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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2025, n. 8385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8385 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. ND IO Massimo Fabio EL, dato atto che è trascorso il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; lette le note scritte sostitutive dell'udienza depositate dalle parti;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 28479/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avvocati Daniela Arboletto (c.f. Parte_2
) e MA OC (c.f. ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliato presso quest'ultima in , Via Leopardi n. 12 (FAX: 02.43510040 – PEC: Pt_1
- ; Email_1 Email_2
- appellante – contro (c.f. , rappresentato e difeso da se Controparte_1 C.F._3
medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in , via Pt_1
Fatebenefratelli n. 15 (PEC: – FAX: Email_3
02.32165858);
- appellato -
con atto di citazione in appello notificato il 21.7.2023;
oggetto: appello avverso la sentenza n. 433/2023 del Giudice di Pace di (Sez. III Pt_1
Civ.), in data 13.10.2022/23.1.2023 (nel procedimento RG 22409/2020), di annullamento dell'ingiunzione di pagamento di € 138,00, avente n. adottata PartitaIVA_2 dal per sanzione di infrazione al codice della strada;
Parte_1
conclusioni dell'appellante:
<
I. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace
n. 433/2023 RG 22409/2020, depositata il 23.01.2023, rigettare il ricorso proposto Pt_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 20220430521082361048484;
II. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.>>
conclusioni dell'appellato:
< rejectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI,
1) dichiarare inmmissibile l'appello proposto dal;
Parte_1
2) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e diritto;
3) confermare la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di n. 433 Pt_1 dell'anno 2023, R.G. 22409/20 depositata il 23 gennaio 2023>>
Concisa esposizione delle
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 433/2023 pronunciata dal Parte_1
Giudice di Pace di (Sez. III Civ.) in data 13.10.2022/23.1.2023 nel procedimento Pt_1
RG 22409/2020. Con tale sentenza, accogliendosi integralmente l'opposizione proposta dall'Avv. nel proprio interesse, è stata annullata “l'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 20190430159800002535434 nonché l'atto presupposto ingiunzione n.
20140430010100004735989”, entrambi adottati dal , rispettivamente il Parte_1
5.11.2019 e il 14.11.2014, sulla base del verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada VE018137032011.
Si duole l'appellante che il GdP non abbia fatto applicazione della regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario e abbia perciò ritenuto che il decorso di più di cinque anni tra la notifica dell'“atto presupposto”, avvenuta il
16.12.2014, e quella dell'intimazione n. 20190430159800002535434, avvenuta il
19.12.2019, abbia comportato l'estinzione per prescrizione del credito vantato dal
[...]
. Parte_1
L'appello è infondato.
Deve infatti osservarsi che la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario è stata sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo ai soli atti processuali, e non anche a quelli sostanziali, quale è l'intimazione opposta da CP_1
Il gravame deve pertanto essere respinto e la sentenza del Giudice di Pace confermata.
Le spese del presente giudizio di appello devono seguire la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate in dispositivo giusta il DM 13.8.2022 n. 147.
3 Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa:
respinge l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 433/2023 Parte_1
pronunciata dal Giudice di Pace di (Sez. III Civ.) in data 13.10.2022/23.1.2023 nel Pt_1 procedimento RG 22409/2020;
condanna il a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio di appello, liquidate in € 600,00 per onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
Milano, 5.11.2025.
Il giudice
ND IO EL
4
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. ND IO Massimo Fabio EL, dato atto che è trascorso il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; lette le note scritte sostitutive dell'udienza depositate dalle parti;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 28479/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avvocati Daniela Arboletto (c.f. Parte_2
) e MA OC (c.f. ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliato presso quest'ultima in , Via Leopardi n. 12 (FAX: 02.43510040 – PEC: Pt_1
- ; Email_1 Email_2
- appellante – contro (c.f. , rappresentato e difeso da se Controparte_1 C.F._3
medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in , via Pt_1
Fatebenefratelli n. 15 (PEC: – FAX: Email_3
02.32165858);
- appellato -
con atto di citazione in appello notificato il 21.7.2023;
oggetto: appello avverso la sentenza n. 433/2023 del Giudice di Pace di (Sez. III Pt_1
Civ.), in data 13.10.2022/23.1.2023 (nel procedimento RG 22409/2020), di annullamento dell'ingiunzione di pagamento di € 138,00, avente n. adottata PartitaIVA_2 dal per sanzione di infrazione al codice della strada;
Parte_1
conclusioni dell'appellante:
<
I. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace
n. 433/2023 RG 22409/2020, depositata il 23.01.2023, rigettare il ricorso proposto Pt_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 20220430521082361048484;
II. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.>>
conclusioni dell'appellato:
< rejectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI,
1) dichiarare inmmissibile l'appello proposto dal;
Parte_1
2) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e diritto;
3) confermare la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di n. 433 Pt_1 dell'anno 2023, R.G. 22409/20 depositata il 23 gennaio 2023>>
Concisa esposizione delle
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 433/2023 pronunciata dal Parte_1
Giudice di Pace di (Sez. III Civ.) in data 13.10.2022/23.1.2023 nel procedimento Pt_1
RG 22409/2020. Con tale sentenza, accogliendosi integralmente l'opposizione proposta dall'Avv. nel proprio interesse, è stata annullata “l'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 20190430159800002535434 nonché l'atto presupposto ingiunzione n.
20140430010100004735989”, entrambi adottati dal , rispettivamente il Parte_1
5.11.2019 e il 14.11.2014, sulla base del verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada VE018137032011.
Si duole l'appellante che il GdP non abbia fatto applicazione della regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario e abbia perciò ritenuto che il decorso di più di cinque anni tra la notifica dell'“atto presupposto”, avvenuta il
16.12.2014, e quella dell'intimazione n. 20190430159800002535434, avvenuta il
19.12.2019, abbia comportato l'estinzione per prescrizione del credito vantato dal
[...]
. Parte_1
L'appello è infondato.
Deve infatti osservarsi che la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario è stata sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo ai soli atti processuali, e non anche a quelli sostanziali, quale è l'intimazione opposta da CP_1
Il gravame deve pertanto essere respinto e la sentenza del Giudice di Pace confermata.
Le spese del presente giudizio di appello devono seguire la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate in dispositivo giusta il DM 13.8.2022 n. 147.
3 Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa:
respinge l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 433/2023 Parte_1
pronunciata dal Giudice di Pace di (Sez. III Civ.) in data 13.10.2022/23.1.2023 nel Pt_1 procedimento RG 22409/2020;
condanna il a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio di appello, liquidate in € 600,00 per onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
Milano, 5.11.2025.
Il giudice
ND IO EL
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