Sentenza 14 marzo 2001
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, ex art. 111 Cost., nei confronti del decreto con il quale il tribunale respinga la richiesta del fallito di ottenere il sussidio alimentare di cui all'art. 47 legge fall., trattandosi di provvedimento inidoneo a pregiudicare definitivamente ed irreversibilmente la posizione del ricorrente (essendo la relativa istanza legittimamente reiterabile), e soggetto al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale non è chiamato a risolvere una controversia su diritti soggettivi (non attribuendo il citato art. 47 al fallito alcun diritto soggettivo agli alimenti) cui sia ricollegabile un effetto di diritto sostanziale insuscettibile di riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3664 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SA ST, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA FARNESINA 5, presso l'avvocato CASTRO C., rappresentata e difesa dagli avvocati D'AMORE EMILIO e PERILLO GERARDO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO KRUIS TRADING Srl;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di BOLOGNA, depositato l'01/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2000 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
ST ND, dichiarata fallita, richiese al giudice delegato l'attribuzione di un assegno alimentare, ai sensi dell'art. 47 l.f.. Con decreto in data 20/01/1999 detto giudice rigettò l'istanza.
Il Tribunale di Bologna, con decreto del 1^/04/1999, rigettò il reclamo proposto dalla ND ai sensi dell'art. 26 l.f.. Osservò il tribunale a) che la concessione del contributo alimentare previsto dall'art. 47 l.f. presupponeva l'impossibilità del fallito di trarre mezzi di sussistenza dall'adempimento da parte delle persone obbligate agli alimenti ex art. 433 c.c.; b) che nel caso di specie non si ravvisavano gli estremi per la concessione del beneficio, dal momento che l'istante non aveva fornito elemento alcuno sia in ordine alla propria incapacità lavorativa, sia in ordine all'inesistenza, o alla preventiva escussione ovvero alla effettiva incapienza, di soggetti obbligati alla prestazione alimentare;
c) che la valutazione bilanciata, comparativa, degli interessi della fallita e di quello dei creditori induceva a ritenere insussistenti le condizioni per far luogo alla concessione del beneficio.
Avverso tale decreto la ND ha proposto ricorso per cassazione.
La curatela del fallimento non ha svolto alcuna attività difensiva.
Motivi della decisione
In considerazione di ciò che l'istanza del fallito per la concessione del sussidio alimentare dà luogo ad un procedimento endofallimentare che si svolge secondo le norme degli artt. 25 e 26 l.f. (provvedimento del giudice delegato nella forma del decreto, reclamabile al tribunale ex art. 26; difetto di previsione espressa di un'ulteriore mezzo d'impugnazione del decreto emesso sul reclamo), il mezzo proposto si identifica nel ricorso straordinario previsto dall'art.111 della Costituzione. Il ricorso è articolato in più motivi.
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 51 e 52 c.p.c. prospettando un "vizio insanabile" del provvedimento impugnato per ciò che alla deliberazione dello stesso aveva concorso, quale componente del Collegio giudicante, lo stesso giudice delegato che aveva emesso il decreto avverso il quale il reclamo era stato proposto.
Il secondo motivo attraverso la denuncia della violazione dell'art. 47 l.f. in relazione all'art. 433 C.C. nonché del vizio di contraddittorietà della motivazione e censurando l'interpretazione delle norme data dal tribunale, svolge la tesi secondo la quale "la concessione del sussidio a titolo di alimenti richiede soltanto che al fallito vengano a mancare i mezzi di sussistenza". I motivi ulteriori, dal terzo all'ottavo, denunciano la contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione degli elementi di fatto tenuti dal tribunale a base della decisione. Il ricorso è inammissibile.
Secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, i provvedimenti emessi in forma diversa dalla sentenza (ordinanza, decreto), contro i quali non sia dato rimedio processuale alcuno, sono impugnabili per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, purché, oltre ad incidere su posizioni di diritto soggettivo della parte, abbiano natura di provvedimenti decisori, idonei a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale.
