CASS
Sentenza 13 ottobre 2023
Sentenza 13 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/2023, n. 41595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41595 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis cod. proc. pen. proposto nel procedimento a carico di 1) - Ughetti Paolo, n. San Secondo Parmense il 01/09/1976 2) - OD GE, n. Genova il 22/03/1971 3) - CI RE, n. Genova il 06702/1973 4) - UP EF, n. Veroli il 24/07/1964 5) - DA IC, n. Reggio Calabria il 04/07/1952 con l'ordinanza del 18/04/2023 del Tribunale di La Spezia visti gli atti e l'ordinanza di rinvio pregiudiziale;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità della richiesta;
udito l'avv. Marco Piccardo per gli imputati RE CI e IC IO, che ha concluso chiedendo accogliersi la domanda pregiudiziale indicando quale giudice competente il Tribunale di Genova. Penale Sent. Sez. 3 Num. 41595 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 aprile 2023, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di La Spezia, investito della richiesta di rinvio a giudizio per i delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di contrabbando e sottrazione ad accertamento delle accise sui prodotti energetici (capo A), di falso ideologico continuato (capo B) e di tentata sottrazione continuata di prodotti oleosi al pagamento dei diritti di confine e dell'accisa dovuti (capo C), ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., ha disposto il rinvio pregiudiziale a questa Corte per la decisione della questione sulla competenza per territorio in relazione al procedimento trattato. Nell'ordinanza si legge che le difese degli imputati GE OD e RE CI avevano proposto eccezione d'incompetenza per territorio del Tribunale di La Spezia sul rilievo che, in relazione al più grave reato di associazione per delinquere, la competenza spetterebbe al Tribunale di Bologna (ove ha sede legale la Rais Sri, di cui GE OD, indicato come promotore del sodalizio, sarebbe socio), ovvero, in subordine, del Tribunale di Parma, luogo di residenza del promotore Paolo Ughetti. La difesa di quest'ultimo aveva parimenti eccepito l'incompetenza territoriale indicando come competente il Tribunale di Parma, quale luogo di residenza dell'assistito e sede operativa della Rais Slr. Le difese degli imputati IC IO e EF UP avevano a loro volta indicato quale giudice competente il Tribunale di Genova in quanto l'associazione per delinquere si sarebbe ivi costituita. Il pubblico ministero, ritenendo impossibile individuare il luogo di costituzione dell'associazione, aveva invece insistito nella competenza del Tribunale di La Spezia, individuato ai sensi dell'art. 9 cod. proc. pen. quale ultimo luogo in cui sono stati svolti gli accertamenti inerenti il reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La rimessione della questione pregiudiziale sulla competenza per territorio disposta dal Tribunale di La Spezia è inammissibile. Come questa Corte ha già ritenuto esaminando l'istituto del rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24 -bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio", è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non 2 f/-1 manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720). 2. Ed invero, va innanzitutto rilevato che la previsione in tale disposizione contenuta circa il fatto che il rinvio pregiudiziale va disposto con ordinanza implica, ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, a pena di nullità, il provvedimento sia motivato. Il contenuto della motivazione, poi, dipende dalla natura e dalla ratio del nuovo istituto, che si aggiunge agli istituti previgenti concernenti le questioni sulla competenza per territorio e va con questi coordinato. 2.1. Dall'analisi ricavabile dalla giurisprudenza di questa Corte già formatasi sul punto, si ricava, innanzitutto, per quanto qui rileva, che la rimessione ex art. 24-bis cod. proc. pen. non va effettuata allorquando il giudice, investito dall'eccezione di parte, sia certo della propria competenza (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 28560 del 20/06/2023, Moroni, n.m.) ovvero, anche d'ufficio, della propria incompetenza (Sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023, n.m.), dovendo, in tali casi, adottare i consequenziali provvedimenti sulla base degli istituti previgenti: nel primo caso, il rigetto dell'eccezione proposta;
