Sentenza 2 dicembre 1998
Massime • 1
La domanda di condono edilizio proposta da un interessato, ma non idonea, anche se accolta, a determinare l'estinzione del reato nei confronti dell'imputato, non ha neppure effetto sospensivo del termine prescrizionale biennale (dal 31/03/1995 al 31/03/1997) di cui all'art. 38 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/1998, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 1998 |
Testo completo
composta dagli ill.mi signori: Udienza pubblica
Dott. AN Pioletti Presidente del 2/12/1998
1. Dott. Raffaele Raimondi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere N.3706
3. Dott. Aldo Rizzo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N.24661/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da TO EN, nato ad [...] il [...], e SI VA, nato ad [...] il [...],
avverso la sentenza n. 2626/98 del 24-28/4/98, pronunciata dalla Corte di Appello di Roma. -Letti Gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
-udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Carlo M. Grillo;
-udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale L. Ciampoli, con cui chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione dei resti per prescrizione;
-udito il difensore, avv. U. Del Balso, che si riporta ai motivi di ricorso la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 14/3/97, il Pretore di Roma condannava CC DO e AG AN alla pena, condizionalmente sospesa per il primo, di mesi 1 e giorni 15 di arresto e L.
9.000.000 di ammenda ciascuno, nonché alla demolizione del manufatto abusivo, in ordine ai reati di cui agli artt. 20 lett.b) L. n. 47/1985, 1-2-4-13-14 L. n. 1086/1971, consumati il 30/6/93.
La Corte di Appello di Roma - su impugnazione degli imputati, secondo i quali i reati dovevano dichiararsi estinti per oblazione, a seguito del "condono" effettuato dai -propri figli con la sentenza sopra indicata, confermava integralmente la decisione pretorile. Ricorrono per cassazione gli imputati, con due distinti ricorsi di identico contenuto, lamentando: 1) erronea applicazione della normativa di cui alla legge n. 724/1994, in quanto l'art. 39 della stessa riconosce la possibilità di effettuare il condono a tutti coloro che vi abbiano interesse, per cui gli effetti di tale condono dovrebbero logicamente estendersi anche ai proprietari;
2) mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione di tutte le contravvenzioni ad essi ascritte, risalendo la commissione del fatto al 30/6/93.
All'odierna udienza il P.M. e la difesa concludono come riportato in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Gli imputati lamentano, innanzi tutto, la mancata dichiarazione di estinzione dei reati de quibus per oblazione, nonostante che i rispettivi figli conviventi, CC NO e AG LU, avessero provveduto a "condonare" ritualmente le opere abusive in questione. In proposito la decisione impugnata è motivata congruamente e correttamente, con richiamo all'orientamento consolidato e costante di questa Corte Suprema.
Ed invero è ius receptum che, sebbene l'istanza di condono possa essere presentata anche da chiunque "terzo" ne abbia interesse, non opera la speciale causa estintiva nei confronti del soggetto diverso, imputato in ordine all'abuso edilizio, sia per il carattere personale della causa estintiva (art. 182 c.p.), sia per l'espresso disposto dell'art. 38, comma 5, L. n. 47/1985 che, in applicazione di detto principio, ribadisce i limiti personali del beneficio dell'oblazione relativa al c.d. condono edilizio (in tal senso, ex plurimis: Cass., Sez. III., 2 marzo 1995, n. 3982, Getuli;
Sez. III, 11 aprile 1997, n. 749, Di Costanzo). Orbene, nel caso di specie, in applicazione dei principi di diritto sopra ricordati, i giudici di merito hanno correttamente rilevato che i reati contestati agli imputati non possono ritenersi estinti per oblazione perché il c.d. condono edilizio era stato effettuato da persona diversa dagli imputati (i loro figli), e questi non erano comproprietari dell'immobile.
Merita, invece, accoglimento la seconda censura, relativa alla prescrizione delle contravvenzioni in questione.
Esse, infatti, furono commesse, come risulta dal capo di imputazione, il 30/5/93, per cui è ormai abbondantemente decorso il termine di prescrizione ordinaria (quattro anni e mezzo) -stabilito dagli artt.157 e 160 c.p. per le contravvenzioni punite con pena non esclusivamente pecuniaria pur calcolando la sospensione c.d. automatica dello stesso, ex art. 44 L. n. 47/1985 (giorni 223). Non è possibile nel caso in esame computare, infatti, 11 ulteriore periodo di sospensione biennale (31/3/95-31/3/97) del termine prescrizionale, ex art. 38 legge cit. e succ. mod., in quanto detta sospensione è subordinata alla duplice condizione della presentazione della domanda di condono e del versamento della prima rata di oblazione.
Nella fattispecie de qua, invero, non risulta che gli imputati, o qualche altro comproprietario dell'immobile in questione, abbia presentato la detta istanza, che è stata proposta soltanto dai loro figli, estranei alla proprietà dello stesso. Orbene, ritiene il Collegio, come peraltro già affermato da questa Corte (Sez. III, 6 marzo 1998, Paragliola;
Sez. III, 4 novembre 1997, Giordano ed altro) che la domanda di condono edilizio proposta da un interessato, ma non idonea -anche se accolta- a determinare l'estinzione del reato nei confronti dell'imputato, non abbia neppure effetto sospensivo del termine prescrizionale sopra indicato.
E allora i reati ascritti agli imputati devono dichiararsi estinti per prescrizione.
P. Q. M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, essendo i reati estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999