CASS
Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/05/2026, n. 16281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16281 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17234/2021 R.G. proposto da LL TR, in persona del legale rappresentante pro tempore CH VI ES, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in virtù di procura notarile apostillata in calce al ricorso, dall’Avv. Enrico Ceriana e LE Sgambato, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla via Aurora n. 43; – ricorrente – contro Civile Sent. Sez. 5 Num. 16281 Anno 2026 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: NAPOLITANO ANGELO Data pubblicazione: 26/05/2026 2 Ric. n. 17234/2021 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A. Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 643/2020 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo - Pescara, depositata in data 15/12/2020; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Angelo Napolitano nella pubblica udienza del 17 marzo 2026; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. TE Visonà, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale;
uditi gli Avvocati Enrico Ceriana e LE Sgambato per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato Alfonso Peluso per l’Agenzia delle Entrate;
Fatti di causa LL TR (d’ora in avanti, anche “il TR” o “il contribuente”), fondazione senza scopo di lucro e soggetto passivo fiscale nel Regno Unito, percepì, nel corso degli anni dal 2006 al 2011, dividendi quale azionista di alcune società di diritto italiano. Detti dividendi venivano assoggettati ad una ritenuta superiore rispetto a quella applicata ad un ente non commerciale o ad una fondazione residenti in Italia, per i quali negli indicati periodi d’imposta vigeva un’esenzione nella misura del 95% del complessivo ammontare, con conseguente abbassamento della relativa aliquota effettiva all’1,65% (cioè il 33% della quota del 5% non esente). Sulla base di tale assunta disparità di trattamento, il TR in data 19 novembre 2013 presentò istanza di rimborso, chiedendo la restituzione di euro 699.342,83 oltre interessi di legge in ragione della erronea aliquota applicata sui dividendi italiani. 3 Ric. n. 17234/2021 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A. Maturato il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, il TR propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Pescara. Si costituì l’amministrazione che contestò l’assenza della soggettività passiva nel Regno Unito in capo al charitable trust. Il giudice di primo grado rigettò il ricorso del TR. Su appello del TR, nel contraddittorio con l’amministrazione, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello, il TR propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, articolato in vari profili. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il sostituto Procuratore Generale, in persona del dott. TE Visonà, ha depositato una requisitoria scritta. Il TR, in vista della pubblica udienza alla quale la causa era stata rimessa con ordinanza interlocutoria n. 29109/2025, ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 63 e 65 TFUE (Trattato sul funzionamento Unione europea) e dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Comparabilità del regime fiscale applicabile agli enti senza scopo di lucro esteri a quelli residenti in Italia. Erronea ripartizione dell’onere della prova”, il contribuente censura la sentenza d’appello per avere frainteso l’applicazione al caso di specie dei princìpi di non discriminazione e di libera circolazione. Deduce il contribuente che la normativa comunitaria stabilisce che sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri, salvo la possibilità di applicare disposizioni differenti in ordine ad una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione. Afferma il TR che la C.T.R. avrebbe erroneamente escluso, in violazione degli artt. 63 e 65 TFUE, la comparabilità di LL TR a qualsiasi fondazione di diritto italiano residente in Italia. 