Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2001, n. 6503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6503 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
3 fotoc ME DEL POPO 6503/01 REPUBBLICA ITALIANA LO L , O SPISA PREMA B I Ag D CIVILE IN A SSA T S N TERZA O E LL A B C T EM E -SEZIONE CASSAZIONE A D LA SI D A D Oggetto , E N TE SE 11 . O Devocazione N ISTR N I E A E_ ES O G G T EG IT E R IR L D ELLA "dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: O C D Dott. Vittorio DUVA - Presidente R.G.N. 11857/00 Cron. 14565 - Consigliere -SALLUZZO Dott. Vincenzo Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep. -Consigliere Ud. 24/01/01 SEGRETO Consigliere C.C. Dott. Antoio - Rel. Consigliere- Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO RD, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE difeso LUCIANO TITOMANLIO, giusta delega in dall'avvocato atti;
ricorrente
contro
EL LE, elettivamente ME NA, domiciliati in ROMA VLE CASTRENSE 7, presso studio legale PLACIDI, difesi dall'avvocato FRANCESCO 2001 PETRELLA, giusta delega in atti;
144 controricorrenti -1- avverso la sentenza n. 18/00 della Corte suprema di cassazione di ROMA sezione terza civile emessa il 17/6/1999, depositata il 04/01/00; RG.7057/97; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/01/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore chiesto siGenerale Dott. AURELIO GOLIA che ha dichiari inammissibile il ricorsoo, comunque, lo rigetti. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 9 marzo 1988, GE IM, proprietaria di un fondo di Ha 2.74,70, e suo figlio LE SE chiedevano alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Avellino, nei confronti del conduttore BE RI, a norma dell'art. 42 della legge n. 203 del 1982, la risoluzione anticipata del contratto d'affitto del fondo in questione. La IM si impegnava a far coltivare il fondo dal figlio e precisava che, conducendo quest'ultimo altri fondi per ettari 16, gli stessi non assorbivano più della metà della forza lavorativa sua e della famiglia. Il convenuto si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda. Il Tribunale rigettava la domanda. Proposto appello, la Corte d'appello di Napoli dichiarava risolto il contratto d'affitto tra le parti e condannava il BE al rilascio, rigettando la sua domanda riconvenzionale. La Corte di cassazione, a seguito di ricorso proposto dal BE, cassava con rinvio la detta sentenza, in quanto i giudici di merito non avevano svolto alcuna indagine sul contenuto della disdetta intimata e sul numero complessivo delle 3 r giornate lavorative necessarie per la conduzione dei fondi già nella disponibilità del SE e di quello di cui era richiesto il rilascio. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello di Napoli dichiarava la risoluzione anticipata del contratto, condannando il conduttore al rilascio del fondo. Proposto un nuovo ricorso per cassazione da parte del BE, la Corte, con sentenza del 4 gennaio 2000, rigettava il ricorso. Avverso questa sentenza, il BE propone ricorso per revocazione, svolgendo quattro motivi. LE SE e GE IM hanno contronicatsoe depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso. IL P.M. ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso o, comunque, per il rigetto. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente deduce che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 7287 del 1995 aveva cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di merito perché fosse eseguita l'indagine sul numero complessivo delle giornate necessarie per la conduzione dei fondi già nella disponibilità del SE e di r quelli di cui è chiesto il rilascio (palesemente con distinzione del tempo necessario all'attività di programmazione e direzione rispetto alle rimanenti, meramente esecutiva). Il giudice del rinvio non si era attenuto al principio di diritto enunciato e, per questo aspetto, la sentenza era stata nuovamente censurata in cassazione, per violazione e falsa applicazione degli artt. 384 c.p.c., 6,7 e 42 della legge n. 203 del 1982 e per vizio