Sentenza 9 marzo 1998
Massime • 1
Le opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile sono soggette solo a denuncia di inizio attività, la cui omissione è sanzionata, ai sensi dell'art. 4, comma tredici, della legge 23 dicembre 1996 n.662, solo in via amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/03/1998, n. 4746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4746 |
| Data del deposito : | 9 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. GENNARO TRIDICO Presidente del 9 marzo 1998
Dott. ALDO RIZZO Consigliere SENTENZA
Dott. ALDO GRASSI Consigliere N.817
Dott. FERDINANDO IMPOSIMATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO GRILLO Consigliere N. 16081/94
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ER LI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 28 Settembre '93;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. V. Geraci, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, in quanto infondato;
Udito l'Avv. Vincenzo Crupi, difensore del ricorrente LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Osserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Roma in data 30/XI/'92 LI MA veniva assolto, perché il fatto non costituisce reato, dalla contravvenzione prevista dallo art. 20 lett. b) L. 28/02/'85, n. 47, che gli era stata contestata per avere, quale legale rappresentante della "INCOMAT COMPANY s.r.l.", realizzato nei locali di Via Nicotera n. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 e 27, in Roma, rifacimenti e tramezzature in muratura, impianti tecno-sanitari e di coibentazione termica ed acustica, con cambio di destinazione d'uso degli stessi da negozio e magazzino a circolo privato per attività culturali e di spettacolo, senza concessione edilizia, come accertato il 16/I/'92.
Affermava, fra l'altro, il Pretore:
a) essere in atti provato, anche per ammissione dello stesso imputato, che costui, come legale rappresentante della detta società, aveva preso in affitto, dalla "DI.AL. S.p.a." o i locali sopra indicati, censiti nel N.C.E.U. a fl. 40, part. 52, zona censuaria 3, cat. Cl, già utilizzati come deposito e magazzino e, senza concessione edilizia, vi aveva effettuato lavori interni consistenti in demolizione e ricostruzione di tramezzature, installazione di impianti tecnico-sanitari e di coibentazione termoacustica, al fine -confessato ed evidente- di destinarli a circolo privato per attività culturali e di spettacolo;
b) che secondo il P.R.G. del Comune di Roma l'originaria destinazione d'uso dei locali in questione apparteneva ad un ambito diverso da quello della nuova destinazione d'uso che avrebbe comportato anche un mutamento urbanistico;
c) che il cambio della destinazione d'uso di un immobile abbisogna di concessione edilizia solo se effettuato mediante opere edili e poiché queste, nel caso in specie, erano ancora in corso di realizzazione e non potevano dirsi univocamente dirette -allo stato- alla destinazione dei locali a circolo privato per attività culturali e di spettacolo, essendo ben compatibili con una destinazione commerciale di essi, il mutamento della loro destinazione d'uso non era perfezionato ancora, sicché il fatto non costituiva reato non essendo neppure possibile configurare, in materia contravvenzionale, la figura del tentativo;
d) che comunque era da escludere l'elemento psicologico del reato contestato al MA, dovendo il fatto ritenersi commesso per ignoranza inevitabile della legge penale, stante la incertezza legislativa e giurisprudenziale in materia di "permessi" per il mutamento della destinazione d'uso di un immobile.
Contro tale decisione il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Roma proponeva appello per chiedere l'affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.
La Corte di Appello di Roma con sentenza del 28/IX/'93, in riforma della decisione impugnata, dichiarava il MA colpevole del reato contestatogli e, col riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena, sospesa, di 1 mese d'arresto e L.
7.000.000 d'ammenda, fra lo altro rilevando:
a) che il Comune di Roma, dando attuazione ai principi fissati con la legge urbanistica, aveva -con delibera della Giunta Municipale numero 3918 del 15/VI/'88, trasmessa allo Assessorato Regionale del Lazio con nota del 5/X/'89- mutato la disciplina delle destinazioni d'uso degli immobili, cosi raggruppandole in cinque grandi categorie e disponendo che le variazioni all'interno della categoria potevano avvenire a seguito di autorizzazione, mentre quelle in ambiti diversi abbisognavano di concessione edilizia;
b) che tale delibera era esecutiva, pur in mancanza di formale approvazione da parte della Regione, in quanto ai sensi dell'art. 25 co. 3 e 4 L. 47/'85, questa avrebbe dovuto comunicare al Comune le proprie determinazioni al riguardo entro 120 giorni, scaduti i quali essa era da considerarsi approvata;
c) che nel caso di specie, avendo l'imputato eseguito opere edili miranti alla trasformazione dei locali, presi in affitto, da magazzino e deposito per uso commerciale -cat. 4 lett. c)- a circolo privato per fini di cultura e spettacolo -cat. 2 lett. h)-, la concessione edilizia era necessaria ed il reato di cui in rubrica doveva ritenersi esistente, dal punto di vista oggettivo, perché la natura delle opere, fra cui la coibentazione termoacustica dei locali, uno spazio per le rappresentazioni, i camerini per gli attori e le uscite di sicurezza, era tale che la trasformazione dello immobile ad attività di spettacolo era da considerarsi già in atto, in modo irreversibile;
d) che anche l'elemento psicologico del reato era da considerarsi presente nell'imputato, tenuto conto che egli non ignorava le norme vigenti in materia, era assistito da un professionista esperto, che poi ha chiesto la concessione in sanatoria e che non esistono, in ordine alla legislazione applicabile, interpretazioni discordanti ne' in dottrina, ne' in giurisprudenza.