nel secondo caso, trattandosi, come nella specie, di questione prospettatasi nell'udienza preliminare, l'adozione di una sentenza di incompetenza con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente ex art. 22, comma 3, cod. proc. pen. 2.2. Si potrà invece ricorrere al nuovo istituto laddove il giudice, su eccezione di parte o ex officio - sempre che, ovviamente, la questione sia ancora proponibile o rilevabile - dubiti seriamente della propria competenza, dandone ragione nell'ordinanza di rimessione (cfr. Sez. 1, n. 26553 del 02/05/2023, n.m.). Del resto, la previsione giusta la quale con l'ordinanza il giudice «rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione» (art. 24 -bis, comma 2, cod. proc. pen.) implica che l'ordinanza li esponga spiegando le ragioni della loro rilevanza. La ratio dell'introduzione del nuovo istituto porta altresì a concludere che il giudice di merito dovrà optare per la rimessione soltanto se la particolarità o complessità della questione proposta renda opportuna la sua risoluzione da parte della Corte di cassazione per evitare che il processo si radichi avanti ad un giudice territorialmente incompetente la cui decisione rischi, nel prosieguo del processo, di essere per tale ragione annullata con inutile dispendio di tempi e di energie processuali (cfr., sul punto, Sez. 1, n. 26343 del 12/04/2023, n.m.). Proprio per questo, peraltro, nel decidere se disporre o meno il rinvio, il giudice dell'udienza preliminare deve altresì considerare sé la parte abbia o 3 meno proposto l'eccezione (perché in quest'ultimo caso decadrebbe dalla possibilità di farlo ai sensi dell'art. 21, comma 2, cod. proc. pen.) e, laddove l'abbia eccepita, se abbia contestualmente richiesto la rimessione della questione alla Corte di cassazione, posto che, laddove ciò non sia avvenuto, nel caso di rigetto dell'eccezione la stessa non potrebbe più essere riproposta nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 24-bis, comma 6, cod. proc. pen. 3. Ciò considerato, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la motivazione dell'ordinanza che ha disposto il rinvio pregiudiziale sia, per un verso, inesistente e, per altro verso, con riguardo all'unico aspetto affrontato, manifestamente erronea. 3.1. Quanto al primo profilo, l'ordinanza si limita a dare atto delle eccezioni d'incompetenza territoriale proposte dalle difese degli imputati e dell'interlocuzione sul punto effettuata dal pubblico ministero, riferendo quanto più sopra riassunto, senza spendere parola sulle circostanze di fatto, emergenti dagli atti, rilevanti ai fini della decisione e delle ragioni giuridiche che militerebbero a sostegno delle diverse ipotesi prospettate dalle parti, anche soltanto per circoscrivere il thema decidendum sostanzialmente controverso e controvertibile (nel caso di specie, si rammenta, le parti hanno indicato ben quattro fori alternativi). Non vengono in alcun modo delineati, dunque, i profili di serietà e complessità della questione proposta che ne rendono problematica la decisione e che giustificano il rinvio pregiudiziale. Per contro, nel laconicamente osservare che "si tratta di questione complessa", il giudice di merito abdica in radice al proprio ruolo decisorio e ne trasferisce l'onere alla Corte di cassazione, così inammissibilmente interpretando il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza e trasformandolo in uno strumento indeterminato e dispersivo inidoneo a raggiungere l'obiettivo che la norma ha inteso perseguire (così, in motivazione, Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720) e, per contro, contrastante con il principio costituzionale per cui la legge assicura la ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.). 3.2. Con riguardo, poi, all'unica ragione esplicitata nel provvedimento a sostegno del rinvio, la stessa è ictu ()cui/ errata, posto che si evidenzia come la decisione del giudice sull'eccezione sollevata «se non confermata eventualmente nelle fasi e nei gradi successivi potrebbe dare luogo ad annullamenti delle decisioni e quindi determinerebbe l'inutile spendita di risorse ed energie processuali». Questa prospettiva, come più sopra si è rilevato, certamente in via generale valutabile ai fini della decisione sul rinvio, è tuttavia nella specie incoferente, poiché nel verbale di udienza non si dà atto che le difese abbiano 4 contestualmente richiesto la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, sicché, a norma del citato art. 24-bis, comma 6, cod. proc. pen., in caso di rigetto dell'eccezione d'incompetenza, non avrebbero più potuto riproporla nel prosieguo del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la rimessione. Così deciso il 7 luglio 2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità della richiesta;
