Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2001, n. 5820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5820 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPR5820/0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA ONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Caramella list Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 18384/98 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. 12477 Dott. Antonio LIMONGELLI Rep. 2094 Rel. Consigliere Ud. 19/12/00 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BA IT, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio ZO NARDONE, che 10 difende SAZIOTTEdell'avvocato unitamente all'avvocato GUARDONE GIOVANNI BATTISTA, 00: N iz IL SOLE 24 ORE por dious: 3000 giusta delega in atti;
19. APR. 2001 ricorrente IL CANCELLIERE
contro
RI LE, elettivamente domiciliato in ROMA PZA CANCELLERIA DEI CAPRETTARI 70 presso lo studio dell'avvocato 2000 BOVECCHI MARIO, che lo difende unitamente all'avvocato 2099 ROVAI ALMO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1662/97 della Corte d'Appello di FIRENZE, Sez. Seconda Civile emessa il 30/9/97, depositata il 11/11/97, RG. 850/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 9.12.1983 SC FA, pre- messo di avere acquistato nell'anno 1980 per il prezzo di L.
5.000.000 una autovettura Talbot da RB Beni- to, esercente una concessionaria di autoveicoli, espose che tre anni dopo l'acquisto il veicolo gli era stato sequestrato dall'autorità di polizia perché munito di numero di telaio contraffatto. Convenne, quindi, dinan- zi al Tribunale di Lucca il RB per sentirlo con- dannare alla restituzione del prezzo ed al risarcimento dei danni. Il RB contestò il fondamento della do- manda, che fu rigettata dal Tribunale. Su appello del SC la Corte di Firenze, con sentenza dell'11.11.1997, in riforma della sentenza del Tribuna- le, ha accolto la domanda ed ha condannato il RB 2 al pagamento, in favore del SC, della somma com- plessiva di L. 4.665.000, corrispondente al valore dell'autovettura al momento del sequestro ed alla spesa di immatricolazione di un altro autoveicolo, osservando che (contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato} il danno subito dal SC non avrebbe potuto essere né evitato, né ridotto da un provvedimento di dissequestro dell'autoveicolo, quand' anche per ottenere ciò il Pri- sco si fosse tempestivamente attivato. Ha proposto ri- corso in Cassazione il RB con due motivi;
B resiste il Brisco con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 327 e 307 cod. proc. civ., sostenendo che il SC avrebbe dovuto ritenersi decaduto dalla impugna- zione in appello (con conseguente passaggio in giudica- to della sentenza di primo grado), avendo trascurato di iscrivere a ruolo la causa nel termine di legge (art. 165 cod. proc. civ.) ed avendola poi riassunta oltre un anno dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello, ossia dopo il decorso di un perio- do di tempo ancora più lungo dal deposito della senten- za impugnata e, quindi, a processo estinto e, comunque, ben oltre il termine di decadenza stabilito dall'art. 327 cod.proc.civ. La doglianza non ha fondamento. La 3 sentenza del Tribunale non è trascorsa in giudicato perché è stata tempestivamente impugnata con la cita- zione in appello e perché il giudizio di appello non si è estinto, essendo stato riassunto entro l'anno decorso dalla scadenza del termine, stabilito dall'art. 166 cod. proc. civ., per ва costituzione dell'appellato (come previsto dall'art. 307 cod. proc. civ.). E' poi del tutto irrilevante che il termine previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. sia decorso prima della riassunzione (Cass.
3.7.1997 n. 5980; Cass.
3.10.1983 n. 5762). Col secondo motivo il ricorrente lamenta che, in violazione dell'art. 1227 cod.civ., la Corte di merito non abbia escluso la risarcibilità del danno 0 non ab- bia almeno ridotto l'importo del risarcimento in consi- derazione del fatto che il creditore SC, per colpa e comunque senza usare 1'ordinaria diligenza, aveva trascurato di chiedere alla autorità giudiziaria il dissequestro dell'autoveicolo, così precludendosi la possibilità di evitare il danno e, quanto meno, concor- rendo a cagionarlo. La doglianza è priva di fondamento, giacchè il danno subito dal SC, consistendo non già nella mancata disponibilità materiale della autovettu- ra, bensi nella assoluta inutilizzabilità di quest'ultima, in quanto munita di numero di telaio con- traffatto, non avrebbe evidentemente potuto essere evi- 4 tato о ridotto solo per effetto del dissequestro del veicolo. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali, nonché alla rifusione degli onorari, che sti- masi di liquidare in L. 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condan- il ricorrente al pagamento delle spese processuali, na liquidate in L. 78.600 oltre agli onorari, li- quidati in L.
1.000.000. Roma, 19.12.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTEمذاVosperitivenes I CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista The Depositata in Cancelleria 40000 Oggi, li 19 APR 2001 290000 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista 1097 184.11 E O A I Z N 4567 2066 RECT 1200 161,7% CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 30.6.2011 serie 4 al n. 33668 versate € 161,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)