Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/2001, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA MEDEL P OLO ALIA024.15 0.1 LA CORTE SUPREMA D Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE апросто Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. EN CALFAPIETRA R.G.N. 16201/98 Cron. 4984 Dott. Antonio VELLA Consigliere 751 Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Rep. Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 03/11/00 Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SE NTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. ILSOLE 24 ORE GATTI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA (per diritti L. 3000 #19 FEB 2001 CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio IL CANCELLIERE dell'avvocato RICCI PIETRO, che lo difende unitamente agli avvocati MONTEVERDE MARIO, BARAGGIOLI PAOLO, LIRE 1500 giusta delega in atti;
ricorrente contro 0975968 ditta, GAVAZZOLI ZO, titolare dell'omonima 0975963. elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 67, presso lo studio dell'avvocato PICOZZI ANTONIO, che lo all'avvocato VIOLA MARINO, giusta 2000 difende unitamente 1774 delega in atti%;B -1- M CORTE SUPREMA DI CASCATIONE UFFICIO COPIE controricorrente Tichiesta copre studie avverso la sentenza n. 466/97 del Tribunale di NOVARA, MANTEGNAel Sig. 3000 per dint depositata il 05/11/97; -#30 LUG. 2001 IL CANCELLERS udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/00 dal Consigliere Dott. Ettore LIRE 2000 BUCCIANTE;
CANCELLERIA udito 1'Avvocato RICCI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore BC433776 BC433777 Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Jh SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 1 dicembre 1988 AN RA TI propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti il 31 otto- bre 1988 dal Pretore di Novara - ed avente per oggetto il pagamento а EN AZ della somma di lire 4.077.337, oltre agli interessi, come corrispettivo di materiale edile fornito nell'ambito di un rapporto di appalto tra loro intercorso per la ristrutturazione di un apparta- mento deducendo di aver versato a suo tempo tutto ciò che era dovuto all'altra parte. L'opposizione - di cui il convenuto aveva contestato la fondatezza, negando di aver ricevu- to l'importo in contestazione fu accolta con sentenza del 26 giugno 1993. Impugnata da EN AZ, la decisione stata riformata dal Tribunale di Novara, che con sentenza del 5 novembre 1997 ha respinto l'opposizione, rilevando: il TI ha prodotto in primo grado numerosi assegni, per complessive lire 65.437.000, sostenendo di avere con essi pagato l'intero importo dell'appalto, che ammon- tava a lire 58.547.337; soltanto di tre di questi titoli, per un totale di lire 13.600.000, 16201/1998 3 Min. tuttavia, risulta beneficiario il AZ, come costui ha evidenziato;
erroneamente, quindi, il Pretore ha estrapolato quest'ultima somma, rife- rendola al pagamento anche della fornitura ogget- to della causa, in mancanza di imputazione in tal M pertanto la prova del versamento del senso;
corrispettivo dell'appalto può considerarsi raggiunta solo nei limiti del riconoscimento dell'appellante, con esclusione dell'importo di cui al decreto ingiuntivo. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione AN RA TI, in base a due motivi. EN AZ ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo dei motivi addotti a sostegno del ricorso AN RA TI, denunciando "man- canza e/o manifesta illogicità della motivazione su di un punto decisivo della controversia, anche con riferimento alla violazione dell'art. 2697 c.c.", lamenta che il Tribunale: - ha considerato equivalente a una "prova" la mera "evidenziazio- ne", da parte del AZ, di non essere il della maggior parte degli assegnibeneficiario prodotti dall'opponente; di ha trascurato 16201/1998 Mai considerare che in realtà il convenuto, nel corso del giudizio di primo grado, non aveva mai conte- stato che quei titoli fossero a lui riferibili, salvo che per insistere nella richiesta di prov- visoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
