Sentenza 27 gennaio 2005
Massime • 1
Il requisito della "descrizione sommaria del fatto, con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate", previsto a pena di nullità, per le ordinanze impositive di misure cautelari, dall'art. 292, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., ben può essere soddisfatto, quando si tratti di ordinanza pronunciata all'esito di udienza di convalida tenuta ai sensi dell'art. 391 cod. proc. pen., mediante semplice riferimento alle richieste del P.M., riportate nel verbale di udienza e formulate in relazione ai fatti indicati nel provvedimento di fermo o di arresto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/01/2005, n. 19288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19288 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 27/01/2005
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - N. 206
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 27704/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UN AL N. IL 11/07/1969;
avverso ORDINANZA del 23/06/2004 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI LIONELLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Consolo Santi, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
BR FI ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 23-6-2004 dal Tribunale di Milano,in funzione di giudice per il riesame, che ha rigettato l'istanza di riesame della ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa nei confronti del predetto ricorrente dal giudice del Tribunale di Milano all'esito della convalida dell'arresto per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 D.P.R. n. 309/90, del quale il BR è stata dichiarato responsabile all'esito di giudizio abbreviato innestatosi in procedimento con rito direttissimo.
Il ricorrente deduce, con un primo motivo, la nullità della ordinanza cautelare ex art. 292, lettere a) e b) c.p.p perché nella stessa non sono indicate le generalità dell'indagato, ne' sono riportate la descrizione sommaria del fatto e la indicazione delle norme assunte come violate, essendo l'ordinanza de qua costituita da uno stampato nel quale si legge "Come da imputazione formata dal P.M., di cui si allega copia in calco, quale parte integrante del presente provvedimento", senza che tale allegazione vi sia stata e senza che potesse colmare la lacuna la circostanza, utilizzata dal Tribunale, che l'imputazione era ricavabile dal fascicolo complessivo, stante la presentazione dell'imputato al giudizio direttissimo. Con un ulteriore motivo il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe dovuto, in sede di riesame, valutare anche gli indizi di colpevolezza, alla luce della "costante giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni che ha stabilito che anche a fronte di un rinvio a giudizio o di una sentenza di condanna di primo grado, laddove si debba procedere al riesame dell'ordinanza (che riguarda procedimento incidentale), non vi è preclusione alla valutazione degli indizi di colpevolezza anche a fronte di un pronunciamento nel merito non definitivo".
Osserva la Corte quanto segue.
Quanto alla mancata indicazione, sul prestampato che è stato utilizzato per la redazione dell'ordinanza custodiale, delle (complete, risultando indicati nome e cognome) generalità dell'imputato e degli elementi descrittivi del fatto addebitato (è indicato il solo nomen iuris del reato ipotizzato),va osservato quanto segue:
1) la indicazione delle generalità complete dell'indagato nell'ordinanza di custodia cautelare è assolutamente indispensabile - sì che e sanzionata da nullità la sua mancanza - solo nel caso che l'ordinanza stessa sia emessa autonomamente ex art. 291 c.p.p., e non anche nel caso in cui sia emessa dopo la convalida dell'arresto in flagranza dell'inquisito ad opera della P.G., in un momento in cui la sua identificazione è stata già compiuta, in maniera esauriente e completa, senza alcuna possibilità di errore sulla sua identità (Vedasi Cass. Sez. 1^ 23-9-1996 n. 4698, Soddu ed altro, con riguardo ad una fattispecie nella quale, così come in quella qui in oggetto, nell'ordinanza di custodia risultavano solo il nome e cognome degli indagati);
2) per consolidata giurisprudenza di legittimità il requisito della "descrizione sommaria del fatto, con la indicazione delle norme di legge che si assumono violate", previsto a pena di nullità, per le ordinanze impositive di misure cautelari, dall'art. 292, comma primo, lett. b), c.p.p. ben può essere soddisfatto, quando si tratti (così
come nella fattispecie concreta qui in esame) di ordinanza pronunciata all'esito di udienza di convalida tenuta ai sensi dell'art. 391 c.p.p., mediante semplice riferimento alle richieste del pubblico ministero, riportate nel verbale di udienza e formulate in relazione ai fatti indicati nel provvedimento di fermo o di arresto (Cass. Sez. 2^ 12-3-1998 n. 1827, Spagnolo;
Cass. Sez. 1^ 23- 5-1997 n. 3609, Grazia;
Cass. Sez. 5^ 15-1-1997 n. 134, Zampilla;
Cass. Sez. 1^ 23-4-1992 n. 1754, Coluccia). La ordinanza custodiale de qua contiene la indicazione delle norme di legge assunte come violate e richiama inoltre espressamente "la imputazione formulata dal P.M., e di cui si allega copia in calco, quale parte integrante del presente provvedimento"; il riferimento è all'imputazione, analiticamente enunciativa della condotta ascritto, di cui alla richiesta del pubblico ministero di convalida dell'arresto e di celebrazione di giudizio direttissimo, cui è seguita la relativa udienza di convalida, sicché il fatto richiamato è quello posto a base dell'arresto e delle successive richieste dell'organo di accusa, già reso noto all'indagato, tra l'altro interrogato (e confesso) nella udienza di convalida all'esito della quale è stata emessa, senza apprezzabile soluzione di continuità, la ordinanza impositiva della misura.