di motivazione. La Corte di cassazione, con la sentenza impugnata per revocazione, pur ritenendo che il giudice di rinvio non aveva esplicitamente provveduto alla determinazione lavorative occorrenti per la delle giornate conduzione del fondo da riprendere (provvedendo invece alla determinazione relativa ai fondi già nella disponibilità), aveva poi affermato che la Corte territoriale aveva per implicito dedotto che il SE poteva soddisfare le necessità culturali del fondo del quale si chiedeva il rilascio nella misura minima di un terzo, tenuto conto che il fondo in oggetto era esteso appena Ha 2.74.70 e che le giornate lavorative esercitabili da un coltivatore in condizioni normali erano comunemente riconosciute in un minimo di 220 e in от 5 un massimo di 300 giornate l'anno. La Cassazione aveva, quindi, sostenuto che il numero di giornate lavorative residue andava abbondantemente al di là del terzo del fabbisogno lavorativo dell'anzidetto fondo, consentendo addirittura un residuo di utilizzabile per la giornate lavorative, conduzione di altri fondi. il ricorrente ha lamentato che Ciò premesso, il ragionamento della Corte era frutto di generica e che era stato supposto comesupposizione esistente un fatto inesistente. Infatti la Corte aveva supposto che il cospicuo numero di giornate lavorative residue andava abbondantemente al di là del terzo del fabbisogno lavorativo del fondo da riprendere senza una precisa determinazione ed lavorative individuazione delle giornate di На 2.74.70, occorrenti per la coltivazione coltivati a noccioleto. Il motivo è inammissibile. Va opportunamente premesso che il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. può essere proposto solo ove si denunci un errore di fatto, consistente in un errore di percezione o mera svista materiale che abbia indotto ilin una giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di و risulti invece un fatto decisivo che accertato alla incontestabilmente escluso о stregua degli atti о dei documenti di causa, stesso non abbia costituitosempreché il fattc oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (Cass. 20 aprile 1994, n. 4431; n. 3317; 3 dicembre 1996, n. 10794; 30 marzo 1998, 16 febbraio 1998, n. 1604; 3 aprile 1999, n. 3289). Avuto riguardo a tale principio, dalla stessa enunciazione fatta dal ricorrente risulta evidente che si è al di fuori del paradigma della revocazione. Si è al di fuori per un duplice motivo: che non si versa in ipotesi di errore di fatto, bensì di valutazione da parte della Corte di cassazione;
che il punto in questione può ben definirsi controverso, dal momento che aveva addirittura costituito oggetto specifico di ricorso per cassazione. In altri termini la Corte, nella sentenza impugnata, non ha supposto esistente о inesistente un fatto>> escluso il proprio accertato, ma ha espresso convincimento, ritenendo che la valutazione compita dalla Corte di merito in sede di rinvio r non integrava né violazione di legge né vizio di motivazione. Con il secondo motivo si lamenta un ulteriore errore di fatto e di calcolo. La sentenza impugnata, infatti, avrebbe ritenuto esatto il calcolo effettuato dalla Corte d'appello, senza avvedersi che il calcolo era errato. Quest'ultima infatti aveva determinato in complessive 122 giornate lavorative quelle relative ai fondi già nella disponibilità del SE, affermando che un terzo fanno 70 giornate lavorative per annata agraria>>, mentre un terzo corrispondeva a 40,66. Di conseguenza, afferma il ricorrente partendo da tale esatto dato di fatto, si deduce in modo incontrovertibile che nella specie il SE non aveva la forza sufficiente in quella determinata misura di un terzo per soddisfare le esigenze lavorative dei fondi posseduti e quindi non sussistevano i requisiti di cui alla lett. a) dell'art. 42 1. 