Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2025, n. 37803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37803 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da:
37803-25
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
IO EL AR MA AL EP SGADARI LE SI RA EC ha pronunciato la seguente
- Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
Sent. n. sez. 1712 CC - 08/10/2025 R.G.N. 20186/2025
sul ricorso proposto da:
SS TO nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere EP SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale della Spezia, emessa il 6 dicembre 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di appropriazione indebita della somma di euro 60.500 della quale aveva il possesso quale rappresentante di fatto di una associazione culturale adibita a curare una mostra dell'artista DY OL e che, in base ad un accordo stipulato con il Comune di Sarzana, avrebbe dovuto riversare a tale ente quale provento netto degli incassi
ottenuti.
2. Ricorre per cassazione TO AS, deducendo:
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1) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di appropriazione indebita. La Corte di appello, in primo luogo, non avrebbe dato conto del fatto che si fosse avuta l'interversione del possesso, avendo semplicemente affermato che l'imputato non aveva restituito al Comune di Sarzana le somme in suo possesso, circostanza idonea a configurare un mero inadempimento civilistico. In secondo luogo, il ricorrente aveva trattenuto le somme con lo scopo di regolamentare un rapporto di dare/avere con il Comune, avente come unica causa la mostra dedicata ad DY OL, sicché non si era trattato di una eccezione di compensazione con altri crediti spettantegli;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo del reato. La Corte non avrebbe valorizzato adeguatamente la circostanza che il ricorrente, a dimostrazione della sua buona fede, aveva scritto al Comune di Sarzana chiedendo che venissero quantificate le somme da dare e quelle a lui dovute;
3) violazione di legge per avere la Corte confermato la statuizione inerente alla concessione della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una provvisionale. Il ricorrente si duole del fatto che sia stata individuata una provvisionale di 60.500 euro, pari al danno integrale subito ed ancorata a profili di natura patrimoniale posti a tutela del credito della parte civile che non dovrebbero rilevare rispetto alla statuizione adottata;
4) vizio della motivazione in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale sotto il profilo della mancanza di accertamento delle condizioni patrimoniali del ricorrente, nonostante l'entità dell'importo dovuto e la mancanza di liquidità del ricorrente, desumibile dalla circostanza che il sequestro preventivo disposto in fase di indagini sulle somme contenute nel conto corrente dell'imputato aveva rivelato la mancanza di provvista;
5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della provvisionale, che si assume essere stata eccessiva. Si dà atto che nell'interesse della parte civile Comune di Sarzana è stata depositata, in data 3 ottobre 2025, una memoria con allegata nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale.
1. Il primo motivo è infondato.
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1.1. Sotto un primo profilo, deve, preliminarmente, rilevarsi che dalla lettura della sentenza di primo grado il cui contenuto si fonde con quello della sentenza impugnata stante la conformità del giudizio di condanna - risulta che il Comune di Sarzana aveva ripetutamente sollecitato il ricorrente, anche attraverso una formale messa in mora, a corrispondere quanto dovuto e questi non aveva mai adempiuto, neanche dopo l'ammissione di essere debitore almeno in parte delle somme richieste (cfr. fgg. 2 e 3 della sentenza del Tribunale). In secondo luogo, la Corte di appello ha dato atto della circostanza che, sulla base dello specifico accordo contrattuale intercorso tra il Comune di Sarzana ed il ricorrente, le somme da quest'ultimo trattenute erano gravate da un vincolo di destinazione (fg. 4 della sentenza impugnata). La circostanza, del resto, doveva ritenersi implicita nel fatto che l'ente, nel particolare contesto di riferimento, aveva svolto una attività di interesse pubblico, quale era quella inerente alla organizzazione di una mostra aperta al pubblico di un artista assai noto, da ciò ricavandosi il vincolo di destinazione in favore del Comune delle somme ottenute dall'evento. Tali oggettività - idonee a dare contezza dell'avvenuta interversione del possesso - risultano decisive, in punto di diritto, ai fini della configurazione del reato contestato, dovendosi escludere che, nella specie, si fosse trattato, come si sostiene in ricorso, di un mero inadempimento civilistico. In proposito, occorre ricordare il principio giuridico secondo il quale, l'appropriazione indebita o il peculato di un bene fungibile possono configurarsi soltanto quando il bene sia "ab origine" conferito dal proprietario con un vincolo di destinazione che venga poi violato dal depositario, vincolo che non può essere identificato con un mero obbligo di natura civilistica assunto con la stipula di un contratto (fattispecie nella quale la Corte ha escluso la sussistenza del delitto di peculato in capo all'amministratore di una casa da gioco che, in violazione della convenzione stipulata con il Comune, non aveva versato all'ente territoriale la quota prestabilita degli incassi periodici) (Sez. 2, n. 49463 del 27/09/2018, [...], Rv. 274888-01).