Legittima, pertanto, la indicazione del fatto per relationem ad una precisa "imputazione" richiamata quale parte integrante della ordinanza gravata, la dedotta nullità non sussiste, così come ritenuto dal Tribunale del riesame, essendo stato inoltre dato atto, nella ordinanza impositiva della misura, dell'allegazione ad essa medesima dell'atto contenente tale imputazione, senza che elementi di segno contrario possano evincersi dalla sola eventuale mancanza di materiale unione mediante "spillatura" dell'un atto all'altro (circostanza, questa, comunque non rilevante ad escludere la validità dell'operato richiamo in relazione alla prescritta sommaria enunciazione del fatto).
Il motivo afferente la dedotta nullità ex art. 292 c.p.p. è dunque infondato.
Il secondo motivo è del pari infondato perché, se la giurisprudenza di legittimità afferma, in armonia con i principi fissati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 71 del 1996 ed in presenza dell'insegnamento dato dalle Sezioni Unite nella sentenza del 30-10- 2002 n. 39915, Vottari, che la valutazione di sussistenza dei gravi elementi di colpevolezza non è preclusa dall'avvenuto rinvio a giudizio, ancorché disposto a seguito dell'udienza preliminare, per il reato ipotizzato, e pertanto sussista il relativo obbligo in capo al giudice del riesame (vedasi Cass. Sez. 5^ 18-2-2003 n. 12390, Palazzolo), tuttavia la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che in tema di provvedimenti de liberiate, la sopravvenienza di una sentenza di condanna in ordine agli stessi delitti per i quali sia stata emessa una misura cautelare, esonera il giudice dall'esame della situazione indiziaria in quanto l'autonomia della decisione cautelare, inserita nel procedimento incidentale, non può spingersi - in conformità anche a quanto enunciato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 71 del 1996 - sino al punto di porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, anche non irrevocabile, emessa nel processo principale.. In vero, nel caso suddetto opera quel "principio di assorbimento" che è stato richiamato nella ordinanza gravata di ricorso, in base al quale quando interviene una decisione, anche non definitiva, di condanna, questa contiene evidentemente in sè una valutazione di merito di tale incisività da assorbire la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza;
la conseguente preclusione, per il giudice del riesame, di una nuova valutazione del quadro indiziario, invero, si giustifica non solo per la maggiore affidabilità delle decisioni di merito, ma anche con la necessità di evitare che nel corso dello stesso procedimento ed in relazione allo stesso fatto vi siano decisioni del tutto dissonanti (vedansi, per tutte, Cass. Sez. 1^ 23-1-2001 n. 1304, Avignone;
Cass. Sez. 2^ 3-10-2000 n. 4879, Laratta;
Cass Sez. 5^ 3-2-1999, Mannelli). Soltanto per ragioni di completezza va rilevato che nella ordinanza applicativa della misura i gravi indizi di colpevolezza sono stati rinvenuti, oltre che nelle risultanze del verbale di arresto, anche nelle stesse dichiarazioni confessorie rese dall'imputato (in presenza delle quali era avvenuta la presentazione del medesimo davanti al giudice per il giudizio direttissimo), e che la difesa non ha fatto, in sede di riesame, questioni concernenti i gravi indizi di colpevolezza (fogli 1 e 2 della ordinanza gravata di ricorso). Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Risultando il BR detenuto in relazione al procedimento stesso, la cancelleria di questa Corte provvedere, ex art. 94 comma 1 ter delle norme di attuazione a trasmettere copia del presente provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario di competenza per gli adempimenti ex art. 23, comma 1 bis. L. 332/1995.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 comma 1 bis Legge 8-8-1995 n. 332.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2005