Sentenza 23 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2002, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 00 732/02 IN ME E POPOLO ITA IA] LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 18052/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Cron. 2002 Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Ud.05/07/01 Dott. Camilla DI IASI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente йог SENTENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 22, in ROMA VIA DI RIPETTA presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente contro elettivamente domiciliata in ROMA PETRUZZELLI MARIA, ANDREA MANTEGNA 121, presso 10 studioVIA dell'avvocato LUIGI TERRINONI, che la rappresenta e 2001 difende, giusta delega in atti;
3261 -1- - controricorrente K avverso la sentenza n. 5891/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 29/03/99 R.G.N. 66828/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/01 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito l'Avvocato TERRINONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di .Roma ha rigettato l'appello proposto dall'Ente Ferrovie dello Stato avverso la sentenza pretorile che lo aveva condannato al pagamento di somme a titolo di differenze retributive in favore della lavoratrice MA EL che, già incaricata dell'espletamento di servizi di pulizia in regime convenzionale, aveva in precedenza ottenuto in via giudiziale il riconoscimento della natura subordinata del proprio rapporto di lavoro con le Ferrovie a decorrere dalla prima convenzione. In particolare, il Tribunale, nel confermare la sentenza pretorile, ha disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'ente appellante, affermando che l'assoggettamento al regime cd. di stabilità reale, che consente il decorso della prescrizione in costanza di rapporto, va verificato alla stregua del concreto atteggiarsi del rapporto medesimo e della configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento, non alla luce della diversa normativa garantistica che, con un giudizio ex post, il giudice abbia eventualmente riconosciuto applicabile. 3 Avverso la sentenza del Tribunale la S.p.A. Ferrovie dello Stato, succeduta all'omonimo Ente, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, successivamente illustrato da memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; ha resistito con controricorso la EL. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo di ricorso la società Ferrovie dello Stato censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., sostenendo che erroneamente il tribunale Cla avrebbe escluso la decorrenza della prescrizione durante lo svolgimento del rapporto dedotto in giudizio. In particolare, la società ricorrente sostiene che il principio secondo il quale il diritto rivendicato non può prescriversi in costanza di rapporto quando l'assoggettamento al regime cd. di stabilità reale risulti soltanto all'esito di un accertamento ex post sarebbe riferibile esclusivamente alle ipotesi in cui, sussistendo, anche formalmente, un rapporto di lavoro subordinato, venga successivamente accertata solo l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, non già alle • ipotesi in cui il lavoratore, essendo solo di fatto, ma non formalmente, subordinato (e tale venendo riconosciuto solo successivamente), non è collocato all'interno della struttura gerarchica non può pertanto subire alcun aziendale e psicologico, restando del tutto condizionamento libero di agire in ogni momento per il riconoscimento dei propri diritti. La censura è infondata. E' innanzitutto da rilevare che questa Corte ha più volte affermato la non decorrenza della prescrizione non solo con riguardo a rapporti di lavoro subordinato anche dal punto di vista formale, dei quali sia poi stato accertato l'assoggettamento al regime di stabilità reale, ma anche con riguardo a rapporti di lavoro autonomo dal punto di vista formale, dei quali sia stata successivamente riconosciuta la natura subordinata, con conseguente assoggettamento al regime di stabilità reale in relazione alle caratteristiche del datore di lavoro (v. Cass. Sez. L. sent. n. 9251 del 1991 RV 473696; Sez. L. n. 3658 del 1992 RV 47 6424 e, da ultimo, proprio con riferimento ai lavori affidati in convenzione dalle Ferrovie dello Stato, Sez. L. n. 4520 del 2000 RV 535517). Questo collegio non ravvisa motivi per discostarsi dai precedenti giurisprudenziali sopramenzionati, tuttavia, anche alla luce delle considerazioni della ricorrente, reputa opportuno aggiungere le seguenti considerazioni. Come già rilevato, secondo la giurisprudenza citata (cui ha aderito anche il giudice di merito), la decorrenza 10 meno) della prescrizione in costanza di rapporto andrebbe verificata non alla stregua della legislazione garantistica che il giudice abbia eventualmente, con un giudizio ex そ post, riconosciuto applicabile al rapporto, bensì alla stregua del concreto atteggiarsi di quest'ultimo e della configurazione che di esso danno le parti nel corso del suo svolgimento;
