Sentenza 13 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2001, n. 5582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5582 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 1 5582 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION Oggetto Lavoro Composta dagli Ili.mi Sigy Ti Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente R.G.N. 3870/98 Cron..12130 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 30/01/01 Dott. Pasquale PICONE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA 300 per diritti sul ricorso proposto da: 13 APR. 2001 MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, CANCELLERIA presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
VIGILANTE TERESA, OLIVERIO ADELINA, IAQUINTA TERESA;
- intimate avverso la sentenza n. 297/97 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 07/03/97 R.G.N. 1628/96; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 502 udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Guido -1- VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Antonio BONAJUTO rigetto del ricorso. 0 -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per il SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 27 aprile 1994, GI TE premesso che il Ministero aveva tardivamente erogato in suo favore i ratei relativi alla prestazione a lei corrisposta quale invalida civile;
che su dette somme andavano corrisposti la rivalutazione e gli interessi legali a far data dal 121 giorno successivo all'insorgenza del diritto e sino al soddisfo, chiedeva al Pretore di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell'interno al pagamento della somma pretesa a tale titolo, oltre interessi e Gunste Veden: rivalutazione. Dopo la costituzione del Ministero e dopo che alla suddetta causa venivano riunite le altre, introdotte da ER IN e NT TE con analoghe domande, il Pretore con sentenza del 28 febbraio 1986 accoglieva le domande dei ricorrenti. Su gravame del Ministero, il Tribunale di Catanzaro con sentenza del 7 marzo 1997, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava il Ministero dell'interno al pagamento in favore di ER IN degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui ratei di indennità di accompagnamento maturati al 31 dicembre 1991 e dei soli interessi sui 1 ratei maturati successivamente alla predetta data. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale -osservava per la parte che ancora interessa in questa sede - che l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dal Ministero non era fondata risultando incontestato che la prestazione era stata erogata in favore della GI in data 28 dicembre 1991, in favore della ER in data 28 luglio 1993, e nei confronti della NT in data 28 ottobre 1989, mentre i ricorsi introduttivi del giudizio, interruttivi della prescrizione, erano stati notificati al Ministero dell'Interno rispettivamente quido Volu in data 8 luglio 1996 per la prima, ed in data 11 luglio 1994 per le altre. Ed invero, fino al momento della liquidazione del beneficio previdenziale, riconosciuto in via amministrativa, il destinatario non può ritenere verificato,dello stesso relativamente al credito per rivalutazione e/o alcun inadempimento da interessi, parte dell'amministrazione, atteso che sino al suddetto momento è nell'impossibilità legale di far valere il proprio diritto al conseguimento degli interessi e della rivalutazione non potendo, appunto, prima di tale momento lamentare alcun inadempimento in ordine a tale ulteriore specifico credito. 2 Avverso tale sentenza il Ministero propone ricorso per cassazione, fondato su un unico articolato motivo. GI ER, ER IN e NT TE non si sono costituiti in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il Ministero deduce violazione degli artt. 2935 c.c., 443 1 comma c.p.c., e art. 7 legge 11 luglio 1973 n. 533 in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c.,nonchè omessa ° insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. In particolare sostiene il ricorrente che previdenziale l'ente erogatore della prestazione M sia per il GU incorre in mora ex art. 7 1. n. 533/1973 capitale che per gli interessi e rivalutazione monetaria dovuti - dal 121 giorno successivo alla amministrativa, e che l'art. 443 c.p.c., domanda dall'altra parte, pone come condizione di procedibilità alla relativa domanda giudiziale il decorso dei termini fissati per il compimento dei procedimenti amministrativi, o comunque di 180 giorni 1 dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo. 薯 Non era, pertanto, condivisibile l'assunto che, prima della liquidazione dei ratei, il beneficiario non possa far valere il proprio diritto, riconoscendogli la legge espressamente un diritto di 3 azione giudiziaria a partire dal 180 giorno dalla domanda, con estensione di detta azionabilità anche agli interessi e rivalutazione monetaria che già dal 121 giorno hanno cominciato a maturare. La prescrizione inoltre non poteva considerarsi interrotta dal pagamento del solo credito capitale, che è un atto non negoziale e, quindi, non idoneo ad assumere il valore di riconoscimento di debito e che potrebbe tutt'al più assumere portata di riconoscimento del diritto "solamente nei limiti del riconosciuto e quindi del solo credito capitale". Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato. Gundeld Questa Corte ha più volte statuito che la prescrizione decennale del credito avente ad oggetto la rivalutazione e gli interessi legali sui ratei corrisposti in ritardo di una prestazione assistenziale dovuta agli invalidi civili (prescrizione decennale da applicarsi in mancanza di liquidità del credito per il non completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa, operando di contro per i ratei liquidati la prescrizione quinquennale) decorre, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento 4 ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 c.c., salvo che l'ente erogatore abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori (cfr. in tali sensi ex plurimis: Cass. 8 aprile 1999 n. 3437). Orbene, nella fattispecie in esame il Tribunale, con una motivazione congrua e corretta sul piano giuridico perchè in linea con il suddetto principio, enunciato dai giudici di legittimità, ha ritenuto infondata Gundode l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dal Ministero, indicando, dapprima, il momento iniziale di detta decorrenza e evidenziando, poi, la data di presentazione della domanda giudiziaria, intervenuta entro il decennio dalla erogazione della prestazione in relazione alla quale si rivendica il diritto alla rivalutazione ed agli interessi. A fronte di tale decisione il Ministero si è limitato a riproporre l'eccezione di prescrizione senza censurare in maniera specifica e con argomentazioni condivisibili sul piano giuridico i motivi che sorreggono la decisione stessa. Per non essersi costituite in giudizio GI 5 TE, ER IN e NT TE, nessuna statuizione può essere emessa in relazione alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2001. Guests Vide M. A n ita IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Salle IL CANCELLIERE/ Depositato in Cancelleria 1.3.APR. 2001 IL CANCELLIERE 3 3 0 5 1 . . A S T I N S R D A A 3 , ' T 7 , O L - L L A 8 L E S - E O D 1 P B 1 I S I S I D N E N E G G A S T O G I S E A A O L D P O E T M A , I T L I O L A R R I E D T D S D I E T G O E N R E S E 6