Sentenza 5 agosto 2003
Massime • 1
Poiché il D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, non ha determinato l'estinzione dei preesistenti enti lirici e la costituzione di nuovi soggetti con un vero e proprio trasferimento ai secondi dei rapporti attivi e passivi di cui precedentemente erano titolari i primi, ma ha operato una mera trasformazione dei soggetti preesistenti in un diverso tipo di persona giuridica (fondazione privata invece che ente pubblico), la individuazione, nell'atto di appello, del soggetto preesistente quale destinatario della impugnazione, integra un mero errore di denominazione, inidoneo ad incidere sulla identificazione della parte destinataria della impugnazione e della sua notificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11832 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
E.N.P.A.L.S. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I LAVORATORI dello SPETTACOLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 206, presso lo studio dell'avvocato ANGELO CURTI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar GUIDO BOLOGNESI di ROMA del 13/01/03, rep. 33179;
- ricorrente -
contro
FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 534/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 22/12/99 R.G.N. 320/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato ROSSANA CARDANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, successivamente riuniti, al Pretore di Firenze, la Fondazione Teatro Comunale di Firenze-Maggio Musicale Fiorentino proponeva opposizione contro due ordinanze-ingiunzioni emesse dall'ENPALS per l'omesso versamento di contributi, nonché per l'omessa presentazione di dichiarazioni relative a personale impegnato in determinate mansioni e a compensi erogati a titolo di royalties e riprese televisive.
L'EN resisteva alle opposizioni.
Il Pretore accoglieva le opposizioni con sentenza depositata il 9.7.1999. L'EN proponeva appello davanti al locale Tribunale. Si costituiva in giudizio la predetta Fondazione, eccependo la nullità dell'appello, in quanto proposto e notificato nei confronti dell'Ente Autonomo Teatro Comunale di Firenze, non più esistente dal 23.5.1998, e in subordine chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Il Tribunale dichiarava l'appello inammissibile, in quanto proposto, mediante atto notificato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei confronti di detto Ente autonomo Teatro Comunale di Firenze, non più esistente già prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, a seguito della trasformazione, operata dal d.lgs. 23 aprile 1998 n. 134, degli enti lirici aventi personalità giuridica di diritto pubblico in fondazioni con personalità giuridica di diritto privato. Il giudice d'appello poneva l'accento sul vizio consistente nella notificazione dell'impugnazione nei confronti di un soggetto diverso da quello che aveva partecipato al giudizio di primo grado (e peraltro inesistente), per rilevare l'inesistenza di detta notificazione, per la mancata coincidenza tra il destinatario della notificazione e il destinatario dell'atto di notificare. Infatti a suo avviso nel rito del lavoro, in caso di notificazione del tutto omessa (alla quale sarebbe da equiparare la notificazione qualificabile come inesistente, mancando totalmente la vocatio in ius e la relativa instaurazione del contraddittorio), la sanatoria - sia a seguito della costituzione spontanea dell'appellato, sia a seguito dell'ordine impartito dal collegio all'udienza di discussione - non può che operare ex nunc, con la conseguente non emendabilità dell'atto di appello se tale sanatoria avviene dopo il decorso del termine per impugnare.
Contro questa sentenza l'EN propone ricorso per Cassazione, affidato ad unico motivo. La Fondazione intimata resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 156, 160, 350, 421 1^ comma, e 434-436 c.p.c., degli artt. 1 e 7 c.p.c., unitamente a vizi di motivazione.
Osserva che l'Ente autonomo Teatro Comunale di Firenze non è ne' un soggetto inesistente, ne' un soggetto diverso da quello che ha partecipato al giudizio di primo grado, poiché il d.lgs. 23 aprile 1998 n. 134 ha comportato la mera trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, senza l'estinzione dei soggetti giuridici originali e senza la costituzione di soggetti giuridici nuovi, e che, in ogni caso, nella specie il soggetto è stato adeguatamente identificato nonostante la parziale inesattezza della dizione utilizzata nei giudizi di merito. Non può neanche ritenersi l'inesistenza giuridica della notificazione, poiché è configurabile una mera nullità, in caso di effettuazione della medesima in luogo e a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge ma che abbiano pur sempre qualche riferimento con il destinatario della notificazione medesima. Osserva, inoltre, che, quand'anche la notifica fosse inesistente, la regolare editio actionis da parte dell'EN e la avvenuta costituzione in giudizio della Fondazione Teatro Comunale di Firenze-Maggio Musicale Fiorentino avevano sanato con efficacia ex tunc qualsiasi vizio. Il ricorso è fondato.
È opportuno premettere che, discutendosi della ammissibilità o meno dell'appello, cioè di una questione eminentemente processuale, la Corte è investita con piena cognizione anche dell'accertamento degli elementi di fatto al riguardo rilevanti.
Il d.lgs. 23 aprile 1998 n. 134 non ha determinato l'estinzione dei preesistenti enti lirici e la costituzione di nuovi soggetti con un vero e proprio trasferimento ai secondi dei rapporti attivi e passivi di cui precedentemente erano titolari i primi, ma ha operato una mera trasformazione in un diverso tipo di persona giuridica (fondazione privata invece che ente pubblico) dei soggetti preesistenti (cfr. Cass., Sez. un. 12 novembre 2001 n. 14022), come desumibile sia dalla inequivoca formula impiegata dall'art. 1: "gli enti autonomi lirici (...) sono trasformati in fondazione", sia dalla norma transitoria dell'art. 8, secondo cui fino alla costituzione del primo consiglio di amministrazione della fondazione resta in carica il consiglio di amministrazione precedente (salva la nomina di un commissario straordinario in caso di mancata costituzione del nuovo consiglio entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto), norma la quale conferma la continuità del soggetto giuridico. Sulla base di detti elementi deve riconoscersi che la disposizione dell'art. 1, comma 2, secondo cui la fondazione "subentra" nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, non è tecnicamente precisa.
L'assenza di una molteplicità di soggetti, sia pure su un piano diacronico, rende illogica e priva di giustificazione la tesi secondo cui l'utilizzazione da parte dell'EN, nell'atto di appello, della denominazione dell'"ente" in vigore prima della sua trasformazione in "fondazione" abbia implicato la proposizione e la notificazione dell'impugnazione nei confronti di un soggetto non più esistente, in realtà si è verificato - come giustamente rilevato dall'attuale ricorrente - un mero parziale errore di denominazione, inidoneo ad incidere sulla identificazione della parte destinataria dell'impugnazione e della notificazione (cfr. Cass. 19 marzo 2001 n. 3923). Del resto anche il fatto che l'impugnazione aveva ad oggetto la sentenza pronunciata nei confronti della Fondazione concorreva ad identificare univocamente il soggetto passivo della impugnazione stessa.
Poiché la notificazione dell'impugnazione è avvenuta presso la competente Avvocatura distrettuale, che aveva difeso in primo grado la Fondazione, non è ravvisatale alcuna nullità neanche della notificazione.
Ingiustificatamente, quindi, il giudice a quo non ha ritenuto regolarmente instaurato il giudizio di appello.
Consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altro giudice.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Perugia, che provvedere anche in merito alle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2003