Sentenza 1 febbraio 2002
Massime • 2
La tardività del disconoscimento della scrittura privata non è rilevabile d'ufficio, ma dev'essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura.
Il convincimento del giudice del merito circa l'inidoneità di una determinata deduzione difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento della scrittura privata costituisce giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2002, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SABATINI - Presidente -
Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - rel. Consigliere -
Dott. Maria Margherita CHIARINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PA LB, EL IL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA FERRATELLA 41, presso lo studio dell'avvocato ANDREINI ROMOLO, che li difende unitamente all'avvocato CANAL CARLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MO LB
- intimato -
avverso la sentenza n. 1413/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione prima civile emessa il 28/5/1998, depositata il 30/07/98;
RG. 472/1995;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenuti in giudizio da RT RA, che aveva affermato di essere ancora creditore nei loro confronti, a seguito di lavori eseguiti nella loro abitazione, di una somma tra i cinque e gli otto milioni di lire, i coniugi RT ZZ e IL AP furono condannati dall'adito Tribunale di Padova al pagamento di L.
5.000.000 per non aver provato di aver saldato il debito. Con l'atto di appello i convenuti soccombenti depositarono n. 17 ricevute di pagamento a firma del RA per complessive lire 42.293.180, ottenendo dal presidente la sospensione della provvisoria esecuzione. Il RA, costituitosi con comparsa di risposta, disconobbe la paternità dei documenti prodotti dagli appellanti. Con sentenza n. 1413 del 1998 la Corte d'appello di Venezia, ritenuto che i coniugi ZZ non avevano proposto istanza di verificazione delle scritture, di cui non potevano dunque avvalersi, e che non avevano provato l'integrale pagamento dei lavori pacificamente eseguiti per un importo di lire 40.000000, ha rigettato l'appello, condannandoli alle spese del grado. Avverso detta sentenza i soccombenti ricorrono in cassazione affidandosi a quattro motivi. L'intimato RT RA non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c.: a) per avere la corte territoriale ritenuto che fosse intervenuto un disconoscimento delle scritture prodotte dagli appellanti benché non fosse chiaro se, disconoscendo la paternità dei documenti, il RA avesse inteso contestare la corrispondenza delle fotocopie agli originali, o l'autenticità delle sottoscrizioni, ovvero l'autenticità dei documenti;
b) perché, inoltre, il disconoscimento non era stato tempestivo, giacché nel procedimento ex art. 351 c.p.c., volto alla revoca della provvisoria esecuzione, il difensore del RA, comparso innanzi al presidente, non aveva disconosciuto gli originali in quella sede esibiti e corrispondenti ai documenti allegati all'atto di citazione in appello già notificato, a tanto determinandosi solo in sede di tardiva costituzione. Il motivo è infondato.
Per quanto riguarda il primo profilo sembra sufficiente osservare che costituisce giudizio di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità, il convincimento del giudice di merito circa l'idoneità di una deduzione difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento della scrittura (cfr. Cass. 12 dicembre 1979, n. 6475; 23 maggio 1980, n. 3409; 13 novembre 1980, n. 6081). In ogni caso, è ammissibile il disconoscimento anche se l'atto è prodotto in fotocopia (Cass. 27 luglio 2000, n. 9869; Cass. 4 aprile 1997, n. 2911). Relativamente al secondo profilo si osserva che che la tardività del disconoscimento non è rilevabile d'ufficio, ma dev'essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura (Cass. 27 gennaio 1978, n. 388). E i ricorrenti non deducono neppure - come avrebbero, in ipotesi, in base al principio di autosufficienza del ricorso - di avere a tanto provveduto nel giudizio d'appello. In ogni caso, dall'esame degli atti - consentito essendo stato dedotto un error in procedendo - risulta che il disconoscimento è stato effettuato nella comparsa di costituzione in appello, a seguito di costituzione avvenuta alla prima udienza. Da ciò consegue la tempestività del disconoscimento essendo state prodotte le scritture con l'atto d'appello.
2. Con il secondo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione delle stesse disposizioni di legge di cui al primo motivo, perché la parte che intende giovarsi della scrittura disconosciuta e prodotta in copia fotografica non può proporre istanza di verificazione, ma deve fornire nei modi ordinari la dimostrazione dei fatti rappresentati nella copia stessa, secondo quanto ritenuto da Cass., n. 3143 del 1982. La censura è infondata.
La citata sentenza concerne il disconoscimento della conformità della copia all'originale e, in linea con un indirizzo costante, stabilisce che in tal caso la conformità all'originale va accertata con gli ordinari mezzi di prova e non con l'istanza di verificazione. Diverso è il caso di specie nel quale, come si è detto, si versa in ipotesi di disconoscimento della scrittura, ammissibile anche nei confronti di copia fotostatica.
3. Con il terzo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione delle stesse norme, per non avere la corte d'appello considerato che un'istanza di verificazione era stata implicitamente proposta mediante l'insistenza nell'accoglimento della pretesa che presupponeva l'autenticità del documento.
Anche tale censura è infondata.
L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta non richiede formule sacramentali e può essere anche implicita. In ogni caso dev'essere inequivoca. E dunque non può automaticamente ravvisarsi nella sola pretesa di accoglimento del gravame, in un contesto nel quale si ritiene non sussistere un efficace disconoscimento della scrittura e si fonda il proprio assunto anche su argomentazioni indipendenti dall'avvenuta produzione delle ricevute di pagamento, come affermato dagli stessi ricorrenti con il quarto motivo di ricorso.
4. Con il quarto motivo la sentenza è da ultimo censurata per omessa ed insufficiente motivazione per avere la corte totalmente omesso di esaminare tutte le articolate argomentazioni svolte dagli appellanti avverso la sentenza di primo grado con motivi di appello indipendenti dall'avvenuta produzione delle ricevute di pagamento nel giudizio di secondo grado, essendosi questi doluti che il tribunale avesse prescisso dall'indeterminatezza del credito e che avesse erroneamente valutato le prove.
Anche questo motivo è destituito di fondamento.
La Corte d'appello con motivazione, sintetica, ma che la scia tuttavia chiaramente intendere la ratio decidendi, ha ritenuto che a fronte dell'esecuzione di lavori pacificamente ammessi il lire quarantamilioni non era stato provato il pagamento integrale. Ciò premesso, il vizio di motivazione è costituito da quel difetto di attività del giudice che abbia trascurato, non già le argomentazioni che la parte ritiene rilevanti per la propria tesi, bensì una circostanza di fatto decisiva. È da escludere dunque che possa rilevare, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. la mancanza di specifica motivazione della Corte territoriale in ordine alle varie argomentazioni svolte dagli appellanti. Quanto poi alla deduzione che le prove sarebbero state erroneamente interpretate, sembra sufficiente osservare che è costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione che spetta esclusivamente al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento e di controllare la concludenza delle prove esperite. Ciò in quanto la Corte di cassazione non ha il potere, per il tramite del vizio di omessa omessa motivazione di cui all'art. 360, n. 5, di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa.
Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato. Non si fa luogo a pronunzia sulle spese, non avendo l'intimato svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 18 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria l'1 febbraio 2002