Sentenza 26 ottobre 2017
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 27, 41 e 111 Cost., degli artt. 216, comma , e 223 della legge fall., nella parte in cui prevedono pene accessorie in misura fissa, in quanto il contrasto con le norme costituzionali potrebbe sussistere qualora l'illecito penale prevedesse pene fisse nel loro complesso e non, come invece per le norme richiamate, trattamenti sanzionatori che coniugano articolazioni rigide ed articolazioni elastiche, in maniera da lasciare comunque adeguati spazi alla discrezionalità del giudice (conf. a sent. n. 12360/18 e sent. n. 33150/18 NM).
Commentario • 1
- 1. Le pene accessorie per le quali la legge indica un termineDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2019
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 133) Il fatto Con sentenza in data 19 febbraio 2014, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria del 22 gennaio 2013, esclusa la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 del convertito dalla L. n. 203 del 1991, confermava il giudizio di responsabilità formulato a carico degli imputati S.D., M.A. e A.S.A. in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, documentale e preferenziale, loro contestati al capo B) ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223, in relazione all'art. 216, comma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2017, n. 56323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56323 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2017 |
Testo completo
5 6323-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 26/10/2017 ROSA PEZZULLO - Presidente - Sent. n. sez. 2329/2017 CATERINA MAZZITELLI REGISTRO GENERALE UMBERTO LUIGI SCOTTI N.51407/2016 EDUARDO DE GREGORIO Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI ET ES nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 27/05/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso per l'annullamento con rinvio riguardo il trattamento sanzionatorio;
inammissibilità nel resto. Udito l'avv. Raineri per le parti civili, il quale chiede il rigetto del ricorso;
deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato Mazzacuva, per l'imputato, insiste per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. L'avvocato RI Cataldo, per l'imputato, dopo aver illustrato i motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Bologna ha, con la sentenza impugnata, confermato, in punto di responsabilità, quella emessa dal giudice di prima cura a carico di RI ET per bancarotta fraudolenta patrimoniale e, esclusa la continuazione tra le ipotesi contestate, ha rideterminato la pena in senso più 2 ни favorevole all'imputato. Secondo l'accusa l'imputato, amministratore delegato della DA spa, dichiarata fallita l'1/3/2004, distrasse somme societarie per 429.000 euro, mediante l'incasso di due assegni bancari non trasferibili intestati allo stesso RI (assegni asseritamente emessi per il pagamento di provvigioni a favore della Aviation World Service, in realtà non dovute: capo B), e della somma di € 50.000 mediante emissione di un assegno bancario incassato, anche in questo caso, dallo stesso RI (assegno apparentemente emesso per onorare crediti inesistenti della Promozione Turistica Calabrese srl: capo C).
2. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato proponendo sei motivi di ricorso, tutti incentrati sul vizio di motivazione e la violazione di legge 2.1. Col primo si dolgono della contraddittorietà delle motivazioni espresse dai giudici di primo e secondo grado, atteso che il Tribunale ha escluso l'esistenza di un valido contratto tra la società fallita e la Aviation World Service, mentre la Corte d'appello ha ritenuto irrilevante la circostanza suddetta. Lamentano, poi, un "travisamento probatorio", derivante dal fatto che la Corte d'appello "non fornisce motivazione alcuna in grado di disattendere la ricostruzione dei fatti operata dall'imputato", per aver omesso di valutare alcuni fondamentali documenti portati dalla difesa alla cognizione del giudicante, costituiti dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 14/3/2003 (che aveva proceduto alla nomina della nuova "governance") e