Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2001, n. 8234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8234 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
DIRITTI REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU 4% IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 萋RE SU 8:234 SSAZ NE Oggetto Risor secto A CIVILE قات سيمان reappersable to Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: contratturale Dott. Ernesto LUPO Presidente R.G.N. 13523/99 PREDEN Consigliere Cron. 18961 Dott. Roberto Dott. IU - Rel. Consigliere LUCENTINI Rep. Consigliere Ud. 03/04/01Dott. Giovanni Battista PETTI Dott. Donato CALABRESE - Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASS ONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studir IL SOLE 24 ORE SE N TENZA dal Sig. 6000 per diritti L. CANSU 2001 sul ricorso proposto da: il SA LO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CRISCI, che lo difende anche disgiuntamente CANCELLERIA all'avvocato RAOUL PEZZI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COOPERATIVA FACCHINI CANDIANO SCARL, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Nicola CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DEROSA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA UFFICIO COPIE ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO Richiesta copia studio dal Sig. BLASCO IT! NI OT ZA, che la difende anche "2001 per diritti L. 6000 -6 OTT. 2001 disgiuntamente all'avvocato GABRIELE SPIZUOCO, giusta 655 IL CANCELLIERE it -1- delega in atti%;B controricorrente nonchè
contro
SHIPPING DELIVERY AGENCY SRL;
intimata avverso la sentenza n. 543/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione III Civile, emessa il 06/02/98 e depositata il 12/05/98 (R.G. 127/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/01 dal Consigliere Dott. IU LUCENTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 30 ottobre 1989 RC CA, premesso d'avere stipulato con la Cooperativa Facchini "Trans Ravenna Express (T.R.E.) a r.l. un contratto Candiano di trasporto avente ad oggetto il recapito di un orologio d'oro Rolex a IU Stedile, residente a [...]di Campiglio, esponeva che la cosa non era mai stata consegnata al destinatario, cui aveva dovuto rimborsarne il valore, pari a lire 8.790.000. Conveniva pertanto la Cooperativa Facchini davanti al Tribunale di Ravenna, chiedendone la condanna al risarcimento del danno. Placent Radicatosi il contraddittorio, la convenuta, nel resistere alla domanda, chiedeva -ed otteneva- di chiamare in causa la Shipping Delivery Agency s.r.I., cui aveva affidato il trasporto, per esserne garantita. Dopo la costituzione in giudizio del terzo, il Tribunale di accoglieva la domanda risarcitoria, così comeRavenna proposta, ma la decisione, impugnata dalla Cooperativa Facchini, era riformata dalla Corte d'appello di Bologna, la quale, determinato il danno in lire 4.800, oltre accessori, condannava i CA a restituire alla stessa Cooperativa Facchini la differenza fra l'importo di lire 27.104.061, pagato da quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado, e l'importo risarcitorio liquidato in appello. Motivava la Corte che ricorrevano, nella specie, tutte le 3 condizioni di fatto per l'applicazione della legge 22 agosto 1985 n. 450, la quale, per il caso di perdita o avaria della cosa trasportata, prevede una disciplina derogatoria rispetto a quella generale prevista dagli artt. 1693 e 1696 c.c. Facchini aveva provatoIn particolare: la Cooperativa d'essere iscritta, all'epoca dei fatti, all'Albo nazionale degli autotrasportatori;
il trasporto era avvenuto su strada;
esso aveva ad oggetto merce inviata dal mittente ad uno stesso destinatario per un peso inferiore alle cinque tonnellate, ai sensi dell'art. 59 lett. a) legge 6 giugno 1974 n. 298), essendo di conseguenza esente dall'obbligo delle tariffe a forcella di Elevent cui all'art. 1 co. 1 legge 450/1985, in quanto sottoposto al sistema tariffario previsto dal co. 2 del medesimo articolo. Né valeva obbiettare, al fine di escludere l'operatività della norma considerata, destinata appunto agli autotrasportatori, che tale non sarebbe stata la Cooperativa Facchini, la quale, avendo affidato il trasporto alla Shipping, avrebbe assunto il ruolo di spedizioniere-vettore. In realtà, la Cooperativa aveva assunto l'esecuzione dell'intero trasporto, provvedendo quindi alla stipulazione, in nome e conto