Sentenza 14 luglio 2000
Massime • 1
In tema di colpa professionale del medico, la condotta imprudente del paziente che abbia richiesto con ritardo le cure non esclude il concorso di cause, ai sensi dell' art.41 cod. pen., ove il sanitario, anziché contrastare il processo patologico in atto, differisca l'intervento terapeutico che si prospetti come necessario ed urgente alla luce di un evidente quadro clinico. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero affermato l'efficacia causale della condotta del medico il quale aveva avviato a diverso nosocomio una paziente che, sia pur con ritardo, aveva richiesto le cure per il distacco della placenta, così omettendo un immediato intervento che avrebbe potuto salvare la vita del feto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2000, n. 10482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10482 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE LACANNA Presidente del 14/7/2000
1. Dott. C. CASINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. A. COLONNESE " N. 1227
3. Dott. A. AMATO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. M. FUMO " N. 1675/00
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposta da VO RE, n. Cs 22/5/54
avverso la sentenza 6/10/99 (dico 6/10/99) Corte appello Catanzaro;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato
Udito, per la parte civile l'avv. L. Calderazzo
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. V. Geraci che ha concluso per il rigetto
Udito il difensore avv. A. Sgromo
MOTIVI DELLA DECISIONE
VO RE era condannato dal pretore di Catanzaro, sez. Chiaravalle, alla pena della reclusione ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili per il delitto ex art. 17 l. n. 194/78, perché quale assistente presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Soverato, cagionava a ON LE, ricoverata con diagnosi di distacco intempestivo della placenta, l'interruzione della gravidanza per colpa, consistita nel differire l'intervento terapeutico (taglio cesareo), trasferendo immotivamente la paziente allo ospedale di Catanzaro, con la morte del feto per asfissia endouterina. Sul gravame dell'imputato si era astenuto dal procedere al taglio cesareo, disponendo l'ingiustificato trasferimento ad altro nosocomio. Il giudice d'appello soggiungeva che il ritardo col quale, secondo la difesa, la donna si era presentata in ospedale non esclude il nesso eziologico tra la condotta del sanitario e l'evento prodotto.
Ricorre il VO, denunciando i vizi di cui all'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.:
- la Corte di merito ha acriticamente recepito le argomentazioni del primo giudice, sottraendosi al vaglio della prova, nell'ambito del devoluto;
- il comportamento imprudente della donna assume rilievo di fattore causale esclusivo;
- il trasferimento era giustificato dalle carenze tecniche ed organizzative dell'ospedale di Soverato.
Il ricorso è infondato.
- il giudice del gravame ha perspicuamente e diffusamente dato conto del proprio convincimento, con attento vaglio delle risultanze probatorie, debitamente apprezzate in riferimento al thema decidendum, costituito dalla sussistenza del rapporto di causalità fra la condotta omissiva del sanitario e l'aborto verificato. - Dal principio dell'equivalenza delle cause, accolto dal nostro ordinamento penale deriva che il nesso causale può escludersi solo se si verifica una causa autonoma, rispetto alla quale la precedente sia da considerare "tamquam non esset" e trovi nella condotta dell'agente solo l'occasione per svilupparsi;
cioè quando tale causa si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico ed imprevedibile;
mentre il medesimo nesso non può essere escluso quando la condotta dell'imputato abbia solo accelerato la produzione dell'evento, destinato comunque a compiersi (cass. sez. V, 15.5.91, n. 5249, Rossini). È stato perciò deciso, in tema di reati colposi, nell'ipotesi della condotta imprudente della vittima, sopravvenuta al fattore causale prioritario, che essa vale ad escludere il nesso eziologico solo quando, pur non svincolata dalla condotta dell'imputato, esorbita dalla linea evolutiva del dinamismo causale innescato, offrendosi quale conseguenza eccezionale ed imprevedibile. Al contrario, il comportamento imprudente della vittima non esclude il rapporto di causalità con la causa precedente, ove esclude il rapporto di causalità con la causa precedente, ove si inserisca in una situazione di pericolo determinata dall'altro soggetto. In tal caso, invero, quel comportamento si pone come coefficiente causale di uno stato di fatto illegittimo, determinato in precedenza da altri, sicché si configura il fenomeno del concorso di cause. A conclusione non diversa si perviene nel caso in cui la condotta colposa del sanitario sia sopraggiunta a quella imprudente del paziente, poiché costituisce concausa ai sensi dell'art. 41, I^ c. c.p.p. la condotta omissiva del medico che, anziché contrastare il processo patologico in atto, insorto per cause naturali ed aggravato dal ritardo col quale il paziente ha richiesto le cure, differisca l'intervento dovuto, che si prospetta come urgente a causa dei sintomi chiaramente manifestati, dirottando il malato verso altro nosocomio.
Non può non evidenziarsi, peraltro, che la Corte territoriale, con ineccepibile motivazione, inclina ad escludere che la ON si sia portata tardivamente, dopo il giustificabile sconcerto dovuto alla situazione ed ai timori insorti, presso l'ospedale di Soverato;
essa esclude, invece, fermamente che sussistessero le circostanze che rendessero plausibile il trasferimento, sottolineando che questo fu disposto "con estremo ritardo, incappando in assurdi disguidi pratici che si era tentato fraudolentemente di tacere, alterando documentalmente, nella relativa cartella, l'orario di partenza dell'autoambulanza".
Dal contesto motivazionale adottato nella specie si evince che l'eventuale ritardo della ON nel chiedere le cure del caso non escluderebbe, ma sottolineerebbe, se mai, la responsabilità del VO, rimarcando l'urgenza dell'intervento terapeutico, incongruamente differito.
La conferma della gravità dell'omissione del VO rimarca la Corte di merito - si coglie nella subitanea e indignata reazione dei sanitari dell'ospedale "Pugliese" di Catanzaro, ove la ON era stata trasportata.
In materia di responsabilità per colpa professionale del sanitario, questa Corte ha stabilito che al criterio della certezza degli effetti della condotta può sostituirsi quello della probabilità e della idoneità di essa a produrre tali effetti, nel senso che il nesso causale sussiste anche quando l'opera del medico, tempestivamente e correttamente intervenuta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di successo, tali da far ritenere che la vita del paziente sarebbe stata probabilmente salvata. Quando, infatti, è in gioco la vita umana, anche limitate probabilità di successo di un immediato intervento chirurgico valgono a configurare la necessità di operare, non essendo necessaria la certezza di poter scongiurare l'evento letale. In sintonia con tale orientamento giurisprudenziale la Corte di Catanzaro ha significato che l'intervento immediato avrebbe sottratto il feto alla sofferenza che lo affliggeva e che era stata strumentalmente accertata, imponendo l'ipossia che ne avrebbe cagionato la morte per asfissia endouterina.
Il ricorso va rigettato, con la condanna del VO al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalle parti civili OR AR e ON LE, liquidate in complessive L. 3.500.000, di cui l.
2.000.000 per onorario d'avvocato.
P.T.M.
Rigetta il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione, in favore delle parti civili, delle spese, che liquida in complessive L. 3.500.000, di cui L.
2.000.000 per onorario Così deciso in Roma, il 14 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2000