4 Ric. n. 17234/2021 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A. Il diverso trattamento riservato ai dividendi di fonte italiana di spettanza di fondazioni non residenti rispetto a quelli di fondazioni residenti rappresenterebbe una violazione delle norme comunitarie (artt. 49, 63 e 65 TFUE) in materia di libera circolazione di capitali e di libertà di stabilimento, essendo di fatto l’investimento della ricorrente penalizzato rispetto allo stesso investimento realizzato da un analogo soggetto nazionale. In base ai certificati delle autorità britanniche, il TR ricorrente persegue solo scopi benefici, e la natura degli scopi perseguiti lo renderebbe assimilabile ad una fondazione di diritto italiano. In ogni caso, quand’anche non lo si volesse ritenere tout court equiparabile a una fondazione di diritto italiano, il TR sarebbe definibile quale “ente non commerciale” che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 344 del 2003, godrebbe dello stesso regime agevolato delle fondazioni, sicché il giudice d’appello avrebbe anche violato direttamente una norma di diritto interno nel negare il trattamento fiscale “agevolato” al TR odierno contribuente. L’art. 73, comma 1, lett. c) Tuir, vigente ratione temporis, definisce gli enti non commerciali come “gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”. Il TR ricorrente, come certificato dalle autorità britanniche, rientrerebbe in pieno in tale categoria. Ai fini dell’equiparabilità dell’odierno TR a una fondazione di diritto italiano, inoltre, non rileverebbe punto il trattamento fiscale riservato al contribuente nel Regno Unito: affinché vi sia violazione del principio di non discriminazione, basta che un soggetto giuridico di diritto estero equiparabile ad un determinato soggetto giuridico di diritto nazionale sia trattato dallo Stato che impone il prelievo fiscale in maniera deteriore rispetto al soggetto di diritto nazionale, a prescindere da quale trattamento fiscale il soggetto estero abbia nel suo paese di residenza. 5 Ric. n. 17234/2021 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A. La sentenza di appello, inoltre, sarebbe viziata nella parte in cui afferma che il TR svolge in Italia attività economica equiparabile a quella di una società commerciale con totale finalità di lucro. Sul punto, deduce il TR che detenere quote di capitale in società commerciali con finalità lucrative non significa che il detentore di tali quote esercita egli stesso una attività lucrativa. Il TR censura la sentenza impugnata anche per violazione dell’art. 2697 c.c., per avere frainteso l’oggetto della prova da fornire ai fini della dimostrazione della equiparabilità con la fondazione: secondo il giudice di appello il solo fine non basterebbe a ritenere sovrapponibili “le due situazioni”, perché nel giudizio di comparazione verrebbero in rilievo, con efficacia discretiva, anche la struttura e i controlli interni riservati alla fondazione, estranei al TR. 1.1. Il motivo è fondato in tutti i profili in cui si articola. Uno dei princìpi fondanti dell’Unione europea è la libera circolazione dei capitali, servizi, merci e persone da un Pese all’altro dell’UE. A sua volta, uno dei corollari di tale principio è che, salvo casi eccezionali che qui non vengono in rilievo, gli enti e i soggetti residenti in uno degli Stati dell’Unione (di cui all’epoca dei fatti faceva parte il Regno Unito) possono stabilirsi o investire in un altro Stato dell’Unione senza dover subire un trattamento, da parte delle autorità pubbliche di tale ultimo Stato, deteriore rispetto al trattamento che esso riserva ai soggetti residenti e agli enti costituiti secondo il suo diritto nazionale. Infatti, se un soggetto o ente residente o costituito secondo le norme di un paese UE, per svolgere in un altro Paese UE la stessa attività economica svolta in tale ultimo paese da un soggetto o ente ivi residente, dovesse subire un trattamento meno favorevole rispetto al soggetto o ente residente per il solo fatto che quel soggetto non sia residente o, quale ente, sia costituito nelle diverse forme previste dal suo Stato nazionale, si creerebbero, di fatto, delle restrizioni o delle limitazioni alla piena esplicazione della libertà di circolazione e 6 Ric. n. 17234/2021 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A. di stabilimento, che sono libertà cardine dell’ordinamento dell’Unione europea (cfr., tra gli ultimi arresti della CGUE sul tema del principio di non discriminazione, in ambito fiscale, in base alla residenza, la