propri, di un contratto di sub-trasporto con la Shipping, apparendo indubitabile, in tale modo, l'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 1741 c.c. In ogni caso -soggiungeva- quand'anche la Cooperativa Facchini fosse da ritenere spedizioniere-vettore, si doveva fare 4 egualmente applicazione della legge 450/1985, poiché, secondo la citata disposizione, lo spedizioniere-vettore “ha gli obblighi e i diritti del vettore". Era peraltro da considerare, in via assorbente, che l'art. 1 3 della stessa legge esplicitamente estende la relativa CO. disciplina alla "ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore", essendo quindi da ritenere contemplata la possibilità che il trasporto non venga eseguito direttamente dall'imprenditore che ne ha assunto l'esecuzione. Infine, nel comportamento della Cooperativa Facchini non Eluceut era ravvisabile né il dolo, né la colpa grave, sicchè non si poneva la questione dell'inapplicabilità dell'art. 1 co. 2 legge 450/1985 sotto il profilo della sua assimilazione all'ipotesi normativa di cui al CO. 1, dichiarato incostituzionale con sentenza 22 novembre 1991 n. 420 nella parte in cui non eccettua(va) l'una e l'altra situazione dalla limitazione della responsabilità del vettore. In definitiva, il danno -commisurato al criterio di cui all'art. 1 co. 2 legge 450/1985- doveva essere liquidato in ragione di lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo, ossia, complessivamente, in lire 4.800. Per la cassazione della sentenza il CA ha proposto ricorso sulla base di più motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso l'intimata Cooperativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 5 La resistente deduce pregiudizialmente l'inammissibilità del ricorso, perché il mandato ad litem, rilasciato dal ricorrente in calce al ricorso stesso, sarebbe privo di data. L'eccezione è infondata, sol che si consideri, in via assorbente, che a margine della procura de qua, sopra una marca da bollo, appare stampigliata la data "26 giu. 1999": la quale indicazione, per l'unicità del documento considerato, ben può essere riferita (anche) alla procura. In ogni caso, premesso che la giurisprudenza di questa Corte afferma che la mancanza di data non rileva ai fini della validità della procura quando sussista la certezza, desumibile Elecent dalla sua riproduzione nella copia notificata del ricorso, dell'anteriorità del conferimento della procura stessa rispetto alla notificazione dell'impugnazione (v. Cass. sez. un. 17 dicembre 1998 n. 12625), può notarsi che la resistente non ha nemmeno allegato, nel controricorso, che il mandato ad litem non sia stato riprodotto nella copia notificata del ricorso. L'eccezione è pertanto infondata. E' parimenti infondata l'ulteriore eccezione pregiudiziale secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile, non recando i motivi di appello di essa Cooperativa e le difese del CA. Essendo in tale modo dedotto il difetto del requisito di cui all'art. 366 co. 1 n. 3 c.p.c., è sufficiente osservare, in contrario, che il ricorso del CA consente di conoscere adeguatamente il complessivo fatto sostanziale e processuale, 6 con conseguente comprensione del significato e della portata delle censure che vi sono contenute. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 1 co. 2 legge 450/1985, il ricorrente si duole che la Corte d'appello, sul rilievo che il co. 3 estende la relativa disciplina anche alla "ipotesi di affidamento del servizio" ad altri vettori, abbia ritenuto applicabile la limitazione di responsabilità prevista dalla norma pur nel caso di trasporto con sub-trasporto. In realtà -soggiunge- tale ultima disposizione ("In caso di perdita o avaria delle cose trasportate derivanti da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi El ecent ausiliari, commessi con dolo o colpa grave, anche nell'ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore, i limiti di risarcibilità di cui ai commi 1 e 2 non si applicano") non mira ad estendere il beneficio della limitazione di responsabilità in presenza di sub-vettori, bensì ad escluderla nei casi in essa previsti, al fine di evitare che il vettore, subcontraendo con terzi l'esecuzione del contratto, possa godere del beneficio della limitazione di responsabilità nel caso di dolo o colpa grave del subvettore. Peraltro, ove il trasportatore affidi a terzi l'esecuzione del rapporto, occorre che anche il sub-vettore