Sentenza 21 aprile 2001
Massime • 1
Ove il lavoratore subordinato assunto "part - time", che svolga contestualmente attività di lavoro autonomo, sia posto in mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991, non è di ostacolo al godimento dell'indennità di mobilità prevista dall'art. 7 di tale legge il protrarsi dell'attività autonoma da parte dello stesso prestatore, non essendo contemplata una previsione di incompatibilità analoga a quella riguardante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato ed anzi essendo consentita la elargizione anticipata di tale indennità, in unica soluzione, ai lavoratori che intendano "intraprendere" un'attività di lavoro autonomo (art. 7, quinto comma, della legge citata), alla quale possibilità devono intendersi ammessi - per coerenza con la finalità della legge di favorire l'occupazione - non solo i lavoratori che vogliano dare inizio, per la prima volta, ad una attività autonoma dopo il licenziamento, ma anche coloro che tale attività proseguano per averla già svolta, non a tempo pieno, durante il cessato rapporto di lavoro subordinato.
Commentario • 1
- 1. Chi ha la Partita IVA può percepire la disoccupazione?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 maggio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5951 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. " -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI - " -
Dott. FEDERICO ROSELLI - " -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
MA TO, elett.te dom.to in Roma presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio De Leo per procura speciale in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale del medesimo Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv. Giuseppe Fabiani, Vincenza Gorga e Luigi Umberto Picciotto per procura speciale in calce al controricorso.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Brescia n. 748 del 20.5.1997 (R.G.n. 4446/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.02.2001 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Giuseppe Fabiani per il controricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 3 luglio 1995 TO MA conveniva davanti al PR del lavoro di Brescia l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ed esponeva che, avendo prestato attività di lavoro a tempo indeterminato e parziale alle dipendenze di una società che lo aveva posto in mobilità in base alle disposizioni contenute nella l. 23 luglio 1991 n. 223, l'Istituto convenuto prima gli aveva versato la somma di L.
3.019.854 a titolo di indennità di mobilità e poi gliela aveva chiesta in restituzione (sul rilievo, peraltro infondato, che l'attività di lavoro professionale autonoma di consulente del lavoro da lui esercitata integrava una causa ostativa alla elargizione della prestazione). Il ricorrente chiedeva, quindi, che fosse dichiarato il suo diritto a trattenere la suddetta somma di L. 3.019.854.
Costituitosi in giudizio, l'Istituto convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto, eccependo che lo svolgimento dell'attività di consulente del lavoro escludeva lo stato di disoccupazione del ricorrente. Con sentenza del 13 maggio 1996 il PR rigettava la domanda e questa decisione, impugnata dal MA, veniva confermata dal Tribunale di Brescia con sentenza del 20 maggio 1997. Il Tribunale rilevava che con le disposizioni relative alla indennità di mobilità, contenute nella l. 23 luglio 1991 n. 223, è stato dal legislatore perseguito lo scopo di agevolare il reimpiego dei lavoratori rimasti privi di occupazione, come è dimostrato dagli artt. 8 e 24, commi primo e secondo, e soprattutto dall'art. 7, quinto comma, contemplante l'erogazione anticipata dell'intera indennità ai lavoratori posti in mobilità che intendano intraprendere una attività di lavoro autonomo, essendo peraltro evidente che con il termine "intraprendere" inserito in tale disposizione di legge è stato fatto riferimento a coloro che vogliano dare inizio a una nuova attività e non a quelli che, come il MA, già godano di una occupazione. Il giudice di appello, poi, osservava che non valeva ad inficiare questa interpretazione il fatto che per l'appellante dal datore di lavoro fossero stati versati i contributi previsti dalla legge proprio in relazione alla messa in mobilità del medesimo, dal momento che il sistema previdenziale è ispirato a criteri solidaristici e non di corrispettività. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il MA, che ha dedotto quattro complessi motivi.
Ha resistito con controricorso l'INPS.
