Sentenza 4 giugno 2002
Massime • 1
Il provvedimento di espulsione dello straniero contemplata dall'art. 13, comma secondo lett. B) del D.Lgs. n. 286/1998 consegue ai (soli) casi di indebito trattenimento in Italia dello straniero stesso che, titolare di permesso di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni, non ne abbia chiesto, entro il predetto termine, il rinnovo, così che, essendo la concessione del permesso in rinnovazione soggetta a procedura amministrativa su domanda e su istruttoria documentale (i cui tempi e la cui durata sono, pertanto, rimessi alla discrezionalità dell'Amministrazione), l'unico onere gravante sullo straniero è quello di presentazione della richiesta di rinnovo, mentre, sino alla decisione sulla sua domanda, nessun provvedimento espulsivo può legittimamente essere adottato (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, così, cassato la sentenza del giudice di merito che, anziché accertare la tempestività della richiesta di rinnovo, aveva decretato l'espulsione dello straniero sulla base di una negativa prognosi sulla accoglibilità della domanda di rinnovo, fondata sulla intempestività dell'esibizione del passaporto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2002, n. 8044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8044 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI VA, elettivamente domiciliato in Roma, via Mazzini 114/A, presso l'avv. Franco Pascucci, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Prefetto di ROVIGO in Persona del Prefetto in carica
- intimato -
avverso il decreto 2934 cron. in data 20.4.2001 del Tribunale di Rovigo.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce. Udito l'avv. Pascucci che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. E. Cesqui, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 9.4.2001 il Prefetto di Rovigo disponeva l'espulsione dal territorio nazionale del cittadino rumeno IM VA ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. B) del D.Leg. 286/98 perché, titolare di permesso di soggiorno rilasciato ex DPCdM e scaduto da oltre 60 giorni, non ne aveva chiesto il tempestivo rinnovo. Con ricorso 12.4.2001 il IM ha impugnato l'espulsione innanzi al Tribunale di Rovigo e l'adito Giudice, costituitosi il Prefetto tramite funzionario delegato, con decreto 20.4.2001 ha respinto l'impugnazione affermando che il provvedimento era stato emesso legittimamente, essendo addebitabile a negligenza del IM la indisponibilità del passaporto al momento della richiesta di rinnovo del p.d.s. e quindi affatto giustificato il rifiuto di rinnovo. Per la cassazione di tale decreto il IM ha proposto ricorso - con due motivi - notificando l'atto al Prefetto di Rovigo il 7.6.2001. L'intimato non ha espletato attività difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia violazione dell'art. 13 comma 2 lett. B) del D.Leg. 286/98 per avere il primo Giudice erroneamente applicato la norma ignorando che essa consente l'espulsione solo di chi, nei sessanta giorni dalla scadenza del precedente p.d.s., abbia omesso di chiederne il rinnovo e mancando di valutare il fatto che egli al 52^ giorno si era presentato in Questura per l'adempimento stesso. Con il secondo motivo, quindi, si censura per vizio di motivazione il decreto per aver affermato apoditticamente la sua negligenza - inducente un rifiuto di ricevere la richiesta di rinnovo del p.d.s. - nella mancata tempestiva sua attivazione per ottenere nuovo passaporto da esibire unitamente alla domanda. I due motivi, connessi, vanno esaminati congiuntamente e, per quanto di ragione, accolti.
L'ipotesi di espulsione specificamente contestata al IM è quella, contenuta nella lettera B) del comma 2 dell'art. 13 del T.U., di indebito trattenimento in Italia di chi, avendo un permesso di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni, non ne abbia chiesto, nel predetto termine, il rinnovo. La previsione (sulla quale questa Corte ha anche avuto modo di statuire: vd. sentt., 6374/99 e 15184/00) importa la adozione della sanzione espulsiva a carico di chi, pur fruendo dell'ampio termine concesso dalla scadenza del p.d.s. in atto, abbia negligentemente omesso di chiedere nuovo titolo di soggiorno e si sia ancora trattenuto nel territorio italiano. E, posto che la concessione del permesso in rinnovazione è soggetta a procedura amministrativa su domanda e con istruttoria documentale (vd. art. 13 del regolamento, approvato con DPR 394/99), e quindi a tempi la cui durata è rimessa alla Amministrazione rilasciante, appare indubitabile che nel termine dei sessanta giorni lo straniero abbia il solo onere di richiedere il rinnovo del titolo e che, sino alla decisione sulla sua domanda, nessun provvedimento espulsivo possa essere adottato, avendo anzi egli il diritto alla permanenza nello Stato, sino alla decisione stessa, munito del titolo complesso costituito dal permesso scaduto e dalla copia della richiesta formata dal ricevente ai sensi dell'art. 13 comma 3 del regolamento di attuazione. Quanto alla condizione per il rilascio della copia della richiesta, che viene dalla testè citata disposizione regolamentare, rinvenuta nell'accertamento della identità del richiedente e nell'esame della completezza della documentazione (cfr. comma 2 art. 13 cit.), essa deve essere interpretata in modo adeguato agli interessi che la procedura di rinnovo mira a curare: si tratta, infatti, di uno straniero che ha già fruito di un titolo di legittimo soggiorno in Italia e che si è tempestivamente presentato per la rinnovazione, munito di quel titolo che di per sè può identificarlo attraverso il riscontro dei dati anagrafici-personali risultanti dalla esibizione, a suo tempo avvenuta, di un valido passaporto. E pertanto, qualsivoglia incompletezza documentale che possa emergere nella fase della ricezione della tempestiva domanda, non può impedire il rilascio della copia della richiesta e l'avvio della procedura di rinnovo, ne' tampoco può condurre a ritenere mal proposta la istanza di rinnovo e ad autorizzare l'espulsione per l'ipotesi di cui alla lettera B) dell'art. 13 del T.U., sol potendo portare, ove l'incompletezza permanga all'esito della fase istruttoria, alla finale decisione di rifiutare la rinnovazione del permesso di soggiorno. Orbene, e come esattamente denunziato nei motivi sopra sintetizzati, il Giudice del merito, anziché accertare la asserita tempestività della richiesta rispetto alla scadenza del pregresso p.d.s. ed anziché valutare alla luce di tale emergenza di fatto la sussistenza della specifica ipotesi di espulsione contestata, ha ritenuto di formulare una prognosi negativa sulla accoglibilità della domanda di rinnovo per incompletezza documentale e, segnatamente, per assenza di tempestiva esibizione del passaporto, prognosi che non gli competeva di formulare e che lo ha indotto a mancare il solo accertamento demandato, quello sulla tempestiva presentazione di una richiesta di rinnovo da parte di un soggetto che fosse comunque identificabile come il detentore del permesso scaduto ed esibito (solo nell'omissione di tal comportamento essendo ravvisabile la contestata ipotesi di cui all'art. 13 c. 2 lett. B del D.leg. 286/98). Accolto il ricorso e cassato il decreto 20.4.01, sarà compito del Giudice del rinvio, designato in altro magistrato del Tribunale di Rovigo, conoscere della opposizione del IM facendo applicazione dei sopra esposti principi di diritto (e conclusivamente regolando anche le spese del giudizio di legittimità).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia - anche per le spese - al Tribunale di Rovigo in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2002