Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11832
CASS
Sentenza 5 agosto 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Poiché il D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, non ha determinato l'estinzione dei preesistenti enti lirici e la costituzione di nuovi soggetti con un vero e proprio trasferimento ai secondi dei rapporti attivi e passivi di cui precedentemente erano titolari i primi, ma ha operato una mera trasformazione dei soggetti preesistenti in un diverso tipo di persona giuridica (fondazione privata invece che ente pubblico), la individuazione, nell'atto di appello, del soggetto preesistente quale destinatario della impugnazione, integra un mero errore di denominazione, inidoneo ad incidere sulla identificazione della parte destinataria della impugnazione e della sua notificazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11832
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11832
    Data del deposito : 5 agosto 2003

    Testo completo