Sentenza 21 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di reati concernenti le armi, è configurabile il delitto di porto di armi in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui agli artt.12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n.497, allorquando le armi siano state rinvenute nel bagno annesso alla sala giochi gestita dall'imputato, locale pubblico che deve obbligatoriamente disporre di un servizio igienico per il pubblico, dovendosi escludere che tale locale costituisca invece un luogo di privata dimora.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2006, n. 7336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7336 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 20/12/2006
Dott. CULOT Dario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1554
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 32246/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di NOLA;
nei confronti di:
1) SI PO NN, N. IL 18/09/1956;
avverso SENTENZA del 16/06/2005 GIP TRIBUNALE di NOLA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
Udito il procuratore Generale in persona del Mario Favalli che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 16 giugno 2005 il UP del Tribunale di Nola, a seguito di rito abbreviato, ha dichiarato IO PP NA colpevole dei reati di detenzione illegale di un revolver marca King Cobra calibro 357, di una pistola Beretta 85 calibro 7,65 modificata in arma comune da sparo, di 13 cartucce calibro 357 e di 72 cartucce calibro 7,65 (L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14 e art. 697 c.p.p.), di detenzione e porto illegale della armi clandestine sopra indicate (L. n. 110 del 1975, art. 23, commi 3 e 4), essendo la prima priva di numero di matricola in quanto abrasa e la seconda non immatricolata, nonché di ricettazione delle suddette armi clandestine, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la continuazione, applicata la diminuente del rito, lo ha condannato alla pena di due anni di reclusione ed Euro 600,00 di multa, concessa la sospensione condizionale. Ha invece assolto l'IO dal reato di porto illegale delle armi in luogo pubblico o aperto al pubblico, contestato ai sensi della L. n. 497 del 1974, art. 12, al capo A della rubrica, perché il fatto non sussiste in quanto le armi, in occasione di una perquisizione nell'edificio in cui si trovavano la abitazione dell'imputato ed altresì una sala giochi gestita dallo stesso al piano terra dell'edificio, erano state rinvenute in un vano adibito a bagno e ripostiglio al piano terra, all'interno di un secchio, ove l'imputato, secondo le sue dichiarazioni, le aveva occultate per difesa personale in considerazione della attività svolta che lo esponeva a contatti pericolosi.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Nola lamentando violazione ed erronea applicazione della L. n. 497 del 1974, art. 12, poiché le armi erano state rinvenute in un luogo aperto al pubblico, trattandosi del bagno della sala giochi accessibile a tutti gli avventori del locale, dal che derivava la configurabilità anche del reato di porto illegale di arma. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il UP ha assolto l'imputato dal reato di porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico di un revolver, una pistola e relative munizioni, previsto e punito dalla L. 14 ottobre 1997, n. 497, art.12, contestato al capo 1 della imputazione, " atteso il vano in cui le armi erano custodite ", mentre invece lo ha condannato in ordine al reato di detenzione illegale delle stesse armi, ugualmente contestato al capo 1 (art. 10 della legge citata), oltre che per i reati di dazioni e di ricettazioni e porto illegali di armi clandestine (L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 2 e 4). Pare che il UP abbia voluto dire che, non essendo state le armi rinvenute in luogo pubblico, non costituiva porto illegale la loro introduzione, da parte dell'imputato in tale vano, però la circostanza che si trattasse, secondo le risultanze della sentenza impugnata, del bagno annesso alla sale giochi, la quale deve disporre di un servizio per il pubblico, non consente di ritenere che si trattasse di un luogo di privata dimora, tale non essendo il bagno di un locale pubblico quale è all'evidenza, una sala giuochi. In ogni caso sussiste una evidente contraddizione in ordine alla valutazione operata, per lo stesso vano, con riguardo al reato di proto illegale di armi clandestine in luogo pubblico o aperto al pubblico, poiché in relazione a tale reato, contesto al capo 2 della imputazione - per il quale la formula legislativa è del tutto conforme, per quanto qui interessa, a quella dell'art. 12, laddove fa riferimento al porto in luogo pubblico o aperto al pubblico - l'imputato è stato condannato benché si trattasse delle stesse armi portate nello stesso vano adibito a bagno e ripostiglio della sala giochi.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, ai sensi dell'art. 623 c.p.p., lett. d), con rinvio al medesimo Tribunale il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di porto di cui al capo 1 e rinvia per nuovo giudizio sul punto al UP del Tribunale di Nola.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2007