dal verbale del C. di A. del 20/3/2003 (che aveva dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di conferire a RI "determinati poteri"), nonché da altri verbali (cita e riporta quelli del 16/4/2003 e del 30/7/2003) da cui risultava che RI aveva regolarmente informato il Consiglio dell'attività svolta, ricevendone l'approvazione. Sottolinea, poi, che il curatore del fallimento DA non si era costituito parte civile, né aveva intentato azione di responsabilità contro l'imputato, né era stato in grado di indicare con certezza i poteri di quest'ultimo, nonché il fatto che la stessa sentenza di primo grado aveva ammesso che un contratto era stato stipulato tra la A.W.S. e la DA e che una fattura della A.W.S. era stata emessa e registrata nella contabilità della DA spa (secondo i ricorrenti, la Aviation World Service aveva anche, con missiva inviata alla KGM - incaricata dalla nuova "governante" di monitorare la situazione della DA confermato l'avvenuto pagamento a suo favore dei 429.000 euro che si assumono distratti;
circostanza confermata dal teste RI Stefano, della K.G.M., e dal teste ER, presidente del C. di A. della DA spa). In definitiva, concludono i ricorrenti, le stesse prove esaminate dal giudice di primo grado contraddicono l'assunto accusatorio, perché dimostrano che un rapporto vi era stato tra la DA e la A.W.S e che la somma di € 429.000 era stata utilizzata per pagare le еи 3 commissioni maturate da quest'ultima (la A.W.S. era stata incaricata di trovare un acquirente degli aerei della DA per sostituirli con altri più efficienti). Quelle prove dimostrano anche che RI si era adoperato nell'interesse della società, con buoni risultati, tant'è che in data 5 agosto 2003 la Borsa Italiana spa aveva riammesso la DA alla negoziazione dei propri strumenti finanziari nel Nuovo Mercato delle Azioni Ordinarie. Con lo stesso motivo i ricorrenti lamentano un ulteriore "travisamento probatorio", derivante dal fatto che la Corte d'appello non ha proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'audizione richiesta di IA ST, il quale avrebbe potuto confermare che la A.W.S. era stata regolarmente pagata.
2.2. Col secondo motivo censurano la sentenza di primo grado per aver considerato inesistente un contratto tra la DA e la A.W.S., laddove una corretta esegesi della normativa civilistica dimostra che il contratto esisteva e che di esso la solo A.W.S avrebbe potuto, al massimo, chiedere l'annullamento.
2.3. Col terzo motivo si dolgono di un utilizzo parziale delle confessioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari, laddove le stesse inerivano al solo reato di cui al capo B) e non anche a quello di cui al capo C); inoltre, per il fatto che erano state utilizzate per la parte sfavorevole all'imputato (quella in cui RI ammetteva di aver incamerato l'importo degli assegni di cui al capo B)) e non anche nella parte a lui favorevole (quella in cui RI rimandava all'utilizzo di altre somme per saldare il debito verso la A.W.S.). In ogni caso deducono - - "quella presunta (e del tutto singolare) confessione dell'imputato non può assumere alcun rilievo in quanto, da un lato, i fatti la contrastano (il pagamento vi fu e fu fatturata la prestazione), dall'altro ciò che RI ammette è un frammento non rilevante della vicenda ovvero che incassò lui quegli assegni (così come si evince dagli atti documentali acquisiti) e che utilizzò altri soldi e altri crediti per pagare A.W.S.". Infine, aggiungono, quelle dichiarazioni non possono essere considerate attendibili, perché rese in una situazione difficile per l'imputato, "dovuta al fatto che si sentiva ingiustamente perseguitato".
2.4. Col quarto motivo lamentano la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per il fatto che RI è stato condannato per l'impossessamento di denaro dovuto ad altri, laddove in fase di indagini era stato accusato di distrazione - - dal patrimonio sociale della somma di € 429.000 versandola per fini personali su di un proprio conto corrente, mentre all'esito dell'udienza preliminare gli era stato contestato di aver distratto denaro dalle casse sociali per il pagamento di provvigioni non dovute alla società americana.
