Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2002, n. 8044
CASS
Sentenza 4 giugno 2002

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Il provvedimento di espulsione dello straniero contemplata dall'art. 13, comma secondo lett. B) del D.Lgs. n. 286/1998 consegue ai (soli) casi di indebito trattenimento in Italia dello straniero stesso che, titolare di permesso di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni, non ne abbia chiesto, entro il predetto termine, il rinnovo, così che, essendo la concessione del permesso in rinnovazione soggetta a procedura amministrativa su domanda e su istruttoria documentale (i cui tempi e la cui durata sono, pertanto, rimessi alla discrezionalità dell'Amministrazione), l'unico onere gravante sullo straniero è quello di presentazione della richiesta di rinnovo, mentre, sino alla decisione sulla sua domanda, nessun provvedimento espulsivo può legittimamente essere adottato (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, così, cassato la sentenza del giudice di merito che, anziché accertare la tempestività della richiesta di rinnovo, aveva decretato l'espulsione dello straniero sulla base di una negativa prognosi sulla accoglibilità della domanda di rinnovo, fondata sulla intempestività dell'esibizione del passaporto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2002, n. 8044
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8044
    Data del deposito : 4 giugno 2002

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