Sentenza 9 marzo 2001
Massime • 1
In materia di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, legittimato passivo nel giudizio avente ad oggetto la prestazione sanitaria in esenzione di quota di partecipazione alla spesa (ticket) è il soggetto tenuto ad erogare la prestazione stessa e quindi, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992, l'azienda sanitaria; lo stato di invalidità di chi chiede la prestazione, costituendo un presupposto di fatto di questa, è accertato in via incidentale e non è necessaria la partecipazione al giudizio del Ministero degli Interni.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23899 del 03https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 03/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 03/09/2021), n.23899 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25605-2015 proposto da: I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2001, n. 3500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3500 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZIENDA SANITARIA 10 FIRENZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LGT.RE FLAMINIO 46 PAL 4/B, presso lo studio dell'avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentata e difesa dall'avvocato IARIA DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR CI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G G BELLI 27, rappresentato e difeso dall'avvocato DELI ROSSO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 83/98 del Tribunale di FIRENZE depositata il 18/03/98 R.G.N. 414/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato QUATTROCCHI per,delega DOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 6 giugno 1997 il Pretore del lavoro di Firenze dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'Azienda sanitaria locale n. 10 di Firenze - convenuta in giudizio da HI UC che aveva domandato il riconoscimento del diritto all'esenzione delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria ex art. 10 l. n. 638/1983 (tickets) sul presupposto dell'esistenza di uno stato invalidante in misura superiore ai due terzi negato in sede amministrativa - e compensava interamente tra le parti le spese del grado.
Il primo giudice osservava che il riconoscimento dello stato di invalidità costituiva l'oggetto di un accertamento riservato al Ministero dell'Interno sebbene l'ASL fosse titolare del rapporto con l'assistito circa l'adempimento delle prestazioni sanitarie. Con ricorso depositato il 7 ottobre 1997 HI UC appellava la decisione chiedendone la riforma mediante l'accoglimento dell'originaria domanda.
L'appellante non si costituiva.
Con sentenza dell'11/18 marzo 1998 il tribunale di Firenze accoglieva l'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiarava che HI UC presentava un grado di invalidità superiore al 67% e che quindi era titolare del diritto all'esenzione delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria ex art.10 L. 638/1983 a decorrere dal 1 giugno 1994.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'Azienda sanitaria di Firenze con un unico motivo di ricorso, illustrato anche da memoria.
Resiste con controricorso l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso l'Azienda sanitaria ricorrente deduce violazione degli artt. 3 d.l. 30 maggio 1988 n. 173 convertito in legge 26 luglio 1988 n. 291, 1 legge 15 ottobre 1990 n. 295, 1, 3, 4, e 6 D.M. 5 agosto 1991 n. 387, 1 e 3 d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698; nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Osserva la difesa della ricorrente che il beneficio dell'esenzione dal pagamento del "ticket" sui farmaci di cui all'art. 10, comma 3, d.l. n. 463/1983 spetta ex art. 11 del medesimo d.l., tra gli altri,
agli invalidi civili del lavoro nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore ai due terzi.
Considera inoltre che come non esiste nel nostro ordinamento un'invalidità civile specifica per l'esenzione del ticket farmaceutico ed un'altra per ottenere i benefici pensionistici o indennitari, così non esistono distinti procedimenti ad hoc per il riconoscimento dello status di invalido civile ai fini dell'ottenimento dell'un beneficio o dell'altro: detto procedimento è uno ed uno solo, ad alla sua fine vi è un accertamento dello status di invalido, per così dire, erga omnes.
In conclusione il soggetto dotato di legittimazione passiva nei giudizi proposti avverso le negative decisioni sul riconoscimento dello status di invalido civile (riconoscimento generale valido ad ogni fine, compreso quello dell'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione per la spesa farmaceutica) era il ministero del Tesoro.
2. Il ricorso è infondato.
La questione che pone l'unico motivo del ricorso è solo quella della legittimazione passiva in relazione alla pretesa azionata in giudizio dall'originario ricorrente. Quindi in questo giudizio non viene in rilievo - perché non se ne fa questione - l'eventuale improcedibilità dell'azione (deducibile su eccezione di parte e non rilevabile d'ufficio: Cass. 23 agosto 1990 n. 8575) per essere, o meno, decorsi i termini della fase amministrativa deputata all'accertamento dello stato di invalidità quale prevista dal d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici).