2.5. Col quinto motivo lamentano che il giudice di primo grado abbia fondato il proprio convincimento sull'inesistenza di un rapporto tra DA e Promozione Turistica Calabrese srl, mentre il giudice d'appello ha posto l'accento 4 ли sull'appropriazione, da parte di RI, della somma di € 50.000 destinata alla P.T.C. (la Corte d'appello. "non contesta l'esistenza del contratto bensì che una prestazione di PTC vi sia stata"). Tanto, sebbene la stessa P.T.C. abbia ammesso l'esistenza del contratto e del pagamento a suo favore, come attestato dai testi RI (della KGM), ER e Torelli.
2.6. Col sesto motivo lamentano una reformatio in peius operata dalla sentenza - esclusa la d'appello, dovuta al fatto che il giudice di secondo grado continuazione criminosa è partito dalla pena base di anni tre e mesi sei di - reclusione, ridotta ad anni due e mesi quattro di reclusione per la concessione di attenuanti generiche prevalenti, laddove il giudice di primo grado era partito dalla pena base di anni tre di reclusione.
3. Con "memoria difensiva" depositata nella cancelleria di questa Corte il 6/10/2017 i difensori di RI hanno chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 216 e 223 della legge fallimentare nella parte in cui prevedono pene accessorie in misura fissa, per violazione degli artt. 3-4-27-41- 117 della Costituzione. Richiamano l'ordinanza della Sezione Prima di questa Corte del 6 luglio 2017 che ha nuovamente rimesso alla giudice della leggi la questione di costituzionalità degli articoli sopra richiamati. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile nella parte concernente il giudizio di responsabilità (in pratica, per tutti i motivi dall'1 al 5), perché completamente eccentrico rispetto al decisum.
1.RI è stato condannato, con doppia conforme, perché, operando quale amministratore delegato della DA spa, si appropriò di € 429.000 e di € 50.000, sottratte alle casse sociali. Infatti, fece in modo che due assegni bancari fossero emessi dalla DA spa a suo favore, per complessivi euro 429.000, e li versò su propri conti correnti, facendo delle somme suddette un uso personale. Inoltre, versò su proprio conto corrente anche un ulteriore assegno di € 50.000, anch'esso proveniente dalla DA spa, e ne utilizzò l'importo per propri fini. Tanto è stato accertato dalla Guardia di Finanza, che ha avuto la possibilità di ricostruire esattamente il corso degli assegni e di accertare quale uso fu fatto delle somme ad essi relative. L'appropriazione della somma di € 429.000 è stata confessata, ad abundantiam, dallo stesso imputato nel corso dell'interrogatorio del 13 maggio 2015. Tanto concreta, indiscutibilmente, una ipotesi di bancarotta fraudolenta, posto che denaro, certamente appartenente alla società fallita (la 5 ои circostanza non è contestata), finì nei conti dell'imputato e fu da lui speso per fini personali (anche tali circostanze non sono state mai contestate).