udito l'avv. Marco Piccardo per gli imputati RE CI e IC IO, che ha concluso chiedendo accogliersi la domanda pregiudiziale indicando quale giudice competente il Tribunale di Genova. Penale Sent. Sez. 3 Num. 41595 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 aprile 2023, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di La Spezia, investito della richiesta di rinvio a giudizio per i delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di contrabbando e sottrazione ad accertamento delle accise sui prodotti energetici (capo A), di falso ideologico continuato (capo B) e di tentata sottrazione continuata di prodotti oleosi al pagamento dei diritti di confine e dell'accisa dovuti (capo C), ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., ha disposto il rinvio pregiudiziale a questa Corte per la decisione della questione sulla competenza per territorio in relazione al procedimento trattato. Nell'ordinanza si legge che le difese degli imputati GE OD e RE CI avevano proposto eccezione d'incompetenza per territorio del Tribunale di La Spezia sul rilievo che, in relazione al più grave reato di associazione per delinquere, la competenza spetterebbe al Tribunale di Bologna (ove ha sede legale la Rais Sri, di cui GE OD, indicato come promotore del sodalizio, sarebbe socio), ovvero, in subordine, del Tribunale di Parma, luogo di residenza del promotore Paolo Ughetti. La difesa di quest'ultimo aveva parimenti eccepito l'incompetenza territoriale indicando come competente il Tribunale di Parma, quale luogo di residenza dell'assistito e sede operativa della Rais Slr. Le difese degli imputati IC IO e EF UP avevano a loro volta indicato quale giudice competente il Tribunale di Genova in quanto l'associazione per delinquere si sarebbe ivi costituita. Il pubblico ministero, ritenendo impossibile individuare il luogo di costituzione dell'associazione, aveva invece insistito nella competenza del Tribunale di La Spezia, individuato ai sensi dell'art. 9 cod. proc. pen. quale ultimo luogo in cui sono stati svolti gli accertamenti inerenti il reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La rimessione della questione pregiudiziale sulla competenza per territorio disposta dal Tribunale di La Spezia è inammissibile. Come questa Corte ha già ritenuto esaminando l'istituto del rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24 -bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio", è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non 2 f/-1 manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720). 2. Ed invero, va innanzitutto rilevato che la previsione in tale disposizione contenuta circa il fatto che il rinvio pregiudiziale va disposto con ordinanza implica, ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, a pena di nullità, il provvedimento sia motivato. Il contenuto della motivazione, poi, dipende dalla natura e dalla ratio del nuovo istituto, che si aggiunge agli istituti previgenti concernenti le questioni sulla competenza per territorio e va con questi coordinato. 2.1. Dall'analisi ricavabile dalla giurisprudenza di questa Corte già formatasi sul punto, si ricava, innanzitutto, per quanto qui rileva, che la rimessione ex art. 24-bis cod. proc. pen. non va effettuata allorquando il giudice, investito dall'eccezione di parte, sia certo della propria competenza (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 28560 del 20/06/2023, Moroni, n.m.) ovvero, anche d'ufficio, della propria incompetenza (Sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023, n.m.), dovendo, in tali casi, adottare i consequenziali provvedimenti sulla base degli istituti previgenti: nel primo caso, il rigetto dell'eccezione proposta;