Motivi della decisione
Con il primo motivo dell'impugnazione il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 863 del 1984 e vizi di motivazione (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.)
e, dopo essersi dilungato a commentare il contenuto della sopra indicata disposizione di legge, sostiene, in sintesi, che l'esplicazione di un lavoro a tempo parziale (ma indeterminato), alle dipendenze della società che lo aveva posto in mobilità, non costituiva circostanza ostativa alla sua collocazione nelle liste di mobilità, dato che il legislatore considera il lavoro part-time degno di tutela alla pari di quello a tempo pieno.
Poiché nella sentenza impugnata, basata sulle ragioni censurate con gli altri motivi del ricorso, non è stato affatto affermato che l'indennità di mobilità non compete ai lavoratori svolgenti un lavoro part-time e poi licenziati a conclusione del procedimento previsto dalla legge per la riduzione di personale, questo motivo deve essere dichiarato inammissibile.
Con gli altri tre motivi, che per ragioni di connessione vanno congiuntamente esaminati, il MA denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5, commi quarto e quinto, 6, primo comma, 7, commi primo, secondo, quarto, quinto, ottavo e dodicesimo e 9, primo comma, l. 23 luglio 1991 n. 223, oltre a vizi di motivazione (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) ed afferma che il Tribunale avrebbe errato nel disconoscere il suo diritto ad ottenere l'indennità di mobilità. In sintesi, il ricorrente deduce: a) che la società datrice di lavoro, in relazione alla sua posizione di lavoratore posto in mobilità, aveva provveduto a versare all'INPS le somme previste dal suddetto quarto comma dell'art. 5 della legge n. 223 del 1991, con la conseguenza che all'ente previdenziale non deve essere consentito, da un lato, di trattenere tali somme e, dall'altro, di non corrispondere l'indennità di mobilità, perché, in caso contrario, si realizzerebbe la fattispecie dell'indebito arricchimento;
b) che, contrariamente a quanto ha sempre sostenuto l'Istituto previdenziale, l'applicazione nei suoi confronti delle disposizioni in materia di disoccupazione involontaria non implica la perdita del diritto all'indennità di mobilità; c) che l'acquisizione di tale indennità era certamente idonea a risolvere in modo definitivo il suo problema occupazionale, potendo l'emolumento essere utilizzato per lo sviluppo della attività professionale da lui già intrapresa all'epoca in cui contemporaneamente svolgeva una prestazione lavorativa subordinata a tempo parziale.
Questi motivi sono fondati.
L'istituto della mobilità è attualmente disciplinato dalla l. 23 luglio 1991 n. 223, la quale, nel dettare disposizioni di particolare rilevanza sociale in tema di occupazione, ha regolato in modo organico la materia della cassa integrazione guadagni straordinaria e dei licenziamenti collettivi. Di tale legge appare opportuno riportare il contenuto delle disposizioni che hanno incidenza sulla decisione della presente controversia.
La possibilità per le imprese, aventi i requisiti previsti dagli artt. 4, primo comma, e 24, primo comma, di avviare la procedura di mobilità nei confronti di tutti o di alcuni dei prestatori d'opera dalle stesse dipendenti è collegata allo svolgimento di una complessa procedura, esposta nei diversi commi dell'art. 4, che si conclude, a norma dei commi primo e secondo del successivo art. 5, con la scelta dei lavoratori "da collocare in mobilità" e con il recesso intimato dal datore di lavoro.
Dal quarto comma del medesimo art. 5 è stabilito che l'impresa, per ciascun lavoratore posto in mobilità, deve versare all'INPS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) "una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore" (v., per l'interpretazione autentica di questa norma di legge, l'art. 8 d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in l. 19 luglio 1993 n. 236; v. i commi successivi per le ipotesi di riduzione o di aumento della somma ivi determinata).