3. Ciò premesso, deve rilevarsi che la tesi della difesa dell'A.S.L. ricorrente postula il necessario frazionamento della tutela di chi rivendica una prestazione previdenziale o assistenziale in ragione del proprio stato di invalidità; tesi secondo cui occorre prima l'accertamento di una sorta di status di invalidità con efficacia erga omnes e poi è possibile richiedere l'accertamento del diritto alla prestazione che consegue allo stato di invalidità. Nella fattispecie invece l'originario ricorrente ha chiesto direttamente l'accertamento del diritto alla prestazione (in questo caso alla prestazione sanitaria in esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa: c.d. ticket), domandando in questo stesso giudizio l'accertamento del suo stato di invalidità, quale presupposto di fatto del diritto azionato, senza premunirsi previamente dell'accertamento del suo status di invalido;
accertamento quest'ultimo da domandarsi - secondo la difesa dell'azienda ricorrente - nei confronti del Ministro dell'interno. La tesi del necessario frazionamento della tutela ha inizialmente trovato accoglimento in un (unico) precedente di questa Corte (Cass. 14 luglio 1998 n. 6894), che ha affermato che l'art. 11, primo comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, che ha dettato una nuova disciplina in materia di invalidità civile, nel porre la distinzione tra il procedimento di accertamento dell'esistenza dei requisiti sanitari e il procedimento per la concessione delle provvidenze economiche, ha assegnato le rispettive competenze, da un lato, alle commissioni mediche e al Ministero del Tesoro e, dall'altro, ai prefetti e al Ministero dell'Interno; con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 3 e 6 del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, cit., nelle controversie promosse dagli interessati davanti al giudice ordinario ed aventi per oggetto, per un verso, l'accertamento sanitario e, per un altro verso, l'erogazione delle provvidenze economiche, la legittimazione passiva spetta, rispettivamente, al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Interno.
4. Orbene è decisivo considerare che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 12 luglio 2000 n. 483) hanno rettificato tale principio affermando viceversa che nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 537 del 1993 e dal regolamento approvato con d.P.R. n. 698 del 1994, il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia già ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell'Interno, essendo invece sufficiente che egli proponga un'unica azione nei confronti di quest'ultimo Ministero;
la suddetta azione, peraltro, essendo volta all'affermazione del diritto alla prestazione pecuniaria richiesta, comporta un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido, laddove la richiesta (del privato o del Ministero convenuto) di accertamento di tale status con efficacia di giudicato implica la chiamata in causa del Ministero del Tesoro.
Tale pronuncia ha poi trovato conferma anche in una successiva sentenza delle stesse Sezioni Unite (Cass. 3 agosto 2000 n. 529) che ha affermato che in materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112) al Ministero del Tesoro e al ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. il della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e degli art. 3 e 6 del regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, comporta che l'interessato, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato di invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone solo ove l'attore o il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello "status", di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti del ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nel citato art. 11 della legge - delega n. 537 del 1993 e peraltro contrastante con le finalità di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garantito dall'art. 38 Cost.. 5. I principi estraibili dalle pronunce suddette possono essere agevolmente estesi all'ipotesi in esame. Se un soggetto chiede la prestazione sanitaria in esenzione di quota di partecipazione alla spesa (ticket) ovvero l'accertamento del diritto alla prestazione stessa (ove contestato), legittimato passivo è il soggetto che è tenuto ad erogare la prestazione stessa. In tal caso l'accertamento dello stato di invalidità di chi domanda la prestazione - che costituisce accertamento di un presupposto di fatto della prestazione stessa e non già di una condizione soggettiva assimilabile ad uno status della persona - è interno a quel giudizio e rifluisce nel giudicato che si forma tra le parti in causa;
mentre non rileva in alcun modo nei confronti di altri soggetti e di altre prestazioni. Nella fattispecie l'art. 3 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 prevede che l'assistenza sanitaria è assicurata dalle regioni attraverso le unità sanitarie locali, le quali sono costituite in aziende dotate di personalità giuridica pubblica e sono quindi esse legittimate passive a fronte dell'azione giudiziaria diretta all'accertamento del diritto a tali prestazioni. Sicché nella fattispecie in esame obbligata ad erogare l'assistenza sanitaria al HI in esenzione dalla quota di partecipazione per essere quest'ultimo invalido con una riduzione della capacità lavorativa non inferiore a due terzi (ex art. 11, comma 2, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638) era l'azienda sanitaria ricorrente, come esattamente ritenuto dalla sentenza impugnata, e pertanto era quest'ultima legittimata passivamente a resistere alla pretesa azionata.
Del resto - può aggiungersi infine - questa Corte (Cass. 13 febbraio 1999 n. 1197; Cass. 15 settembre 1997 n. 9170; Cass. 16 giugno 1995 n. 6824) ha già ritenuto implicitamente (cfr. le parti in giudizio) la legittimazione delle aa.ss.ll. (e prima ancora delle uu.ss.ll.) in controversie aventi ad oggetto l'ambito e la disciplina della quota di partecipazione alla spesa sanitaria.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio (in ragione del menzionato revirement operato dalle Sezioni Unite di questa Corte).
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001