Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2002, n. 1300
CASS
Sentenza 1 febbraio 2002

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La tardività del disconoscimento della scrittura privata non è rilevabile d'ufficio, ma dev'essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura.

Il convincimento del giudice del merito circa l'inidoneità di una determinata deduzione difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento della scrittura privata costituisce giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2002, n. 1300
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1300
    Data del deposito : 1 febbraio 2002

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