applicando sic et simpliciter tale principio alle ipotesi in cui, come nella specie, il rapporto sia formalmente autonomo e, di fatto, subordinato, alle dipendenze di un datore di lavoro le cui caratteristiche comportino l'assoggettamento al sembrerebbe doversi regime di stabilità reale, giungere, in tema di decorrenza della prescrizione, a conclusioni opposte rispetto a quelle raggiunte dalla citata giurisprudenza. Infatti, ove si consideri l'effettività del rapporto in relazione al suo concreto atteggiarsi, questo sarebbe da considerare di natura subordinata giudizialmente a posteriori), (come riconosciuto assoggettamento al regime di con conseguente stabilità reale in ragione delle caratteristiche del datore di lavoro e relativa decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto;
mentre, ove si consideri la configurazione che le parti davano del rapporto nel corso del suo svolgimento (in esso conferita), relazione alla veste formale ad questo dovrebbe ritenersi autonomo, anche in tale caso con decorrenza della prescrizione, non essendo in nessuna delle due prospettive configurabile, né formalmente, né di fatto, un rapporto subordinato non assistito da garanzia di stabilità reale, unica ipotesi che consentirebbe la non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto. Ciò premesso, a parere di questo collegio la questione va affrontata avendo riguardo non tanto al concreto atteggiarsi del rapporto ed alla configurazione data ad esso dalle parti nel corso del suo svolgimento, quanto, e soprattutto, allo scarto esistente fra queste due realtà, ossia alla divergenza riscontrabile fra situazione reale e situazione formale del rapporto. Non può infatti sfuggire che il lavoratore che ottenga solo successivamente il riconoscimento della natura subordinata del proprio rapporto è pur sempre, nel corso del suddetto rapporto, in concreto, un lavoratore subordinato, perciò, di fatto, privo di quella maggiore forza economica e "psicologica" che si attribuisce al lavoratore autonomo e consente di affermare, nei suoi confronti, la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto. Non può, però, al contempo, sfuggire che il subordinato alle rapporto, ancorché di fatto lavoro le cui dipendenze di un datore di caratteristiche garantirebbero la stabilità reale, resta formalmente autonomo, onde, in questo caso, paradossalmente, non una stabilità "reale" potrebbe riconoscersi ad esso, bensì solo una stabilità "virtuale", non essendo possibile, in caso di recesso del datore di lavoro, l'immediata e diretta applicabilità dell'art. 18 L. n. 300 del 1970. La non immediata applicabilità della suddetta disciplina determina una duplice debolezza del lavoratore nel corso del rapporto medesimo, in quanto egli, per un verso, non ha alcuna certezza di tutela, potendo questa derivare solo dal futuro 8 (ed eventuale) riconoscimento della natura subordinata del rapporto, e, per altro verso, resta maggiormente esposto al rischio di recesso datoriale, atteso che un datore di lavoro che si sappia non formalmente soggetto alla normativa garantistica potrebbe, verosimilmente, avere minori remore \rende a recedere dal rapporto. Nell'ipotesi considerata, dunque, la non decorrenza della prescrizione non va fatta discendere dall'oggettivo atteggiarsi del rapporto o dalla veste formale di quest'ultimo, bensì dalla dissociazione esistente fra questi due aspetti, dissociazione che, in costanza di rapporto, rende il lavoratore in concreto "debole", in quanto di al contempo,fatto subordinato, e non (immediatamente) garantito, in quanto formalmente autonomo. Dovendosi la decisione impugnata ritenersi corretta alla luce dei chiarimenti e delle considerazioni sopraesposte, il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte: 9 rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Roma 5.7.2001. if Presidente: Vi no Miles Il Cons. estensore: mille, el IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria Oggi, 23 GEN. 2002 IL CANCELLIER 10