nel secondo caso, trattandosi, come nella specie, di questione prospettatasi nell'udienza preliminare, l'adozione di una sentenza di incompetenza con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente ex art. 22, comma 3, cod. proc. pen. 2.2. Si potrà invece ricorrere al nuovo istituto laddove il giudice, su eccezione di parte o ex officio - sempre che, ovviamente, la questione sia ancora proponibile o rilevabile - dubiti seriamente della propria competenza, dandone ragione nell'ordinanza di rimessione (cfr. Sez. 1, n. 26553 del 02/05/2023, n.m.). Del resto, la previsione giusta la quale con l'ordinanza il giudice «rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione» (art. 24 -bis, comma 2, cod. proc. pen.) implica che l'ordinanza li esponga spiegando le ragioni della loro rilevanza. La ratio dell'introduzione del nuovo istituto porta altresì a concludere che il giudice di merito dovrà optare per la rimessione soltanto se la particolarità o complessità della questione proposta renda opportuna la sua risoluzione da parte della Corte di cassazione per evitare che il processo si radichi avanti ad un giudice territorialmente incompetente la cui decisione rischi, nel prosieguo del processo, di essere per tale ragione annullata con inutile dispendio di tempi e di energie processuali (cfr., sul punto, Sez. 1, n. 26343 del 12/04/2023, n.m.). Proprio per questo, peraltro, nel decidere se disporre o meno il rinvio, il giudice dell'udienza preliminare deve altresì considerare sé la parte abbia o 3 meno proposto l'eccezione (perché in quest'ultimo caso decadrebbe dalla possibilità di farlo ai sensi dell'art. 21, comma 2, cod. proc. pen.) e, laddove l'abbia eccepita, se abbia contestualmente richiesto la rimessione della questione alla Corte di cassazione, posto che, laddove ciò non sia avvenuto, nel caso di rigetto dell'eccezione la stessa non potrebbe più essere riproposta nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 24-bis, comma 6, cod. proc. pen. 3. Ciò considerato, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la motivazione dell'ordinanza che ha disposto il rinvio pregiudiziale sia, per un verso, inesistente e, per altro verso, con riguardo all'unico aspetto affrontato, manifestamente erronea. 3.1. Quanto al primo profilo, l'ordinanza si limita a dare atto delle eccezioni d'incompetenza territoriale proposte dalle difese degli imputati e dell'interlocuzione sul punto effettuata dal pubblico ministero, riferendo quanto più sopra riassunto, senza spendere parola sulle circostanze di fatto, emergenti dagli atti, rilevanti ai fini della decisione e delle ragioni giuridiche che militerebbero a sostegno delle diverse ipotesi prospettate dalle parti, anche soltanto per circoscrivere il thema decidendum sostanzialmente controverso e controvertibile (nel caso di specie, si rammenta, le parti hanno indicato ben quattro fori alternativi). Non vengono in alcun modo delineati, dunque, i profili di serietà e complessità della questione proposta che ne rendono problematica la decisione e che giustificano il rinvio pregiudiziale. Per contro, nel laconicamente osservare che "si tratta di questione complessa", il giudice di merito abdica in radice al proprio ruolo decisorio e ne trasferisce l'onere alla Corte di cassazione, così inammissibilmente interpretando il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza e trasformandolo in uno strumento indeterminato e dispersivo inidoneo a raggiungere l'obiettivo che la norma ha inteso perseguire (così, in motivazione, Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720) e, per contro, contrastante con il principio costituzionale per cui la legge assicura la ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.). 3.2. Con riguardo, poi, all'unica ragione esplicitata nel provvedimento a sostegno del rinvio, la stessa è ictu ()cui/ errata, posto che si evidenzia come la decisione del giudice sull'eccezione sollevata «se non confermata eventualmente nelle fasi e nei gradi successivi potrebbe dare luogo ad annullamenti delle decisioni e quindi determinerebbe l'inutile spendita di risorse ed energie processuali». Questa prospettiva, come più sopra si è rilevato, certamente in via generale valutabile ai fini della decisione sul rinvio, è tuttavia nella specie incoferente, poiché nel verbale di udienza non si dà atto che le difese abbiano 4 contestualmente richiesto la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, sicché, a norma del citato art. 24-bis, comma 6, cod. proc. pen., in caso di rigetto dell'eccezione d'incompetenza, non avrebbero più potuto riproporla nel prosieguo del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la rimessione. Così deciso il 7 luglio 2023.