Come è previsto dagli artt. 6 e 7, la collocazione dei lavoratori in mobilità, con l'inclusione dei medesimi nella lista compilata dall'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, persegue un duplice scopo: da un lato, tende a favorire il reinserimento nel ciclo produttivo dei prestatori d'opera colpiti dai licenziamenti (soprattutto mediante la partecipazione dei medesimi a corsi di qualificazione e riqualificazione professionale), dall'altro, consente ai soggetti sottoposti a licenziamento di percepire una indennità, per un periodo minimo di dodici mesi e massimo di trentasei (o di quarantotto nelle aree interessate agli interventi straordinari nel Mezzogiorno o nelle aree ad elevato tasso di disoccupazione: mobilità c.d. lunga), in una percentuale, decrescente con il decorso del tempo, commisurata al trattamento straordinario di integrazione salariale percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.
L'indennità, a norma dell'art. 16, primo comma, richiamato dall'art. 7, primo comma, compete ai lavoratori aventi una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivo, legati all'impresa (richiedente la procedura di mobilità) "con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine". L'emolumento, come si evince dai primi quattro commi dell'art. 7, viene elargito in rate mensili posticipate. Dispone il quinto comma del medesimo articolo, tuttavia, che l'intera somma può essere corrisposta in un'unica soluzione, comprendente tutte le rate previste (o ancora non versate), ai lavoratori "che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa". In tal caso, con decreto emanato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni sia per il pagamento anticipato, sia per la restituzione della somma qualora "il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico". Il lavoratore, al quale è stata devoluta l'intera indennità in unica soluzione, è cancellato dalle liste di mobilità (art. 9, sesto comma, lett. b). L'indennità cessa di essere erogata e il lavoratore viene cancellato dalla lista quando rifiuta di compiere determinate attività o non accetta l'esecuzione di lavori che gli vengono offerti. Le incompatibilità sono elencate dall'art. 9, il quale, oltre ad indicare comportamenti che qui non interessano (il rifiuto di partecipare a corsi di perfezionamento professionale, la mancata accettazione di un lavoro professionalmente equivalente o omogeneo a quello in precedenza svolto, la mancata accettazione di opere o servizi di pubblica utilità, l'omissione di particolari adempimenti:
v. il primo comma, lett. a, b, c, d-bis), prevede la cancellazione dalla lista quando il lavoratore "sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato" (sesto comma lett. a) e, in caso di svolgimento di un lavoro a tempo parziale o a tempo determinato - in relazione al quale è solamente disposta la sospensione del trattamento (art. 8, commi sesto e settimo) - quando non sia stata fatta all'INPS la relativa comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione (primo comma lett. d).
Ciò posto, dal contenuto delle indicate disposizioni di legge si debbono trarre, ai fini della decisione che deve essere emessa, le seguenti considerazioni.
I. Come risulta dal combinato disposto degli artt. 7, primo comma, e 16, primo comma - nel quale, come si è visto, presupposto per ottenere l'indennità di mobilità è il pregresso svolgimento di un lavoro "a carattere continuativo e comunque non a termine" senza esclusione del lavoro a tempo parziale - il collocamento in mobilità, con l'iscrizione nella lista a conclusione del procedimento previsto dalla legge e con l'elargizione dell'indennità, concerne anche lavoratori che esplicano una prestazione di lavoro part-time, non importa se di tipo orizzontale o verticale, purché a tempo indeterminato. Sotto questo profilo, per conseguenza, deve condividersi quanto, con dovizia di argomenti, ha dedotto nel ricorso per cassazione il MA, il quale aveva prestato una attività avente tale caratteristica alle dipendenze della società che lo aveva licenziato.
È questo, peraltro, un aspetto della causa - ancorché rilevante ai fini del significato che deve darsi al termine "intraprendere", inserito nel quinto comma del medesimo art.