Il decreto ora impugnato non ha tali caratteri perché nemmeno è idoneo a pregiudicare in via definitiva, ed irreversibilmente, come si vedrà, le aspettative della ricorrente, e in genere del debitore fallito in relazione al sussidio di cui all'art. 47 l.f.. Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, risalente alle pronunce n. 2070 del 1959, n. 1589 del 1962, e ancora confermato con le più recenti sentenze n. 7564 del 1996, e sul quale si registra il consenso della dottrina specialistica, la posizione del fallito, rispetto alla concessione del sussidio alimentare ex art. 47 l.f., non è di diritto soggettivo, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice delegato la concessione stessa, così come anche di stabilirne l'entità e la durata nel tempo. Si ritiene che in tal senso deponga il testo dell'art. 47 comma 1^ l.f., norma che, in tutta evidenza, non appresta in via diretta ed immediata una tutela all'interesse del fallito, e, può aggiungersi, nemmeno tale interesse fa oggetto di una considerazione prioritaria. Sembra indiscutibile, invero, che nel provvedere sull'istanza del fallito il giudice delegato debba tener conto dell'interesse dei creditori, verosimilmente contrari al depauperamento della massa attiva;
ciò si ricava dalla norma stessa perché è implicito nella prescrizione che sull'istanza del fallito sia richiesto il parere del comitato dei creditori.
Depone ancora in tal senso, con non poca forza argomentativa, il rilievo che, tenendo conto del necessario coordinamento che l'interprete deve stabilire tra l'art. 47 l.f. e il disposto degli artt. 433 e 438 c.c. (alimenti in favore di chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento), seppur nella norma dell'art. 47 l.f. detto coordinamento non è reso manifesto expressim, appare assai arduo configurare un diritto del fallito al sussidio a titolo di alimenti, come derivabile dalla norma stessa. Non può ignorarsi, infatti, la necessità del coordinamento tra le suddette disposizioni sicché ben può riconoscersi un fondamento logico alla norma della legge fallimentare, quando sia interpretata - come il testo impone - nel senso in cui essa escluda che il coinvolgimento dei creditori nella sopravvenuta situazione (mancanza dei mezzi di sussistenza) del debitore fallito assuma la consistenza di un obbligo, cui corrisponda un diritto del debitore stesso;
e. ancora, nel senso che dalla norma stessa sia presupposta la possibilità del fallito di trarre i mezzi di sussistenza dall'intervento dei soggetti obbligati agli alimenti, a norma della legge civile generale. E dunque l'aspettativa del fallito ad un sussidio alimentare non è configurata come diritto soggettivo perfetto perché tale diritto già rinviene allo stesso debitore, s'intende non in tale sua qualità, dal sistema del codice civile. Una recente pronuncia di questa Corte - la sentenza n. 3518 del 1999 - si è discostata dal tradizionale orientamento dinanzi richiamato perché, muovendo dal rilievo della verosimile consapevolezza del Legislatore - verosimile per il solo fatto che un potere di attribuire il sussidio è pur sempre dato al giudice delegato - che "sovente, il fallimento determina per il fallito e per la sua famiglia una situazione di indigenza tale da minarne le esigenze vitali", ha considerato contraddittorio con tale consapevolezza che "la concessione del sussidio resti affidata ad una graziosa elargizione dell'ufficio fallimentare". Tuttavia il Collegio, prendendo atto di tale decisone, ritiene di dover ancora una volta confermare l'orientamento tradizionale. Ed invero, quella manifesta contraddittorietà che emergerebbe, in tesi, dall'avere il Legislatore, nella stessa norma, da una parte tenuto in considerazione la situazione di indigenza in cui il fallito e la sua famiglia vengano a trovarsi dopo il fallimento, facendosi carico di apprestare un possibile rimedio alle conseguenti esigenze di sostentamento dello stesso fallito, e dall'altra nell'aver rimesso la concessione del sussidio alla discrezionalità del giudice delegato (e degli altri organi della procedura) è destinata a scomparire dalle preoccupazioni dell'interprete sol che si ravvisi esistente, se pur non espressa dall'art. 47 l.f., quella connessione delle norma con le altre del codice civile, nel senso, dinanzi ricordato, che la prima presuppone che alla suddetta situazione di indigenza il debitore fallito debba porre rimedio attraverso l'intervento degli obbligati alla prestazione degli alimenti. La concessione del sussidio, allora, più che apparire come una "graziosa elargizione", qualificazione davvero non accettabile e peraltro contrastante anche con una corretta configurazione del potere discrezionale o della discrezionalità, potrà comunque trovare il suo fondamento, come in dottrina si riconosce, nella suddetta preoccupazione del Legislatore.
Non poche perplessità suscita poi il richiamo al principio solidaristico allorché detto principio debba essere assunto a criterio interpretativo di una disposizione facente parte di un complesso normativo, quale la legge fallimentare, ispirato alla prioritaria tutela dei creditori. Nemmeno si comprenderebbe che detto principio della radicare un diritto soggettivo del debitore nell'ambito della legge fallimentare, laddove esso già può essere individuato come il fondamento, presente nell'ordinamento anche nel tempo anteriore alla Costituzione, delle norme degli artt. 433 e 438 c.c., sulla base delle quali lo stesso debitore può trarre tutela alla sua condizione di indigenza.
