Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2001, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
IN012 71/ 0 1 C.C. 60728 , 00 Z 19 A / 5 R /4 . T 6 IA IS N REPUBBLICA ITALI 2 - . G R .R E B A .P R . E T L D T L U L POP LO IT LIANG L N A E B E . I S R B E E R A S T I . LA CORTE PREMA DI CASSAZIONE A N A M SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13469/98 Dott. Michele CANTILLO Presidente - Dott. Enrico PAPA Consigliere- 2681 Cron. GRAZIADEI Consigliere Dott. Giulio Rep. Rel. Consigliere Dott. Mario CICALA Ud.12/07/00 Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia_studio dal Sig. IL SOLE 24 ORF per diritti L. 1500 sul ricorso proposto da: 1 FEB 2001 pro il MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro IL CANCELLIERE1 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
1
contro
SE RE AR GRAZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato . N ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che lo difende unitamente 1500 all'avvocato GIANNELLA PIETRO, giusta delega in calce;
CANCELLERIA 2000 controricorrente - 1373 avversO la sentenza n. 254/97 della Commissione 0975631 1 tributaria regionale di TORINO, depositata il 30/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/00 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il resistente, l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal SignorCAMELL' per diritti L. 15.00 11 167-04 CANCELLERIA IL CANCELLIERE LIRE2000 CANCELLERIA CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. no7 AMELL per diritti L.0000+2 IL CANCELLIERE2 13469SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione deducendo un unico motivo avverso la sentenza 254/11/97 depositata il 30 giugno 1997 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, confermando la pronuncia di primo grado ha ritenuto che su alcuni beni mobiliari di cui il sig. NE LL (deceduto il 25 M gennaio 1991) aveva disposto nel testamento, ma di cui rivendicava la proprietà la di lui sorella OS, l'erede per testamento del sig. LL, RO OL LL (cui succedeva AR GR LL EN), non deve -fino alla definizione della controversia sulla proprietà- l'imposta di successione. I beni mobili in questione sono costituiti da titoli e capitali liquidi per oltre due miliardi in deposito a nome del sig. NE LL presso il Credito Italiano a Torino, ed la Cassa di Risparmio di Savona, in Savona e che in un primo momento l'esecutore testamentario e legatario Pier Michele EN aveva incluso nella denuncia di successione. La contribuente resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la Avvocatura dello Stato deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 12 del D. Leg. 346/1990 laddove prevede che dalla successione siano esclusi solo i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione. Il ricorso merita accoglimento. Invero non è controverso in fatto che della successione facevano parte crediti intestati al de cuius aventi ad oggetto somme di denaro e titoli, ed i cui debitori erano Banche. п Dunque la vertenza tra la sig.ra OS LL e RO OL LL (erede del de cuius) non ha ad oggetto i beni, ma i diritti di credito nei confronti delle Banche. Ed il solo modo per porre in discussione la appartenenza del credital de cuis è una controversia giudiziaria già in atto al momento della apertura della successione. Né è possibile seguire la tesi della contribuente secondo cui l'esigenza che la lite sia già aperta nel momento della morte sussiste solo ove sia il debitore a contestare il creditor mentre le controversie promosse da terzi che affermino di essere titolari del diritto di credito potrebbero esser promosse in qualunque momento. D'altronde, seguendo l'impostazione proposta dalla controricorrente si renderebbe applicabile l'art. 11, 1° comma lettera b) del D.Leg. 346/1990 che comprende nell'attivo ereditario “i beni mobili ed i titoli di credito posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome" senza consentire alcuna prova contraria;
solo in caso di cointestazione è infatti possibile dimostrare che le quote non sono proporzionali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia avanti alla Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, che deciderà anche le spese. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 12 luglio 2000. CORTE E N O M C.colu I Z A S TO IL CANCELLIERE C1 AL АЛ DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 GEN. 2001T Oggi IL CANCELLIERE C1 AR asano