Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2001, n. 3500
CASS
Sentenza 9 marzo 2001

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In materia di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, legittimato passivo nel giudizio avente ad oggetto la prestazione sanitaria in esenzione di quota di partecipazione alla spesa (ticket) è il soggetto tenuto ad erogare la prestazione stessa e quindi, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992, l'azienda sanitaria; lo stato di invalidità di chi chiede la prestazione, costituendo un presupposto di fatto di questa, è accertato in via incidentale e non è necessaria la partecipazione al giudizio del Ministero degli Interni.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 23899 del 03
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. lav., 03/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 03/09/2021), n.23899 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25605-2015 proposto da: I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2001, n. 3500
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3500
Data del deposito : 9 marzo 2001

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