2. A fronte di tali evidenze non hanno nessuna rilevanza le deduzioni difensive, sopra passate in rassegna, perché: a) non costituisce motivo di nullità una diversa ricostruzione della vicenda specie se attinente a circostanze irrilevanti per la risoluzione della re iudicanda da parte dei giudici di primo e secondo - grado;
b) il fatto che RI avesse "regolarmente" informato gli altri membri del Consiglio di Amministrazione circa l'attività svolta "a favore della società" non tocca minimamente l'oggetto di questo giudizio, che attiene alla distrazione di parte del patrimonio sociale e non all'adempimento degli obblighi informativi gravanti sull'amministratore; c) nulla è dato sapere circa le ragioni che avrebbero orientato le decisioni del curatore in ordine alle iniziative da intraprendere contro l'amministratore infedele (ammesso che abbiano rilevanza - sotto il profilo che qui interessa - le opinioni e le iniziative del curatore); d) correttamente è stata negata ogni rilevanza all'esistenza (o meno) di un contratto tra la DA spa e la Aviation World Service, ovvero tra la DA spa e la Promozione Turistica Calabrese, giacché i punti decisivi sono altri: quello relativo al passaggio delle somme dai conti bancari della DA a quelli dell'imputato e dell'uso che è stato fatto delle somme suddette. Su tali punti le conclusioni del giudicante (secondo cui l'imputato usò per fini personali le somme in questione) sono ineccepibili e nemmeno intaccate dagli argomenti difensivi, atteso che poggiano su accertamenti della polizia giudiziaria e sulle confessioni dell'imputato, fantasiosamente sminuiti nella loro valenza dimostrativa - dai difensori di quest'ultimo; e) non ha nessun rilievo sapere se la A.W.S. e la P.T.C. ricevettero, poi, quanto di loro spettanza (ammesso pure che avessero maturato crediti verso al DA spa), giacché è certo che non furono soddisfatti dall'imputato (beninteso: con soldi dell'imputato), in quanto nemmeno RI o i suoi difensori lo asseriscono (meno che mai può dirsi che lo abbiano provato al giudice di merito). Per lo stesso motivo appare del tutto legittima la decisione della Corte d'appello di negare la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'esame di BR ST.
3. Del tutto legittimamente sono state utilizzate le dichiarazioni rese dall'imputato al Pubblico Ministero. La lettura della sentenza dimostra ampiamente che la Corte d'appello le ha poste a suffragio della contestazione di cui al capo B) e non anche di quella di cui al capo C) (per la quale sono stati considerati decisivi gli accertamento della Guardia di Finanza). Non è dato comprendere, e non è stato spiegato, quale sia la parte delle dichiarazioni, favorevoli all'imputato, trascurate dal giudicante, atteso che non ridonderebbe a 6 ои suo favore il fatto che la A.W.S. e la P.T.C. siano stati poi pagati dalla DA spa (ma non con i soldi dell'imputato). Solamente assertiva, e priva di concludenza (per quanto è stato ampiamente detto), è l'affermazione difensiva che le confessioni siano state rese in una situazione "difficile".
4. La violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. è palesemente insussistente, in quanto RI è stato condannato proprio per quanto gli era stato contestato: l'aver utilizzato per scopi personali denaro della società amministrata;
soldi da lui introitati col pretesto di dover soddisfare debiti sociali.
5. Manifestamente insussistente è la reformatio in peius lamentata, in quanto RI era stato condannato, in primo grado, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, così determinata: pena base, anni tre e mesi nove di reclusione, ridotta come sopra per la concessione di circostanze attenuanti generiche (giudicate prevalenti sulle aggravanti contestate). In appello, esclusa, per il capo C), l'aggravante del danno di rilevante entità, la pena base è stata ridotta ad anni tre e mesi sei di reclusione, ulteriormente ridotta ad anni due e mesi quattro di reclusione per l'operatività delle circostanze attenuanti generiche (anche in questo caso giudicate prevalenti sulle residue aggravanti). E' evidente che nessun aggravio vi è stato nella condizione dell'imputato (l'errore difensivo consiste nell'aver ritenuto applicata, in primo grado, la pena di anni tre di reclusione).