7 - che non forma oggetto di contestazione fra le parti, non avendo l'ente resistente mai asserito che l'istituto della mobilità non possa coinvolgere i lavoratori a tempo parziale ne' essendo stata questa tesi sostenuta nella sentenza impugnata (v. quanto è stato detto a proposito del primo motivo del ricorso).
II. Dal combinato disposto delle norme contenute nei commi sesto e settimo dell'art. 8 e nel sesto comma lett. a) dell'art. 9 emerge che l'indennità di mobilità è assolutamente incompatibile con la successiva instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, mentre è relativamente incompatibile - nel senso che nel periodo del suo svolgimento l'indennità è solo sospesa - con l'assunzione di un lavoro subordinato a tempo parziale o determinato. Nell'intero contesto della legge non esiste invece alcuna disposizione che contenga una analoga previsione in ordine alla esecuzione di un lavoro autonomo da parte del lavoratore collocato in mobilità. Pertanto, dovendo trarsi una siffatta conclusione per argomento a contrario dalle norme di legge da ultimo indicate (oltre che di quelle commentate nel punto I), si deve affermare che non è di ostacolo alla iniziale elargizione dell'indennità e al pagamento delle rate successive lo svolgimento di una attività di lavoro autonomo da parte di colui che sia stato posto in mobilità.
III. Questa tesi trova conferma nella disposizione contenuta nel quinto comma dell'art. 7, la quale, come si è visto, consente l'erogazione dell'intera indennità di mobilità (o della somma ancora non corrisposta), in un'unica soluzione, ai lavoratori che intendano "intraprendere" una attività di lavoro autonomo. A questa norma non può essere dato il limitato significato che le è stato conferito nella sentenza impugnata, dal momento che il termine "intraprendere" deve essere inteso non solo nel senso, letterale, di "iniziare", ma anche in quello, che pure vi accede, di "applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato". L'esattezza di questa tesi, del resto, trova riscontro proprio nella ratio delle disposizioni dettate in materia di indennità di mobilità, giustamente individuata nella sentenza impugnata nell'esigenza di favorire l'occupazione, dal momento che "la volontà finalizzata ad incentivare l'occupazione" (secondo l'espressione usata dal Tribunale di Brescia) può essere attuata mediante l'anticipata erogazione dell'intera prestazione sia a coloro che vogliano iniziare per la prima volta una attività di lavoro autonomo sia a coloro che tale attività, già iniziata con riferimento a un tempo limitato della loro giornata lavorativa, intendano sviluppare (e cioè intraprendere) a tempo pieno.
Pertanto, se questo è il significato logico-letterale della disposizione di legge, si deve affermare che "intraprende" l'esecuzione di un lavoro autonomo, materiale o intellettuale, tanto colui che da inizio per la prima volta all'attività dopo il licenziamento (vero e proprio atto finale della procedura di mobilità), quanto colui che la prosegue per averla già svolta, non a tempo pieno, contestualmente alla prestazione del lavoro subordinato a tempo parziale alle dipendenze di chi lo ha poi licenziato (v. quanto è stato esposto nel punto I) e senza opposizione di quest'ultimo (opposizione che non avrebbe avuto ragion d'essere a meno che non si fosse verificata l'ipotesi di cui all'art. 2105 c.c.). IV. Ulteriore (indiretta) conferma alla tesi or ora esposta si trae dalle disposizioni di cui ai commi quarto e seguenti dell'art. 5, i quali, come è stato detto sopra, fanno carico al datore di lavoro di versare all'INPS, per ciascun lavoratore da collocare in mobilità (ivi compresi quelli a lavoro part-time: v. quanto è stato detto nel punto I) una determinata somma rapportata a particolari parametri (v., peraltro, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 8 d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in l. 19 luglio 1993 n. 236,
secondo cui il mancato versamento della somma non comporta, per i lavoratori interessati, la perdita dell'indennità). Il versamento di questa somma, come bene deduce il ricorrente, è strettamente collegata (e commisurata) al numero dei lavoratori che debbono essere licenziati, sicché, pur tenuto conto della sopra indicata norma di interpretazione autentica, non è corretto il riferimento, fatto nella sentenza impugnata, al principio di solidarietà (che, come è ovvio, presiede tutte le forme di previdenza e di assistenza sociale), dato che tale riferimento, semmai, potrebbe valere in ordine al contributo che deve essere corrisposto dai datori di lavoro per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (il quale è svincolato da qualsiasi relazione con i singoli lavoratori che perdono il posto di lavoro). V. Tutte queste considerazioni, conformi alla tesi sostenuta dal ricorrente, non sono scalfite dai rilievi esposti nel controricorso dall'Istituto resistente.