sentenza della prima sezione del 18 marzo 2021 nella causa C- 388/19, MK vs. Autoridade Tributária e Aduaneira). Fatta questa premessa di ordine generale, il TR ricorrente coglie nel segno, innanzitutto, quando lamenta che il giudice di appello ha frainteso la natura giuridica dell’attività economica da esso svolta, ritenendo che il ricorrente stesso abbia affermato che svolge in Italia “un’attività economica equiparabile a quella di una società commerciale, con totale finalità di lucro”. In realtà, il TR aveva affermato di partecipare al capitale di società commerciali di diritto italiano, che non significa affatto svolgere la stessa attività economica delle società di capitali partecipate. Al contrario, il TR aveva depositato documenti, provenienti dalle autorità britanniche, che attestavano il suo carattere di “charitable trust”, cioè di trust istituito per il perseguimento di scopi benefici e di pubblico interesse. La sentenza impugnata è anche contraddittoria, in quanto, da una parte, afferma che le questioni poste dal ricorso non riguardano la doppia imposizione, e dunque non rileva se il TR sia o meno soggetto ad imposizione fiscale nel suo paese;
dall’altra, con riferimento alla equiparabilità, ai fini del trattamento fiscale italiano, del TR con la fondazione, afferma, per argomentarne la non equiparabilità, che, a differenza della fondazione, che gode di una imposizione ridotta in Italia, il TR ricorrente, nel Regno Unito, sarebbe completamente esente da imposta. Senonché, il trattamento fiscale nel Regno Unito del TR odierno ricorrente è assolutamente irrilevante al fine di stabilire l’equiparabilità di esso ad una fondazione di diritto italiano con riferimento all’imposizione fiscale cui esso debba essere sottoposto in Italia: il trattamento fiscale di un charitable trust in Italia non può 7 Ric. n. 17234/2021 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A. essere deteriore rispetto a quello di una fondazione solo perché il TR sarebbe esente da imposizione nel Regno Unito. Il divieto di discriminazione e l’obbligo di non imporre limitazioni o restrizioni alla libera circolazione dei capitali nei paesi UE obbliga ciascuno Stato, pur nella piena autonomia delle scelte di politica fiscale relative alla imposizione diretta, a non trattare in maniera deteriore soggetti o enti solo perché, pur svolgendo per statuto attività uguali o simili a quelle svolte da un soggetto o ente di diritto interno, siano costituiti e strutturati in forme diverse rispetto a questi ultimi. Sotto quest’ultimo punto di vista, erra ancora la sentenza impugnata nella parte in cui afferma la non equiparabilità del charitable trust, ai fini dell’imposizione fiscale diretta, ad una fondazione di diritto interno, sol perché quest’ultima sarebbe soggetta a controlli e, in generale, ad una disciplina giuridica diversa da quella cui è soggetto il TR ricorrente nell’ordinamento inglese. Infatti, così ragionando, si giungerebbe al paradosso che, ai fini che qui vengono in rilievo, cioè quelli del divieto di restrizione o limitazione delle libertà di circolazione e di stabilimento previste dal diritto eurounionale, non vi sarebbe pressoché mai equiparabilità tra soggetti ed enti appartenenti ad ordinamenti di diversi paesi all’interno dell’UE, per il semplice fatto che le forme e le strutture giuridiche non sono, per loro natura, universali, con la conseguenza, inaccettabile, che sarebbero equiparabili tra loro solo soggetti che, oltre a perseguire lo stesso scopo, avessero le stesse forme, la stessa struttura, la stesa organizzazione e le stesse regole di funzionamento. Di converso, l’equiparabilità tra enti è nozione che ha senso pratico, e dunque giuridico, solo quando si ha riguardo allo scopo perseguito da detti enti. Equiparabilità, in altri termini, è una nozione che non presuppone l’uguaglianza delle forme, ma l’analogia della funzione. 