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Articolo 3 della Legge 25 giugno 1952, n. 766
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Legge 25 giugno 1952, n. 766
Articolo 3 della Legge 25 giugno 1952, n. 766
Versione
13 luglio 1952
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 13 luglio 1952
Vedi fonte istituzionale
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