- ha dato luogo quindi a un'inversione dell'onere della prova, mancando di riconoscere che era stato dimostrato documentalmente il pagamento della somma di lire 65.437.000 portata dagli assegni, superiore all'intero importo del corri- spettivo dell' 'appalto, ammontante a lire 58.547.337; - ha omesso di rilevare che sette assegni, per lire 29.560.000, erano stati incas- sati dalla moglie del AZ e dunque presumi- bilmente erano entrati a far parte del patrimonio di lui, non essendovi ragioni che giustificassero versamenti di denaro alla consorte dell'appalta- tore. La censura è infondata. Essendo pacifico, tra le parti, che inizial- mente il TI era debitore di lire 58.547.337, costituenti il corrispettivo dell'appalto, a lui competeva dimostrare di aver adempiuto integral- mente la propria obbligazione, anche relativamen- te alla somma di lire 4.077.337, che aveva forma- 16201/1998 5 to oggetto del decreto ingiuntivo. Tale prova egli ha affidato alla produzione di numerosi assegni, per un ammontare totale di lire 65.437.000, dei quali però il AZ ha "evi- di non essere il beneficiario, salvo denziato" tre titoli, del complessivo importo di che per lire 13.600.000. È dunque palese che l'opponente probatorio da cui era non ha assolto l'onere correttamente si è ritenuto nella gravato, come sentenza impugnata, la quale è del tutto esente dalla incoerenza logica e dall'errore di diritto che nel ricorso le vengono attribuiti. In parti- colare, il giudice di secondo grado non è incorso in alcuna confusione tra la "prova" che il GA zoli avrebbe dovuto dare e la "evidenziazione" alla quale invece si era limitato: non essendo controverso il fatto costitutivo del suo diritto, nulla egli era tenuto а "provare", mentre per contrastare il fatto estintivo, addotto dal TI mediante la produzione degli assegni, era suffi- ciente appunto "evidenziare" (ossia far presen- te) che i titoli di cui effettivamente egli era stato prenditore ○ giratario non esaurivano il complessivo suo credito e quindi non dimostravano il pagamento (anche) della somma reclamata in via 16201/1998 monitoria. Né quindi si è dato luogo ad alcuna "inversione dell'onere della prova", come semmai sarebbe avvenuto, al contrario, proprio se gli assegni di cui il AZ non risultava benefi- ciario fossero stati considerati idonei ad estin- guere il debito in questione, in conseguenza di un preteso "riconoscimento" che in realtà non era Quanto poi alla presunzione circa la avvenuto. somma di lire 29.560.000, che era portata dagli assegni incassati dalla moglie del AZ e che secondo il ricorrente si deve reputare "en- trata comunque а far parte del patrimonio" di lui, è sufficiente rilevare che l'argomento è inconferente, poiché l'importo totale dei titoli destinati ai coniugi è inferiore al debito origi- superanario del TI, mentre la differenza quello residuo, che è in contestazione nella causa. Con il secondo motivo di impugnazione AN RA TI, dolendosi di "contraddittorietà della motivazione e falsa applicazione dell'art. 1193 C.C.", Osserva che erroneamente il Tribuna- le, pur riconoscendo che la fornitura di cui si tratta si inseriva nell'unitario rapporto di AZ, haEN appalto intercorso con 7 Mi 16201/1998 ritenuto che fosse suo onere imputare specifica- mente a tale fornitura i pagamenti effettuati, mentre era senz'altro sufficiente che egli dimo- strasse, come aveva fatto, l'avvenuta totale estinzione del suo debito. Neppure questa censura può essere accolta, stante il suo carattere meramente conseguenziale rispetto a quelle, che si sono disattese, formu- late con il primo motivo di ricorso. Vi si pre- suppone, infatti, ciò che invece il Tribunale ha escluso: che sia stata provata la "totale estin- zione" del debito costituito dal corrispettivo dell'appalto, mediante il versamento dell'intero suo importo. È quindi ininfluente l'errore che sarebbe semmai ridondato a vantaggio del ricor- rente in cui il giudice di secondo grado può eventualmente essere incorso, rilevando che il TI non aveva compiuto alcuna imputazione dei pagamenti parziali effettuati e quindi implicita- mente affermando che, se invece ciò fosse avvenu- nonostante l'unitarietà del rapporto, la to, corrisposta a quel titolo avrebbe potuto somma dei materiali,essere imputata alla fornitura anziché genericamente al prezzo dell'appalto. Il ricorso pertanto deve essere rigettato, 16201/1998 8 Mar con conseguente condanna del ricorrente al rim- borso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ri- corrente a rimborsare al resistente le spese del liquidate in lire giudizio di cassazione, 220.000 oltre a lire 1.000.000 per onorari. VCyffer. Pres. Roma, 3 novembre 2000 Avon Bunicui 60000 IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 310000 1.9 FEB. 2001 ICI IL CAM UFFICIO DELLE (NYRA NOMA 2 2 5 20014 Registrate ind 2056 verste 5. 010100 al n trecentochecim (lire p. nga (Dott.st. Responsal Servici 0 3 M. 1 16201/1998 RATE