8 Ric. n. 17234/2021 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A. Orbene, non vi è chi non veda che, da un punto di vista funzionale, un charitable trust è del tutto equiparabile, da un punto di vista funzionale, ad una fondazione di diritto interno. Anzi, il dibattito giuridico, ormai classico, che si è sviluppato intorno al trust e all’ammissibilità della costituzione di un trust puramente “interno” ha avuto anche il contributo di coloro che sostenevano l’inammissibilità, per il diritto italiano, del trust “interno” per il motivo che gli scopi ideali e benefici che in altri ordinamenti sono perseguiti con soggetti giuridici fondati sulla segregazione patrimoniale (trust), in Italia sono perseguibili con enti giuridici, come le fondazioni, costituiti sulla base di un patrimonio destinato. Detto in altri termini, lo strumento classico di diritto interno per perseguire lo scopo di un charitable trust è proprio la fondazione, sicché certamente, se si accerta in fatto, sulla base degli atti e documenti depositati nel giudizio di merito, che il TR odierno ricorrente è un charitable trust, senz’altro esso sarà equiparabile a una fondazione, con la conseguenza che il trattamento fiscale riservato al primo non può essere deteriore rispetto a quello riservato alla seconda. Fondato, infine, è il rilievo secondo il quale l’art. 4, comma 1, lett. q) del d.lgs. n. 344 del 2003, applicabile ratione temporis, concedeva agli enti non commerciali una esenzione del 95% degli utili percepiti dalla base imponibile del reddito. La norma si applicava a tutti gli enti non commerciali, cioè non solo alle fondazioni (per definizione normativa, enti non commerciali), ma a tutti gli enti, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 73, comma 1, lett. c, vigente ratione temporis). Orbene, i giudici di appello hanno anche omesso di confrontarsi con il trattamento fiscale degli enti non commerciali e non hanno spiegato per quale motivo il TR ricorrente non potrebbe essere 9 Ric. n. 17234/2021 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A. annoverato tra gli enti non commerciali che fruiscono della detta esenzione degli utili percepiti. Né potrebbe avere rilievo, con riferimento alla inquadrabilità tra gli enti non commerciali che fruiscono della detta esenzione, il fatto che il trust odierno contribuente non sia un soggette fiscalmente residente in Italia: si è già detto che, agli effetti del diritto eurounionale, l’ente non commerciale non residente non può essere soggetto ad un trattamento fiscale deteriore rispetto ad un ente non commerciale residente in Italia quando decida di investire in Italia i suoi capitali per il perseguimento dei suoi scopi statutari. 2. In conclusione, il ricorso è fondato. La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione. Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Angelo Napolitano Dott. Lucio Napolitano
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 643/2020 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo - Pescara, depositata in data 15/12/2020; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Angelo Napolitano nella pubblica udienza del 17 marzo 2026; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. TE Visonà, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale;
uditi gli Avvocati Enrico Ceriana e LE Sgambato per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato Alfonso Peluso per l’Agenzia delle Entrate;
Fatti di causa LL TR (d’ora in avanti, anche “il TR” o “il contribuente”), fondazione senza scopo di lucro e soggetto passivo fiscale nel Regno Unito, percepì, nel corso degli anni dal 2006 al 2011, dividendi quale azionista di alcune società di diritto italiano. Detti dividendi venivano assoggettati ad una ritenuta superiore rispetto a quella applicata ad un ente non commerciale o ad una fondazione residenti in Italia, per i quali negli indicati periodi d’imposta vigeva un’esenzione nella misura del 95% del complessivo ammontare, con conseguente abbassamento della relativa aliquota effettiva all’1,65% (cioè il 33% della quota del 5% non esente). Sulla base di tale assunta disparità di trattamento, il TR in data 19 novembre 2013 presentò istanza di rimborso, chiedendo la restituzione di euro 699.342,83 oltre interessi di legge in ragione della erronea aliquota applicata sui dividendi italiani. 3 Ric. n. 17234/2021 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A. Maturato il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, il TR propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Pescara. Si costituì l’amministrazione che contestò l’assenza della soggettività passiva nel Regno Unito in capo al charitable trust. Il giudice di primo grado rigettò il ricorso del TR. Su appello del TR, nel contraddittorio con l’amministrazione, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello, il TR propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, articolato in vari profili. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il sostituto Procuratore Generale, in persona del dott. TE Visonà, ha depositato una requisitoria scritta. Il TR, in vista della pubblica udienza alla quale la causa era stata rimessa con ordinanza interlocutoria n. 29109/2025, ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 63 e 65 TFUE (Trattato sul funzionamento Unione europea) e dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Comparabilità del regime fiscale applicabile agli enti senza scopo di lucro esteri a quelli residenti in Italia. Erronea ripartizione dell’onere della prova”, il contribuente censura la sentenza d’appello per avere frainteso l’applicazione al caso di specie dei princìpi di non discriminazione e di libera circolazione. Deduce il contribuente che la normativa comunitaria stabilisce che sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri, salvo la possibilità di applicare disposizioni differenti in ordine ad una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione. Afferma il TR che la C.T.R. avrebbe erroneamente escluso, in violazione degli artt. 63 e 65 TFUE, la comparabilità di LL TR a qualsiasi fondazione di diritto italiano residente in Italia. 4 Ric. n. 17234/2021 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A. Il diverso trattamento riservato ai dividendi di fonte italiana di spettanza di fondazioni non residenti rispetto a quelli di fondazioni residenti rappresenterebbe una violazione delle norme comunitarie (artt. 49, 63 e 65 TFUE) in materia di libera circolazione di capitali e di libertà di stabilimento, essendo di fatto l’investimento della ricorrente penalizzato rispetto allo stesso investimento realizzato da un analogo soggetto nazionale. In base ai certificati delle autorità britanniche, il TR ricorrente persegue solo scopi benefici, e la natura degli scopi perseguiti lo renderebbe assimilabile ad una fondazione di diritto italiano. In ogni caso, quand’anche non lo si volesse ritenere tout court equiparabile a una fondazione di diritto italiano, il TR sarebbe definibile quale “ente non commerciale” che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 344 del 2003, godrebbe dello stesso regime agevolato delle fondazioni, sicché il giudice d’appello avrebbe anche violato direttamente una norma di diritto interno nel negare il trattamento fiscale “agevolato” al TR odierno contribuente. L’art. 73, comma 1, lett. c) Tuir, vigente ratione temporis, definisce gli enti non commerciali come “gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”. Il TR ricorrente, come certificato dalle autorità britanniche, rientrerebbe in pieno in tale categoria. Ai fini dell’equiparabilità dell’odierno TR a una fondazione di diritto italiano, inoltre, non rileverebbe punto il trattamento fiscale riservato al contribuente nel Regno Unito: affinché vi sia violazione del principio di non discriminazione, basta che un soggetto giuridico di diritto estero equiparabile ad un determinato soggetto giuridico di diritto nazionale sia trattato dallo Stato che impone il prelievo fiscale in maniera deteriore rispetto al soggetto di diritto nazionale, a prescindere da quale trattamento fiscale il soggetto estero abbia nel suo paese di residenza. 5 Ric. n. 17234/2021 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A. La sentenza di appello, inoltre, sarebbe viziata nella parte in cui afferma che il TR svolge in Italia attività economica equiparabile a quella di una società commerciale con totale finalità di lucro. Sul punto, deduce il TR che detenere quote di capitale in società commerciali con finalità lucrative non significa che il detentore di tali quote esercita egli stesso una attività lucrativa. Il TR censura la sentenza impugnata anche per violazione dell’art. 2697 c.c., per avere frainteso l’oggetto della prova da fornire ai fini della dimostrazione della equiparabilità con la fondazione: secondo il giudice di appello il solo fine non basterebbe a ritenere sovrapponibili “le due situazioni”, perché nel giudizio di comparazione verrebbero in rilievo, con efficacia discretiva, anche la struttura e i controlli interni riservati alla fondazione, estranei al TR. 1.1. Il motivo è fondato in tutti i profili in cui si articola. Uno dei princìpi fondanti dell’Unione europea è la libera circolazione dei capitali, servizi, merci e persone da un Pese all’altro dell’UE. A sua volta, uno dei corollari di tale principio è che, salvo casi eccezionali che qui non vengono in rilievo, gli enti e i soggetti residenti in uno degli Stati dell’Unione (di cui all’epoca dei fatti faceva parte il Regno Unito) possono stabilirsi o investire in un altro Stato dell’Unione senza dover subire un trattamento, da parte delle autorità pubbliche di tale ultimo Stato, deteriore rispetto al trattamento che esso riserva ai soggetti residenti e agli enti costituiti secondo il suo diritto nazionale. Infatti, se un soggetto o ente residente o costituito secondo le norme di un paese UE, per svolgere in un altro Paese UE la stessa attività economica svolta in tale ultimo paese da un soggetto o ente ivi residente, dovesse subire un trattamento meno favorevole rispetto al soggetto o ente residente per il solo fatto che quel soggetto non sia residente o, quale ente, sia costituito nelle diverse forme previste dal suo Stato nazionale, si creerebbero, di fatto, delle restrizioni o delle limitazioni alla piena esplicazione della libertà di circolazione e 6 Ric. n. 17234/2021 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A. di stabilimento, che sono libertà cardine dell’ordinamento dell’Unione europea (cfr., tra gli ultimi arresti della CGUE sul tema del principio di non discriminazione, in ambito fiscale, in base alla residenza, la sentenza della prima sezione del 18 marzo 2021 nella causa C- 388/19, MK vs. Autoridade Tributária e Aduaneira). Fatta questa premessa di ordine generale, il TR ricorrente coglie nel segno, innanzitutto, quando lamenta che il giudice di appello ha frainteso la natura giuridica dell’attività economica da esso svolta, ritenendo che il ricorrente stesso abbia affermato che svolge in Italia “un’attività economica equiparabile a quella di una società commerciale, con totale finalità di lucro”. In realtà, il TR aveva affermato di partecipare al capitale di società commerciali di diritto italiano, che non significa affatto svolgere la stessa attività economica delle società di capitali partecipate. Al contrario, il TR aveva depositato documenti, provenienti dalle autorità britanniche, che attestavano il suo carattere di “charitable trust”, cioè di trust istituito per il perseguimento di scopi benefici e di pubblico interesse. La sentenza impugnata è anche contraddittoria, in quanto, da una parte, afferma che le questioni poste dal ricorso non riguardano la doppia imposizione, e dunque non rileva se il TR sia o meno soggetto ad imposizione fiscale nel suo paese;
dall’altra, con riferimento alla equiparabilità, ai fini del trattamento fiscale italiano, del TR con la fondazione, afferma, per argomentarne la non equiparabilità, che, a differenza della fondazione, che gode di una imposizione ridotta in Italia, il TR ricorrente, nel Regno Unito, sarebbe completamente esente da imposta. Senonché, il trattamento fiscale nel Regno Unito del TR odierno ricorrente è assolutamente irrilevante al fine di stabilire l’equiparabilità di esso ad una fondazione di diritto italiano con riferimento all’imposizione fiscale cui esso debba essere sottoposto in Italia: il trattamento fiscale di un charitable trust in Italia non può 7 Ric. n. 17234/2021 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A. essere deteriore rispetto a quello di una fondazione solo perché il TR sarebbe esente da imposizione nel Regno Unito. Il divieto di discriminazione e l’obbligo di non imporre limitazioni o restrizioni alla libera circolazione dei capitali nei paesi UE obbliga ciascuno Stato, pur nella piena autonomia delle scelte di politica fiscale relative alla imposizione diretta, a non trattare in maniera deteriore soggetti o enti solo perché, pur svolgendo per statuto attività uguali o simili a quelle svolte da un soggetto o ente di diritto interno, siano costituiti e strutturati in forme diverse rispetto a questi