In primo luogo, se è vero che, come dispone l'art. 7, dodicesimo comma della legge n. 223 del 1991, la disciplina dell'indennità di mobilità deve ricavarsi anche dalla normativa dettata in materia di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, è altrettanto vero che tale normativa può regolare la materia solo "in quanto applicabile", con la conseguenza che della stessa non possono essere invocate le disposizioni che contrastino con le norme collocate nell'apposito testo legislativo.
Tenuto conto di questo rilievo, non vale allora dedurre, come fa l'Istituto resistente, "la sostanziale comunanza dell'evento protetto", perché tale comunanza non può impedire di assegnare alle norme che in modo specifico disciplinano l'indennità di mobilità il significato che è loro proprio e che deve trarsi, come sopra è stato esposto, dall'elemento logico-letterale in unione all'elemento sistematico;
con la conseguenza che, al contrario di quanto sostiene il controricorrente, nella materia dell'indennità di mobilità deve escludersi l'applicabilità dell'art. 52 lett. b del regolamento approvato con il r.d. 7 dicembre 1924 n. 2270 - al quale rimanda l'art. 77 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 - secondo cui il sussidio di disoccupazione viene a cessare, fra l'altro, quando l'assicurato "abbia trovato altra occupazione" qualunque sia la natura (come deve intendersi).
In secondo luogo, non vale invocare, come pure fa il resistente, il nono comma dell'art. 9 della medesima legge n. 223 del 1991 - il quale stabilisce che nelle aree del Mezzogiorno e in quelle ad alto tasso di disoccupazione, in deroga al principio di incompatibilità, i lavoratori posti in mobilità c.d. lunga possono cumulare l'indennità di mobilità con la percezione di qualsiasi reddito, anche di lavoro subordinato - dato che questa disposizione di legge ha carattere eccezionale, essendo stata dettata per favorire lavoratori residenti in aree degne di particolare tutela, riguardo ai quali, per permettere l'acquisizione delle condizioni necessarie per il conseguimento della pensione di vecchiaia o di anzianità (cfr. Corte Cost. 20 dicembre 1996 n. 402), è consentito il cumulo fra l'indennità di mobilità e il reddito ricavato da un qualsiasi lavoro (anche subordinato oltre che autonomo).
Avuto riguardo a tutte le argomentazioni che precedono, una volta dichiarata l'inammissibilità del primo motivo, debbono essere accolti i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione a tali motivi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., deve essere decisa nel merito e, in accoglimento della domanda proposta dal MA, deve dichiararsi che quest'ultimo ha diritto di trattenere la somma percepita dall'INPS a titolo di indennità di mobilità.
Per il principio di soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c., l'Istituto previdenziale deve essere condannato a pagare al MA le spese dei due gradi della fase di merito e della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara che il MA ha diritto di trattenere la somma erogatagli dall'INPS a titolo di indennità di mobilità.
Condanna l'INPS a pagare al MA le spese dell'intero giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in L. 60.000 per spese vive, L. 500.000 per competenze e L. 800.000 per onorari, per il giudizio di secondo grado in L. 80.000 per spese vive, L. 700.000 per competenze e L.
1.200.000 per onorari e per il giudizio di cassazione in L. 40.000, per spese vive e in L.
1.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2001