1.2. Sotto un secondo profilo, sempre dalla lettura della sentenza di primo grado, nelle pagine già indicate, risulta che il ricorrente, per paralizzare parte delle pretese legittime del Comune, aveva portato in compensazione presunti crediti dovuti a spese per "altri incarichi", per di più non dimostrate, non certe e maturate successivamente alle scadenze pattuite con il Comune, nelle quali avrebbe dovuto aver luogo la restituzione delle somme ottenute in base all'accorso inerente alla mostra di cui si discute nel processo. Ne consegue che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, invero pacifico, secondo il quale, in tema di appropriazione indebita, non può essere eccepita, al fine di esonero da responsabilità, la compensazione con un credito
preesistente, ove questo non sia certo, liquido ed esigibile (Sez. 2, n. 27884 del 01/06/2022, [...], Rv. 283632-01; Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, dep. 2014, [...], Rv. 257317-01). Ne consegue, nel complesso, l'infondatezza del motivo.
2. Il secondo motivo è generico.
Il ricorrente sostiene di essere stato in buona fede sulla base della semplice circostanza di avere ammesso di dovere al Comune delle somme di danaro, senza tenere conto del fatto che la Corte territoriale, con valutazione priva di manifesta illogicità, ha ritenuto che la rendicontazione operata dall'imputato fosse capziosa e nascondesse l'intento di non restituire alcunché al Comune, intento manifestato anche attraverso il mancato pagamento delle somme delle quali egli stesso aveva dato atto di essere debitore al contempo pretestuosamente avanzando crediti da portare in compensazione per il resto. La Corte, pertanto, ha ben messo in evidenza l'elemento soggettivo del reato.
3. Quanto ai motivi che ineriscono alla provvisionale, al pagamento della quale i giudici di merito hanno subordinato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, occorre, in primo luogo, precisare che il Tribunale, la cui statuizione è stata interamente confermata dalla Corte di appello, aveva stabilito che il pagamento della provvisionale dovesse avvenire nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. E' improprio, pertanto, il richiamo del ricorrente ad una anticipazione del pagamento a data anteriore. In secondo luogo, si deve rammentare, a proposito del terzo e del quinto motivo di ricorso, che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, [...], Rv. 277773-02).
4. E' fondato, invece, il motivo con il quale è stata cesurata la statuizione inerente alla subordinazione della pena sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale. Sul punto, la motivazione della Corte di appello è insufficiente e non tiene conto del principio di diritto secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice che intenda subordinare il beneficio al pagamento di una provvisionale è tenuto a motivare, sommariamente, sulla possibilità per il condannato di adempiere qualora siano stati addotti da questo, o emergano dagli atti, elementi concreti che possano far dubitare della sua capacità economica. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli elementi che fanno sorgere l'obbligo di verifica si possono ricavare, a titolo esemplificativo, da eventuali
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dichiarazioni dei redditi contenute nel fascicolo processuale, dall'ammissione al gratuito patrocinio, dalla natura del reato contestato e dalle condizioni personali del condannato, come l'età avanzata o lo stato di salute) (Sez. 5, n. 37160 del 10/09/2024, [...], Rv. 287113-01). Nell'atto di appello il ricorrente aveva precisato di aver chiesto nel 2018 un pagamento dilazionato per delle difficoltà economiche dimostrando la sua incapienza in fase cautelare reale. Su tali deduzioni non vi è stata alcuna risposta nella sentenza impugnata, essendosi la Corte limitata a giustificare la statuizione rilevando "il mancato spontaneo versamento anche della minore somma asseritamente dovuta". Tanto comporta l'annullamento della sentenza per consentire al giudice di rinvio un nuovo giudizio di merito sullo specifico punto.
5. Al rigetto dei motivi inerenti al giudizio di responsabilità consegue l'irrevocabilità di
essa.
6. Non si liquidano le spese di parte civile, dal momento che la memoria e la nota allegata sono state depositate tardivamente rispetto al termine di quindici giorni previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. in relazione al procedimento senza la partecipazione delle parti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.
Nulla per le spese di parte civile. Così deciso, l'8/10/2025. Il Consigliere estensore Giuseppe Sgadari
Il Presidente Sergio Beltrani
SAZIONE
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DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 NOV. 2025
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IL FUNZIONARIO
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