6. Inammissibile è anche la questione di legittimità costituzionale degli artt. 216 e 223 della legge fallimentare - sollevata dal difensore dell'imputato - nella parte in cui prevedono pene accessorie in misura fissa, per violazione degli artt. 3-4- 27-41-117 della Costituzione. Va premesso che non sono note a questo Collegio le motivazione dell'ordinanza adottata dalla sezione prima di questa Corte in data 6 luglio 2017 (sicché non è possibile confrontarsi con essa) e che, come lo stesso ricorrente ha ricordato, la questione è già stata portata - in un passato recente alla cognizione del giudice delle leggi sia dalla Corte di appello di - Trieste con ordinanza del 20 gennaio 2011 che da questa stessa Corte con ordinanza del 21 aprile 2011 e che la stessa è stata dichiarata inammissibile dalla Consulta con sentenza n. 134 del 21 maggio 2012. E' poi vero come - sottolineato dal ricorrente che la soluzione data alla questione dall'organo competente è dipesa dal petitum formulato dai rimettenti (una pronuncia additiva che rendesse applicabile l'art. 37 cod. pen.): pronuncia che la Corte non ha ritenuto di poter emettere perché, si legge in sentenza, "sono inammissibili le questioni di costituzionalità relative a materie riservate alla discrezionalità del legislatore e che si risolvono in una richiesta di pronuncia additiva a contenuto ли 7 non costituzionalmente obbligato". E' dato di fatto, però, che la Corte Costituzionale pur auspicando una riforma delle pene accessorie nel loro - complesso (e non solo di quelle previste dalla legislazione fallimentare) - non ha inteso cogliere l'occasione per estendere l'indagine alla "pura" costituzionalità delle norme denunciate, come pure era in suo potere fare (e come ha fatto - concretamente - in molteplici occasioni), sul presupposto, implicito, che gli artt. 216 e 223 della legge fallimentare non contrastano con le norme costituzionali richiamate. Non può essere condivisa, infatti, l'opinione del ricorrente, per il quale la pronuncia sopra richiamata conterrebbe un "monito", rivolto dalla Corte al legislatore, affinché si affretti ad adeguare la disciplina delle pene accessorie ai principi della Costituzione repubblicana (con i quali - si assume quelle norme contrasterebbero), dal momento che a prescindere dal tenore letterale delle espressioni utilizzate nella sentenza del 2012 costituisce orientamento - consolidato del giudice costituzionale che la rigidità del sistema sanzionatorio collide col "volto costituzionale" dell'illecito penale allorché concerna le pene fisse nel loro complesso e non anche i "trattamenti sanzionatori che coniughino articolazioni rigide ed articolazioni elastiche, in maniera da lasciare comunque adeguati spazi alla discrezionalità del giudice, ai fini dell'adeguamento della risposta punitiva alle singole fattispecie concrete" (così, Corte Cost.., ordinanza n. 91 del 2008, che ribadisce principi già affermati nelle sentenze n. 188 dell'8 novembre 1982 e n. 50 del 2 aprile 1980, che hanno ritenute legittime costituzionalmente previsioni di pene pecuniarie fisse, anche di importo elevato, congiunte a pene detentive variabili). Tanto, senza considerare che, per giurisprudenza costante del giudice delle leggi, la scelta e la quantificazione delle sanzioni per i singoli fatti punibili rientra nella discrezionalità del legislatore, il cui esercizio è censurabile solo nel caso di manifesta irragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 22 del 2007, n. 394 del 2006 e n. 144 del 2005): irragionevolezza che non è dato ravvisare a fronte di reati che, anche in astratto, sono considerati gravi dal legislatore, come dimostrato dalla cornice edittale minima e massima - ad essi riferibile. Non può essere dato corso, pertanto, alla richiesta di sospensione del processo, avanzata dal ricorrente, né alla richiesta, pure da lui formulata, di investire nuovamente della questione la Corte Costituzionale.
7. Consegue a tanto che il ricorso, manifestamente infondato sotto ogni profilo, deve essere dichiarato inammissibile. Ciò comporta che non può essere dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo C), atteso che l'inammissibilità del ricorso non ha consentito l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Cass., SU, n. 32 del 2000, De 8 ли Luca). Il ricorrente deve essere condannato, pertanto, al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione - della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite AR ER, RÀ CE quale legale rappresentante della Surgel Ionica srl, ZZ UI, ZZ ME e AR LL, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, che liquida in euro 3.000, otre accessori di legge. Così deciso il 26/10/2017 Presidente Il Consigliere Estensore (Antonio Se Re Hose Depositato in Cancelleria Roma, li 14.8 DIC 2017 Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Odina Odilia GALLIANO 9