Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5951
CASS
Sentenza 21 aprile 2001

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Ove il lavoratore subordinato assunto "part - time", che svolga contestualmente attività di lavoro autonomo, sia posto in mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991, non è di ostacolo al godimento dell'indennità di mobilità prevista dall'art. 7 di tale legge il protrarsi dell'attività autonoma da parte dello stesso prestatore, non essendo contemplata una previsione di incompatibilità analoga a quella riguardante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato ed anzi essendo consentita la elargizione anticipata di tale indennità, in unica soluzione, ai lavoratori che intendano "intraprendere" un'attività di lavoro autonomo (art. 7, quinto comma, della legge citata), alla quale possibilità devono intendersi ammessi - per coerenza con la finalità della legge di favorire l'occupazione - non solo i lavoratori che vogliano dare inizio, per la prima volta, ad una attività autonoma dopo il licenziamento, ma anche coloro che tale attività proseguano per averla già svolta, non a tempo pieno, durante il cessato rapporto di lavoro subordinato.

Commentario1

  • 1Chi ha la Partita IVA può percepire la disoccupazione?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 maggio 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5951
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5951
Data del deposito : 21 aprile 2001

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