dimostri (al pari del vettore) d'essere iscritto all'Albo nazionale degli autotrasportatori, solo nei loro confronti dirigendosi la legge: ché altrimenti si determinerebbe l'indiscriminata applicabilità 7 del beneficio a favore di soggetti che, pur qualificandosi ed agendo come autotrasportatori iscritti all'Albo, in realtà, mediante l'affidamento del trasporto a terzi, vengono concretamente ad operare come puri e semplici intermediari nel mercato dell'autotrasporto. In contrasto con tale impostazione, la Corte territoriale aveva ritenuto priva di rilievo la circostanza dell'iscrizione all'Albo della Shipping, peraltro non provata in causa. Quest'ultima censura va esaminata con precedenza sulle altre, per evidenti ragioni di priorità logica. Essa è fondata. gleecent Come si è visto in parte narrativa, il giudice d'appello, qualificato (in via principale) il rapporto tra il CA e la Cooperativa Facchini come nascente da contratto di trasporto con subtrasporto, ritenne ad esso applicabile la particolare disciplina di cui alla legge 450/1985, nella sussistenza dei relativi requisiti, tra i quali, in particolare, l'iscrizione della Cooperativa stessa all'Albo degli autotrasportatori. Tale conclusione appare senz'altro corretta, essendo appunto condizione di operatività della normativa di cui trattasi l'iscrizione del vettore-autotra portatore nell'Albo de quo, secondo quanto si trae dal richiamo operato dalla legge 450/1985 alla legge 298/1974, istitutiva dell'Albo (v., nel medesimo senso, Cass. 7 ottobre 1996 n. 8750 e Corte cost. 21 marzo 1997 n. 69). 80 La Corte d'appello, tuttavia, tacque del tutto sulla questione se anche il subvettore Shipping Delivery Agency fosse iscritto al medesimo Albo, avendo evidentemente ritenuto che bastasse, per tali fini, l'iscrizione del vettore. Così facendo, però, incorse nel denunciato vizio di violazione di norme di diritto, la disciplina in questione essendo da interpretare nel senso che, qualora il vettore si avvalga di un subvettore (ipotesi che sarà prevista dall'art. 7 del successivo d.l. 29 marzo 1993 n. 82, convertito con modifiche in legge 27 maggio 1993 n. 162), anche quest'ultimo Fleecent dev'essere iscritto all'Albo degli autotrasportatori. Non è infatti concepibile, come ben nota il ricorrente, che la limitazione di responsabilità prevista per gli autotrasportatori iscritti all'Albo -in ragione evidentemente dei requisiti di garanzia che l'iscrizione postula-, possa valere, nel caso di affidamento del trasporto ad un subvettore, indipendentemente dall'iscrizione di quest'ultimo all'Albo medesimo. Il pensarla diversamente finirebbe per eludere del tutto, come appare evidente, la ratio della legge. In accoglimento della censura in esame, deve pertanto cassarsi la sentenza impugnata, appena notandosi, per rispondere ad un preciso rilievo della Cooperativa Facchini, che l'attuale ricorrente pose in appello la questione dell'inapplicabilità della speciale disciplina di cui alla legge 450/1985, invocata da controparte. 9 Restano in tale modo assorbiti il secondo mezzo, con cui è denunciata violazione degli artt. 1362 segg., 1741 c.c., il terzo mezzo, con cui è denunciata violazione dell'art. 1 legge 450/1986, in relazione all'art. 1741 c.c., ed infine il quarto mezzo, con cui sono denunciati violazione dell'art. 1 CO. 3 legge 450/1985, in relazione agli artt. 1176, 1218 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Bologna, dovrà riesaminare e motivatamente decidere il capo investito dalla censura accolta, adeguandosi "Per fruire della speciale disciplina limitativa della Elevent al seguente principio di diritto. responsabilità di cui alla legge 22 agosto 1985 n. 450, in ipotesi di subtrasporto, non solo il vettore, ma anche il subvettore deve essere iscritti all'Albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974 n. 298”. Lo stesso giudice di rinvio dovrà anche provvedere alla regolamentazione delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 3 aprile 2001. 10 IL CONSIG out IL PRESIDENTE Emist lupo IL CANCELLERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 18 GIU. 2001 oggi, lì M E IL CANCELLIERE CT R P U Giovanni Giambattista S T R O C 60000 310'000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 27 SET. 2001 Seria 4 Registrata in afa 42851 1 2. 210,000 aja ho trece (lire F... (Dot az DIMPROY Il Respo le Servizio Ati Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI) 11