Sentenza 18 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10415 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
ers * v a F REPUBBLICA ITALIANA 1 04 15 02 IN NOM DEI LA CORTE SUPREMA DICASS ION Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8254/99 Dott. Vittorio DUVA Presidente 10848/99 Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere Cron.28017 Dott. Fabio Consigliere MAZZA Rep. 2100 Dott. Francesco TRI FONE Consigliere Ud. 13/12/01 Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti € il 1.9 LUG. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE LI CE, CR MB, LI TO, LI UD, elettivamente domiciliati in ROMA VIA AREZZO 54, presso lo studio dell'avvocato FLAVIANO MINDOPI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti CANCELLERIA
contro
ASSITALIA SPA;
intimata e sul 2° ricorso n° 10848/99 proposto da: ASSITALIA SPA, in persona dell'Amministratore Delegato 2001 2160 Sig. Lino Benassi, quale impresa designata per la gestione nel Lazio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO TROPIANO, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
LI CE, CR MB, IR TO, LI UD;
intimati - avverso la sentenza n. 2211/98 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 24/04/98 e depositata 24/06/98 (R.G. 896/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
д udito l'Avvocato Flaviano MINDOPI;
udito l'Avvocato Maurizio TROPIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI, che ha concluso per il rigetto de ricorsi. Svolgimento del processo Con citazione del 26.4.94 IA IN, CE zi OM, IA OM e UD, quali eredi di IA RK, convenivano dinanzi al Tribunale di Roma 2 la soc.TA, quale impresa designata dal Fondo di Ga- ranzia per sentirla condannare al risarcimento dei danni. Assumevano in citazione gli attori che in data 11.3.93 sul raccordo anulare di Roma il predetto RK IA alla guida della sua moto a seguito di collisione avaza con vettura rimasta sconosciuta aveva perso la vita. Radicatosi il contraddittorio, la società' TA contestava il contenuto della citazione. All'esito della istruttoria, il Tribunale con sentenza del 15.2.96 afferma- va la pari responsabilita'dei conducenti condannando l'As- sitalia a risarcire il 50% dei danni liquidandoli in favo- re dei genitori in lire 69.752.262 per il padre ed in lire 66.859.785 per la madre ed in lire 30.3490.860 per ciascu- no dei due fratelli. A seguito di impugnazioni in via principale dei Ga- gliardi ed in via incidentale della spa TA, la Cor- te di Appello di Roma con sentenza del 21.6.98 rigettava il gravame principale ed in accogli- mento di quello incidentale dichiarava che l'incidente si era verificato per la responsabilità' presunta concorren- te e di pari grado di entrambi i conducenti. Riduceva l'importo del risarcimento dovuto a lire 8.970.700 in favore di IN IA. Condannava la 3 13 RE, IA OM e UD a restituire al- l'TA quanto eventualmente percepito in eccedenza, oltre interessi, se provato. Osservava, tra l'altro, la Corte che non poteva rite- nersi accertata la responsabilità' dei conducenti al 50% ciascuno non emergendo dagli atti la prova se fosse stato il IA ad eseguire una incauta manovra di sorpasso del veicolo ovvero se fosse stato l'automobilista a venire in contatto con la moto nel corso di una errata manovra di spostamento sulla corsia di sorpasso o ad investire la moto da tergo. Le stesse lesioni subite dal IA non potevano con certezza essere attribuite all'investimento del corpo da parte della vettura potendo essere derivate anche dall'impatto del corpo stesso sul manto stradale ov- vero dalla stessa moto provocate durante il prolungato scarrocciamento. Era, quindi, applicabile la presunzione di colpa concorrente (2054, II co. c.c.) con conseguente esclusione del danno morale. Quanto al danno patrimoniale i secondi giudici ritenevano che il IA avesse appe- na iniziato la sua attività e quindi, non in grado di ' contribuire al mantenimento della famiglia. La Corte escludeva, altresì, il danno biologico in favore degli eredi attesa la morte istantanea del loro congiunto. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cas- sazione i IA e la RE affidandolo a due moti- vi. Ha resistito con controricorso l'TA, che a sua volta, ha proposto ricorso incidentale affidato ad unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi ex art.335 cpc, trattandosi di impugnazioni avverso la stessa senten- za. Con il primo mezzo di impugnazione Gagliar- di-RE, denunziata la violazione degli artt. 142,141,148,149 del codice della strada, nonché la insuf- ficiente motivazione della sentenza su punto decisivo con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamentano che la Corte di Appello, nel riformare la sentenza del Tribunale con l'applicare la presunzione di cui al secondo comma dell'art.2054 CC, abbia omesso di esaminare specifiche doglianze di essi ricorrenti ed, in particolare, la sussistenza sul raccordo anulare di Roma di un cartello indicante il limite di 100 km orari e la deposizione del teste Ferraro che ha indicato in non oltre 80 km orari la velocità del motociclista che procedendo in fase di sorpasso sulla apposita corsia per l'intervento di una causa esterna (assunto urto da parte di una vettura eza