Art. 2.
Il prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', in esecuzione della presente legge, al regolamento dei rapporti fra i comuni di Pescolanciano e di Chiauci.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Il prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', in esecuzione della presente legge, al regolamento dei rapporti fra i comuni di Pescolanciano e di Chiauci.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: Solmi.