Sentenza 13 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/01/2003, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
ESP 0 0 2 9 3/ 03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR Oggetto Transazione, SEZIONE TERZA CIVILE interpretazione, clausola aggiunta a Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: modulo prestampato R.G.N. 23478/99 GIULIANO Presidente Dott. Angelo Consigliere Dott. Italo PURCARO 628 Cron. Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. Мо Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere Ud.29/10/02 Dott. Bruno DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUNAZZI TINTORIA INDUSTRIALE SPA, corrente in Paese (TV), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. AL Montana, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIMA 15, presso lo studio dell'avvocato MARIO ETTORE VERINO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato PIERO BAROLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TREVISAN AUGUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso 10 studio dell'avvocato PAOLO2002 VALLISNERI 11, 2027 PACIFICI , che 10 difende anche disgiuntamente all'avvocato ALBERTO RUBERTI, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1844/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione IV Civile, emessa il 21/10/98 e depositata il 19/11/98 (R.G. 2535/95) ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Paolo PACIFICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 6 maggio 1986 la società ZZ Tintoria s.p.a. ha convenuto in giudizio dinanzi al tribunale di Treviso Trevisan Augusto nella veste di ' danneggiante e l'impresa assicuratrice WI as- sicurazioni chiedendone la condanna in solido al ri- sarcimento dei danni conseguenti alla assenza dal posto di lavoro di due suoi dipendenti, a seguito di un inci- dente stradale, avvenuto nell'aprile 1984 ' per colpa esclusiva del Trevisan. I convenuti si costituivano e contestavano il fondamento della domanda. In particola- re l'assicuratrice produceva atto di transazione sot- toscritto dalla società ZZ in data 19 giugno 2 M 1995. In detto atto veniva accettata la somma di lire 15 milioni "1 a saldo e tacitazione di ogni pretesa per danni personali e materiali presenti e futuri nessuno escluso ed eccettuato la società danneggiata dichia- rava in detto atto di "nulla più avere a pretendere ' ' per qualsiasi titolo e causa dipendente dal sinistro F assicurato Trevisan, nei confronti suindicato dallo کے دو del quale rinuncia ad ogni azione di rivalsa. >> La controparte contestava tale interpretazione te- stuale osservando che nella transazione prestampata era stata inserita una clausola aggiuntiva recante la fra- se "per danni materiali alla autovettura TV 577326 " e che pertanto la transazione aveva ad oggetto e solo danni alla autovettura. Successivamente la WI usciva dalla causa, su accordo delle parti, avendo versato alla ZZ il residuo del massimale di polizza e la causa proseguiva tra la società ZZ ed il Trevisan. Istruita la lite il Tribunale di Treviso con sentenza del 6 luglio 1995 , respingeva la domanda at- trice proposta contro il Trevisan interpretando la transazione come esaustiva di tutti i danni. La deci- sione era appellata dalla ZZ che ne chiedeva la riforma resisteva la controparte. Con sentenza del 19 novembre 1998 la Corte di ap- 3 pello di Venezia così decideva: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado. Contro la decisione ricorre la società ZZ de- ducendo tre motivi di gravame;
resiste il Trevisan con controricorso;
entrambe le parti hanno prodotto memo- rie. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti , che vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione. Nel PRIMO MOTIVO si deduce l'error in iudicando (in relazione all'art.1342 cod. civ. ) ed il vizio della motivazione su punto decisivo : la tesi è che la quie- tanza che recava già predisposta la formula transatti- va per la totalità , recava in aggiunta una clausola che delimitava l'accordo ai soli danni alle cose;
la clau- sola speciale prevaleva ai sensi del citato art.1342 c. c. in quanto incompatibile con le clausole predispo- ste dall'impresa; nel SECONDO MOTIVO si deduce la contraddittorietà della motivazione, sempre rilevando che se la transa- zione era totale, la delimitazione dell'oggetto con- tenuta nella clausola aggiunta , rivelava la vera natu- ra dell'accordo delimitativo;
4 3 nel TERZO MOTIVO si aggiunge , sempre in relazione alla valutazione della condotta tra le parti (assicura- tore e danneggiato) che resta inspiegabile il fatto che l'assicuratore abbia successivamente messo a disposi- zione del danneggiato l'intero massimale. In senso contrario si osserva : quanto alla prima censura, che i giudici del meri- to hanno compiuto un accertamento logico fattuale della volontà della parti interpretando tutte le clausole ' contrattuali ed escludendo un rapporto di conflittua- lità o di incompatibilità tra la clausola aggiunta al modulo e le clausole contenute nel modulo stesso;
tale apprezzamento è incensurabile in questa sede in quanto adeguatamente motivato circa la reale portata della transazione che la clausola aggiunta integrava senza delimitazione. Quanto alla seconda censura si Osserva che non sussiste per le ragioni dette alcuna contradditto- i ' argomentativa essendo la clausola aggiunta rietà compatibile con il contenuto transattivo descritto nel- la quietanza. Quanto alla terza censura si osserva che non es- ' sendo l'impresa in lite per la sua estromissione ,la ai finicondotta dell'impresa non è, rilevante dell'interpretazione della anteriore transazione del 5 1 1985, esprimendo una propria scelta di gestione del ✓✓ Ministro, evitando il prolungarsi di un contenzio- SO. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma 29 ottobre 2002 Betkih 1thfrom th Il Presidente, A. Giuliano Ilrelatore G. B. Petti фирм IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria 131-03 PRE C1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 9-5-2003 serle 4 al n. 18065 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DICANCELLERIA Roperto Ricci 16