andato a finire Fiat) contro le spartitraffico riportando lesioni mortali. Deducono, in definitiva, i ricorrenti che il mancato ri- spetto della distanza di sicurezza ed il sorpasso impru- dente da parte della vettura Fiat sarebbero causa dell'in- cidente mortale. Il motivo va accolto. Nella motivazione della sentenza la Corte distrettuale ha rilevato che non poteva condividersi la decisione del Tribunale che aveva ritenuto accertata la pari responsabi- lita' dei due conducenti, l'ignoto automobilista per non avere osservato la distanza di sicurezza rispetto al vei- colo dal quale era preceduto, il motociclista per avere tenuto una velocità non prudenziale. Ed, infatti, i secon- di giudici hanno considerato che le risultanze probatorie in atti non consentissero di giungere ad una sicura rico- struzione della dinamica del sinistro ed alla conseguente affermazione di responsabilita' esclusiva, prevalente ° paritaria di uno dei due conducenti. La Corte di Appello ha sul punto affermato che alla stregua dei rilievi effet- tuati dai verbalizzanti e della tipologia delle lesioni subite dal IA non era possibile stabilire se fosse stata il motociclista ad effettuare una incauta manovra di sorpasso, ovvero l'ignoto automobilista a venire in con- tatto con la moto nel corso di una errata manovra di spo- stamento sulla corsia di sorpasso o ad investire la moto da tergo non essendovi su quest'ultima danni alla parte posteriore ma sola alla parte "laterale" posteriore. La Corte del merito ritenuto, da ultimo, che le lesio- ni riscontrate sul corpo della vittima potessero essere attribuite sia al sormontamento da parte della vettura sul corpo del IA sia al violento impatto del corpo stesso sul manto stradale o sulla barriera protettiva, ha concluso applicando la presunzione di colpa concorrente di cui all'art.2054 cc, secondo comma. E', ora, evidente il denunziato vizio di motivazione per non avere la Corte di Appello ritenuto rilevante quan- to dedotto nella impugnazione dai IA finendo con l'accogliere il gravame incidentale dell'TA. La sentenza impugnata presta, quindi, il fianco ai ri- lievi dei ricorrenti, in quanto non sviluppa una argomen- tata valutazione degli elementi di fatto dinanzi ricordati ed elencati come dinanzi ricordati ed elencati come posti in luce dagli appellanti principali non precisando di poi le ragioni per cui ha ritenuto discostarsi dalla pronunzia 7 del Tribunale traendo un diverso convincimento nonostante le acquisizioni probatorie evidenziate dai IA che ben potevano essere utilizzate sia per contrastare che per confermare le tesi antagoniste delle parti o la rappresen- tazione messa a fondamento del convincimento logico del giudice di seconde cure. A fronte, quindi, di una ricostruzione dell'incidente effettuata dal primo giudice che ha accertato in concreto la responsabilità o il concorso nella stessa dei condu- centi, il giudice di appello, che con specifico motivo di gravame sia stato investito per l'applicazione della pre- sunzione di cui al secondo comma dell'art.2054 cc da un canto o per l'affermazione di responsabilità esclusiva o prevalente di uno dei due conducenti dall'altro non può limitarsi ad un generico dissenso dalla ricostruzione op- erata dal primo giudice e pervenire alla, applicazione della detta presunzione, ma deve anzitutto analiticamente indicare le ragioni che rendono infondata la prima rico- struzione effettuata dal giudice di primo grado, tenendo, altresì, conto dell'effetto devolutivo della impugnazione, onde solo all'esito di tale comparazione, ove non sia in grado di ricostruire in concreto la dinamica del sinistro e, pertanto, le singole responsabilita', dovrà applicare la presunzione di pari responsabilita'. Sulla base di tale principio, la sentenza della Corte di Appello va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Il giudice del rinvio, riesami- nate le risultanze processuali ed i motivi di gravame, al- la stregua dell'enunciato principio di diritto, dei rilie- vi formulati e delle indagini omesse o non tenute in con- siderazione, stabilirà se l'appello proposto dai IA debba essere accolta o se, al contrario, debba essere ac- colto il gravame incidentale dell'TA. Restano, in conseguenza, assorbiti il secondo mezzo di annullamento proposto dai IA e l'unico mezzo di im- pugnazione incidentale proposto dalla soc. TA. Le spese processuali di questa fase di legittimità vanno demandate al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il secondo mo- tivo del ricorso principale, nonché il ricorso incidenta- le. Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impu- gnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. 2.9.8294/99 Così deciso in Roma il 13.12.2001. 10848/19 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Ugo Jaraza Viron furn IL CANCELLIERE CI Dott sa Mana Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 18.07.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109T12911 456T30,99 тот. 160, 10 AGENZIA DELLE ENTRATIO WOMA 2 4. ENZIA Serie Registrato in data AG 160,10 CENTOSESSANTA/10 35732. €. versate 11 Dirigente Area Servizi o ar al n. (Dott.ssa Maria Grazia D etro Il Responsabile Servizio M HINY (euro (Dr. M. RACC 2 00 DELLE A R T N E 10