203/82>>. Anche questo motivo è inammissibile. Le deduzioni del ricorrente si riferiscono ad fatto>> e ad un errore di calcolo>> del un quale non si ha traccia nella sentenza impugnata. Manca quindi - a prescindere da altre 8 essenziale nel - quel requisito, considerazioni giudizio di della decisività del revocazione, fatto supposto esistente ○ inesistente, dal momento che la Corte di cassazione ha deciso prescindendo da esso. In altri termini, l'errore di calcolo del quale peraltro non si specifica adeguatamente la rilevanza sarebbe stato semmai commesso dalla Corte d'appello e non anche dalla Corte di cassazione, che di tale calcolo non ha tenuto conto ai fini del decidere. Con il terzo motivo si deduce che poiché come accertato dalla Corte partenopea, il SE conduceva fondi che richiedevano complessive 122 giornate lavorative all'anno, lo stesso poteva soddisfare le esigenze lavorative dei fondi posseduti in quanto le 122 giornate lavorative erano superiori al terzo di 220 о di 300. Sennonché, tale valutazione è del tutto errata in quanto se si considera che un terzo di 220 corrisponde a 73,33 ed un terzo di 300 corrisponde a 100 bisognava anche considerare che un terzo di 122 corrispondeva a 40,6, per cui il SE giammai riusciva raggiungere il terzo prescritto per legge. Anche il terzo motivo è inammissibile. 9 Le doglianze - svolte peraltro in modo poco chiaro - fanno riferimento calcolia estranei all'argomentare della Corte, la quale molto più semplicemente ha ritenuto che la valutazione dei giudici di merito non era tale da comportare violazione di legge o vizio di motivazione. E la valutazione della Corte di merito era nel senso che il SE impegnando 122 giornate lavorative fondi pari a Ha per condurre 14.06.75+1.0749+0.73.58, rispetto alle giornate (220/300), aveva un lavorative esercitabili idoneo aresiduo di giornate lavorative rappresentare un terzo del fabbisogno lavorativo del fondo di Ha 2.7470. Con il quarto motivo di revocazione, il ricorrente deduce che la Corte, nella sentenza impugnata, nell'esaminare il terzo motivo di ricorso in ordine alla domanda riconvenzionale da lui svolta per i miglioramenti apportati al fondo, lo aveva ritenuto inammissibile, sul rilievo che la Corte territoriale di rinvio non aveva pronunziato sulla domanda riconvenzionale, cosicché il ricorrente avrebbe dovuto espressamente dedurre l'omessa pronunzia e Ia violazione dell'art. 112 c.p.c. Invece, 10 contrariamente a quanto affermato nella sentenza, egli: aveva riproposto la domanda riconvenzionale nel giudizio di rinvio;
la Corte di merito aveva omesso di esaminare tale domanda;
dinanzi alla Corte di cassazione era stata fatta valere la violazione di legge e l'omessa motivazione su un punto decisivo. Anche questo motivo è inammissibile. La cassazione nella sentenza oggetto di revocazione ha ritenuto inammissibile il motivo 'relativo alla domanda riconvenzionale concernente i miglioramenti, poiché la Corte di rinvio non aveva pronunziato su tale domanda, cosicché il ricorrente avrebbe dovuto far valere (ovviamente dinanzi alla Corte di cassazione) la violazione dell'art. 112 c.p.c.. Tale statuizione non ha nulla a che vedere ai fini della con l'errore di fatto rilevante revocazione, poiché la Corte, altro non ha fatto, che ritenere il motivo inammissibile, poiché non la violazione di legge era stata prospettata dell'art. 112 c.p.c., consistente nell'omessa pronunzia. Per quanto detto il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si fa luogo alle spese nei 11 confronti GE IM, poiché il controricorso è inammissibile per essere stata rilasciata la procura in calce al ricorso notificato, come risulta dalla stessa epigrafe del controricorso. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le altre parti delle spese di questo procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese del presente procedimento. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione il 24 gennaio 2001. IL RELATORE EST. IL PRESIDENTE Manмы Viñone Zuva 3 3 R CANCELLIERE C1 5 . 0 N 1 Giovanni Giambattista . 3 T 7 R - A A S 8 ' S - L 1 A L 1 T I E , Depositata in Cancelleria D D A E , I S G O S E L N P G L S E E I S O L R I N I G A A D O L O L A A T E T T D I S D 11 DEMAG. 2001 E R Oggi, 11. O I , P O D M R I O T S A I G D E E R T IL CANCELLIERE N E A DICAS S E M Giovanni GiambattisJus E R P U O S N E 12