Avverso la sentenza di appello il MA ha prop9sto tempestivo ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente:
a) che secondo la delibera del Comune di Roma n. 296 del 30/V/'78 la categoria "circolo privato" da destinare a scopi di culto, cultura, spettacolo, tempo libero e sport, sarebbe omogenea a quella commerciale, tanto che le attività relative debbono svolgersi in immobili con categoria catastale C1;
b) che in virtù della L. 28/02/'85, n. 47, il mutamento di destinazione d'uso di immobili non avrebbe rilievo penale, ma solo amministrativo, a meno che non comporti modifica alla sagoma o al prospetto dell'edificio, aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, casi nei quali è necessaria autorizzazione sindacale o concessione edilizia;
c) che nel caso in esame i lavori eseguiti nei locali di che trattasi non avevano comportato alcuna di dette modifiche o aumenti, sicché il previsto cambio di destinazione d'uso di essi non sarebbe penalmente sanzionabile;
d) in subordine, che il fatto -se ritenuto penalmente rilevante- sarebbe stato commesso per ignoranza inevitabile della legge penale, in materia confusa e poco chiara ed in assoluta buona fede, tanto che egli aveva preso in locazione gli immobili per il canone annuo di 84.000.000 e chiesto agli organi competenti le autorizzazioni necessarie per lo esercizio delle attività in essi previste. Avendo il MA proposto, nelle more della definizione del processo, istanza per il rilascio della concessione in sanatoria a seguito del condono edilizio di cui all'art. 39 L. 23/XII/'94, n. 724, il procedimento è stato sospeso da questa Corte con ordinanze del 22/02/'94, del 18/I/'95 e del 13/VII/'95, fino a quando il Comune di Roma con nota in data 3/IX/'97 ha comunicato che la somma di denaro [L. 5.000.000] versata dal MA quale legale rappresentante della "INCOMAT COMPANY s.r.l." a titolo d'oblazione autoliquidata è congrua;
che con precedente provvedimento n. 24609 emesso il 5/III/197 a seguito di dissenso espresso dalla "DI.AL. S.p.a.", società proprietaria dei locali in questione, la istanza di rilascio della detta concessione era stata respinta per mancanza dei presupposti di legge e che, tuttavia, la pratica relativa era ancora in corso di istruttoria.
Con memorie presentate a norma dello art. 90 c.p.p. il 2 Febbraio e 5 Luglio '95 ed il 27 Febbraio '98, SE SI amministratore del Condominio di via Ciro Menotti n. 4, Roma, di cui fanno parte i locali oggetto dei lavori in questione, ha -quale persona offesa, nella qualita', dal reato del quale il MA e' imputato- sostenuto:
a) l'inapplicabilità, al caso in esame, della sanatoria prevista dallo art. 39 L. 724/'94, perché la modificazione di uso dei locali comporterebbe limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime, per lo aggravio di incidenza che si avrebbe sugli "standards" urbanistici per i parcheggi che la "INCOMAT COMPANY s.r.l." non potrebbe approntare in numero adeguato al fabbisogno dei frequentatori del circolo privato, non disponendo di terreno ad essi destinabile;
b) che il detto Condominio ha, con atto del 21/III/'94, citato in giudizio la società locataria degli immobili per chiedere la risoluzione del contratto di locazione;
c) che questa Corte Suprema, con sentenza n. 661 in data 1 Marzo/7 Aprile '95, nel rigettare il ricorso proposto dal MA avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma confermativa del sequestro preventivo degli immobili in questione, ha gia' affermato che lo art. 39 co. 2 L. 23/XII/'94, n. 724, esclude l'ammissibilità del condono allorché le opere edilizie creino limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime, come aggravi rilevanti per i parcheggi;
d) che la istanza di condono presentata dallo imputato riguarderebbe solo il piano terra dell'immobile, non anche il seminterrato in cui sono stati realizzati i servizi igienici. Motivi della decisione
Rileva, preliminarmente, la Corte che il fatto del quale il ricorrente è stato dichiarato colpevole in sede di merito non è più previsto dalla legge come reato, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per tale causa, assorbente degli altri motivi di impugnazione proposti.
Infatti,a mente dell'art. 4 co. 7 lett. e) L. 23/XII/196 n. 662, le opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, sono soggette solo a denunzia d'inizio di attività, la cui omissione è, dal co. 13 dello stesso articolo, sanzionata solo in via amministrativa e non penale.
Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che le opere contestate come poste in essere senza concessione edilizia e, dunque, abusivamente sono tutte opere interne che non hanno comportato modifiche ne' della sagoma, ne' dei prospetti dello edificio e non hanno recato pregiudizio alla statica dello immobile.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 28/IX/'93 nei confronti di LI MA, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
Così deciso in Roma, il 9 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 1998