offesa sia stata particolarmente tenue e il comportamento non abituale, requisiti in assenza anche solo di uno dei quali è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044). Tuttavia, la non particolare tenuità della offesa è stata esclusa dalla Corte sulla base del valore non esiguo del telefono ricettato (100 euro), ricavato sulla base solo di una deduzione difensiva proposta in appello che è stata travisata, poiché nel gravame si era fatto riferimento al valore commerciale del bene non usato ma nuovo, "ricavabile dai prezzi di mercato" (pag. 5); inoltre, proprio sulla base del valore "non elevato" del bene, il primo giudice aveva riconosciuto la circostanza attenuante prevista dall'art. 648, quarto comma, cod. pen. In secondo luogo, l'art. 131-bis cod. pen., per quanto qui rileva, definisce il comportamento abituale quello dell'autore che «abbia commesso più reati della 3 stessa indole», categoria nella quale vanno esclusi i due precedenti per il reato ex art. 633 cod. pen. richiamati dalla Corte territoriale. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno di recente ribadito che reati della stessa indole sono quelli che hanno caratteri fondamentali comuni per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati e che «più reati possono considerarsi omogenei per comunanza di caratteri fondamentali quando siano simili le circostanze oggettive nelle quali si sono realizzati, quando le condizioni di ambiente e di persona nelle quali sono state compiute le azioni presentino aspetti che rendano evidente l'inclinazione verso un'identica tipologia criminosa, ovvero quando le modalità di esecuzione, gli espedienti adottati o le modalità di aggressione dell'altrui diritti rivelino una propensione verso la medesima tecnica delittuosa» (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064, in motivazione). 4. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo che valuterà la sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità, tenendo conto dei princìpi ora indicati. Sono assorbiti gli altri motivi in tema di trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 131- bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 25 maggio 2023.