Altre perplessità sembrano emergere dalla costruzione dell'affermato diritto del fallito agli alimenti come "azionabile" in presenza di due presupposti condizionanti, il primo dei quali, però, è già stato considerato come il fondamento per così dire etico della situazione giuridica del debitore fallito, mentre il secondo - individuato nella "esistenza nella massa attiva di disponibilità economiche sufficienti per far fronte al pagamento del sussidio" - finisce per vanificare in concreto il diritto che si vuol riconoscere in capo al fallito.
Per di più la massa attiva del fallimento è destinata, istituzionalmente, al soddisfacimento dei creditori sicché appare arduo e difficile ricercare in essa - già in astratto e concettualmente - un'eccedenza di disponibilità economiche attraverso le quali "far fronte al pagamento del sussidio". E dunque, se la concessione del sussidio deve fondarsi sulla compatibilità, ossia su un potere e su una valutazione, l'uno e l'altra a carattere discrezionale, di "disponibilità sufficiente", sembra al Collegio che sia più corretto farvi corrispondere una situazione soggettiva di interesse legittimo - che la dottrina civilistica, com'è noto, configura come una situazione di vantaggio in vista di un risultato favorevole, certamente qualificata dalla rilevanza dell'interesse materiale, ma alla quale corrisponde, in una relazione di complementarità, una contrapposta posizione, del soggetto dal quale il soddisfacimento dell'interesse dipende, caratterizzata, appunto, dalla discrezionalità - piuttosto che un diritto soggettivo. Può dunque confermarsi l'opinione tradizionale che la norma dell'art. 47 l.f. non attribuisce al fallito un diritto soggettivo (pretesa giuridica) al sussidio alimentare - sia pure condizionato, nella sua "azionabilità" concreta, dai due presupposti che la sentenza n. 3518 del 1999 ha individuato. A tale diritto, con il contenuto di pretesa giuridica, dovrebbe poi intendersi correlato un obbligo e questo non potrebbe ricadere che sulla massa, come un debito a carico della stessa: il che rende ancora più evidente la difficoltà di configurare, sulla base della norma dell'art. 47 l.f., la posizione soggettiva del fallito in termini di diritto e di accogliere la conseguente costruzione giuridica.
Tali considerazioni circa la natura giuridica della situazione soggettiva del fallito rispetto al sussidio alimentare previsto dall'art.47 l.f. non esauriscono il novero delle argomentazioni idonee a sorreggere il convincimento di inammissibilità, nella materia, del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Rileva, infatti, e ancora decisivamente, in senso contrario alla decisorietà del provvedimento del giudice, la circostanza che, quale che sia la detta posizione giuridica del fallito rispetto al sussidio alimentare di cui all'art. 47 l.f., l'istanza per la concessione è sempre reiterabile e che le stesse condizioni per la concessione possono in un momento mancare e in un altro verificarsi, appunto secondo la valutazione discrezionale del giudice delegato, che è valutazione bilanciata, anche nel tempo, di contrapposti interessi (del debitore fallito e dei creditori).
In definitiva, nella materia, Il giudice delegato non è chiamato ne' a provvedere su diritti ne' a risolvere una controversia su diritti soggettivi e il suo provvedimento sull'istanza del fallito non è tale che ad esso possano essere ricollegati effetti di diritto sostanziale, con il pregiudizio della irreversibilità in difetto di mezzi di riesame (v. anche sul punto specifico, la già richiamata pronuncia n. 7564 del 1996 di questa Corte). Resta, dunque, per le ragioni dinanzi spiegate,
l'inammissibilità del ricorso.
La circostanza che il decreto ora impugnato sia censurato anche - con il primo motivo - sotto il profilo della supposta irregolare costituzione del collegio giudicante non spiega influenza alcuna sull'inammissibilità del ricorso giacché mentre le ragioni della inammissibilità risiedono nella natura e nel contenuto del provvedimento impugnato, precludendone in limine l'esame, il vizio dedotto sarebbe idoneo a produrre effetti, qualora se ne ravvisasse l'effettiva sussistenza, sul solo piano processuale, ma non anche effetti di diritto sostanziale che possano reagire sul contenuto e sulla natura del provvedimento.
L'esame dei motivi proposti resta conseguentemente precluso. Non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio di cassazione perché la curatela del fallimento non ha svolto attività processuale di sorta.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2001