ultimi. Sotto quest’ultimo punto di vista, erra ancora la sentenza impugnata nella parte in cui afferma la non equiparabilità del charitable trust, ai fini dell’imposizione fiscale diretta, ad una fondazione di diritto interno, sol perché quest’ultima sarebbe soggetta a controlli e, in generale, ad una disciplina giuridica diversa da quella cui è soggetto il TR ricorrente nell’ordinamento inglese. Infatti, così ragionando, si giungerebbe al paradosso che, ai fini che qui vengono in rilievo, cioè quelli del divieto di restrizione o limitazione delle libertà di circolazione e di stabilimento previste dal diritto eurounionale, non vi sarebbe pressoché mai equiparabilità tra soggetti ed enti appartenenti ad ordinamenti di diversi paesi all’interno dell’UE, per il semplice fatto che le forme e le strutture giuridiche non sono, per loro natura, universali, con la conseguenza, inaccettabile, che sarebbero equiparabili tra loro solo soggetti che, oltre a perseguire lo stesso scopo, avessero le stesse forme, la stessa struttura, la stesa organizzazione e le stesse regole di funzionamento. Di converso, l’equiparabilità tra enti è nozione che ha senso pratico, e dunque giuridico, solo quando si ha riguardo allo scopo perseguito da detti enti. Equiparabilità, in altri termini, è una nozione che non presuppone l’uguaglianza delle forme, ma l’analogia della funzione. 8 Ric. n. 17234/2021 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A. Orbene, non vi è chi non veda che, da un punto di vista funzionale, un charitable trust è del tutto equiparabile, da un punto di vista funzionale, ad una fondazione di diritto interno. Anzi, il dibattito giuridico, ormai classico, che si è sviluppato intorno al trust e all’ammissibilità della costituzione di un trust puramente “interno” ha avuto anche il contributo di coloro che sostenevano l’inammissibilità, per il diritto italiano, del trust “interno” per il motivo che gli scopi ideali e benefici che in altri ordinamenti sono perseguiti con soggetti giuridici fondati sulla segregazione patrimoniale (trust), in Italia sono perseguibili con enti giuridici, come le fondazioni, costituiti sulla base di un patrimonio destinato. Detto in altri termini, lo strumento classico di diritto interno per perseguire lo scopo di un charitable trust è proprio la fondazione, sicché certamente, se si accerta in fatto, sulla base degli atti e documenti depositati nel giudizio di merito, che il TR odierno ricorrente è un charitable trust, senz’altro esso sarà equiparabile a una fondazione, con la conseguenza che il trattamento fiscale riservato al primo non può essere deteriore rispetto a quello riservato alla seconda. Fondato, infine, è il rilievo secondo il quale l’art. 4, comma 1, lett. q) del d.lgs. n. 344 del 2003, applicabile ratione temporis, concedeva agli enti non commerciali una esenzione del 95% degli utili percepiti dalla base imponibile del reddito. La norma si applicava a tutti gli enti non commerciali, cioè non solo alle fondazioni (per definizione normativa, enti non commerciali), ma a tutti gli enti, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 73, comma 1, lett. c, vigente ratione temporis). Orbene, i giudici di appello hanno anche omesso di confrontarsi con il trattamento fiscale degli enti non commerciali e non hanno spiegato per quale motivo il TR ricorrente non potrebbe essere 9 Ric. n. 17234/2021 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A. annoverato tra gli enti non commerciali che fruiscono della detta esenzione degli utili percepiti. Né potrebbe avere rilievo, con riferimento alla inquadrabilità tra gli enti non commerciali che fruiscono della detta esenzione, il fatto che il trust odierno contribuente non sia un soggette fiscalmente residente in Italia: si è già detto che, agli effetti del diritto eurounionale, l’ente non commerciale non residente non può essere soggetto ad un trattamento fiscale deteriore rispetto ad un ente non commerciale residente in Italia quando decida di investire in Italia i suoi capitali per il perseguimento dei suoi scopi statutari. 2. In conclusione, il ricorso è fondato. La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione. Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Angelo Napolitano Dott. Lucio Napolitano