Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2001, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
I L 9 L e. 8 O 6 B ll . E N E le , N e a 1 O n V. 14 68 I 8 e Z g 9 p A 1 R - a T 1 m r S 1 I e - t G o 4 s LA CORTES 023 3 0 /0 1 E i 2 R s . l A REPUBBLICA ITALIANA L a m D e 3 E h 2 T c i . N f i E T IN d S R o E A m Oggetto sautione SEZIONE TERZA CIVILE am imitinata Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G.N. 18393/98 - Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Cron.4802 - - Consigliere Rep. Dott. Italo PURCARO - Ud.25/09/00 -Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO FO FLLI S.N.C. di GERMANO & NO BRUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIULIO Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE CEVOLOTTO, che la difende anche disgiuntamente 3000 per diritti L. 16 FEB. 2001 all'avvocato SILVIO TOSI, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE - ricorrente
contro
CANCELLERIA E I AGRICOLEMINISTERO DELLE RISORSE ALIMENTARI E D FORESTALI, ISPETTORATO REPRESSIONE FRODI DI MODENA;
* 2000 intimati CG064149 - 1469 avverso la sentenza n. 1/98 della Pretura di VERONA SEZ DIST LEGNAGO, emessa il 13/01/98 e depositata il 12/02/98 (R.G. 20183/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinte ordinanze-ingiunzioni il direttore dell'Ufficio repressione frodi di Modena ha intimato alla s.n.c. NO IG F.LL, il pagamento della somma complessiva di L. 16.400.000, a titolo di sanzio- ni amministrative, addebitandole di avere, in violazio- ne dell'art. 63 co. II della legge 29.12.1990, n. 428, einviato al servizio provinciale dell'agricoltura dell'alimentazione, oltre i termini previsti, la docu- mentazione relativa al prelievo di corresponsabilità sui cereali. La NO IG ha proposto opposizione dinanzi al OR di Verona. Con sentenza del 13/1/1998 il OR ha rigettato la opposizione. Ri- corre la NO IG con quattro motivi. L'intimato Ufficio Repressione Frodi di Modena non ha svolto dife- se. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Col primo motivo la società ricorrente assume che l'art. 63 co. II della legge n. 428 del 1990 sanzione- rebbe soltanto la omessa e non anche la ritardata tra- smissione della documentazione relativa al prelievo di corresponsabilità. Lamenta, quindi, d'essere stata, in violazione dell'art. 63 cit., intimata del pagamento della sanzione amministrativa, pur avendo inviato detta documentazione al competente servizio provinciale dell'agricoltura con solo qualche giorno di ritardo ri- spetto ai termini previsti. La doglianza non ha fonda- mento poiché l'assunto che la sorregge: 1) contrasta insanabilmente col tenore letterale del dettato norma- tivo, che sanziona l'inottemperanza dell'obbligo di in- : vio della documentazione "nei temini prescritti"; 2) è, inoltre, contraddetto dal rilievo che se si prescindes- se dai termini stabiliti dalla normativa ministeriale l'inosservanza dell'obbligo di invio della documenta- zione non sarebbe in alcun caso configurabile, stante la possibilità per l'obbligato - implicita nell'assunto di ottemperare all'obbligo in un qualsiasi mo- stesso - mento indefinito nel tempo. Col secondo motivo la ricorrente sostiene che la interpretazione dell'art. 63 co. II, che qui si ritiene di dovere esprimere, comporterebbe la applicazione del- la stessa sanzione a due condotte di diversa gravità, consistenti rispettivamente nel mancato e nel ritardato invio della documentazione relativa al prelievo di cor- responsabilità. Eccepisce, quindi, la illegittimità dell'art. 63 co. II così interpretato - per contrasto - con l'art. 3 della Costituzione. L'eccezione è manife- stamente infondata. Ai fini sanzionatori l'art. 63 co. II della legge considera soltanto la inosservanza del previsto dalla normativa ministeriale pertermine l'invio della documentazione di che trattasi e l'inosservanza si realizza sia quando la documentazione non si affatto inviata al competente ufficio dell'agricoltura, sia quando sia inviata dopo la sca- denza del termine. Ne consegue che non è dato ravvisare in quest'ultima ipotesi una condotta (asseritamente me- no grave) contemplata dalla legge e punita con la stes- sa sanzione prevista per la condotta (asseritamente più grave) di chi ometta del tutto di inviare la documenta- zione, ma deve ravvisarsi un fatto assolutamente privo di rilevanza giuridica, essendosi la infrazione già ve- rificata in tutti i suoi estremi nel momento stesso in cui il termine per l'invio della documentazione sia inutilmente spirato. Col terzo e col quarto motivo, che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, la ricorrente afferma che la sua associazione di categoria (che, in quanto abilitata dall'art. 14 del d.m. 13/06/1989 n. 242 a predisporre i moduli relativi alla documentazione da inviare al servizio provinciale dell'agricoltura avreb- - ad avviso della stessa ricorrente - acquisito per be ciò solo un “potere chiarificatore e comunque esplica- tivo della complessa problematica posta in essere con il decreto stesso”) non soltanto aveva assicurato agli associati che il termine in discorso non era “perentorio", ma aveva per di più trasmesso con ritardo la documentazione all'ufficio competente. Sostiene, quindi, d'essere incorsa in errore scusabile circa gli 8 adempimenti da assolvere e lamenta che il OR, in violazione degli artt. 3 della legge 24/11/1981, n. 689, 5 Cod. Pen. 112 e 115 Cod. Proc. Civ., abbia escluso la ravvisabilità nel caso di specie dell'estremo della ignoranza incolpevole del precetto, senza neppure ammettere la prova testimoniale dedotta a sostegno di tali allegazioni difensive. La doglianza è priva di fondamento. Dal fatto puro e semplice che il decreto ministeriale n. 242 ha attribuito alle associa- zioni di categoria (oltre che agli stessi interessati) la facoltà di predisporre moduli conformi agli allegati del decreto stesso non può evidentemente desumersi che a dette associazioni (che sono e restano organismi pri- vati) sia stato demandato anche il compito di illustra- 5 re agli associati il senso della legge, esonerandoli (come la ricorrente sembra pretendere) dall'incombenza di verificare personalmente la consistenza dei loro do- veri. L'art. 63 co. II della legge n. 428 non dispone, inoltre, che la documentazione in argomento debba esse- re inviata all'ufficio dell'agricoltura per il tramite dell'associazione di categoria e, quindi, la ricorrente non può addurre a propria discolpa il ritardo in cui assume sia incorsa la sua associazione. Non a torto, dunque, il OR ha escluso che nella specie potesse ravvisarsi l'ignoranza incolpevole del precetto, previ- sta dall'art. 3 della legge n. 689, ed ha denegato la prova testimoniale, inammissibile per ininfluenza. Il ricorso va, dunque rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l'Ufficio intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 25.9.2000, II est. Presidente quiliaTian 9 e I 8 l L 6 a IL CANCELLIERE CT L Depositata in Cancellerid n . O e B N Concetta Ammendola p E , a 1 E Oggi, 16 FEB. 2801 8 m N e 9 t O 1 I s i - Z IL CANCELLIERE C1 1 s A l 1 R - a T Concetta fummendola 4 S e 2 I h G . s E L R 3 A o D m E 1 T R A S E