Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2002, n. 226
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Sentenza 10 gennaio 2002

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Il personale amministrativo che, già in servizio presso gli uffici di conciliazione, è transitato a quelli del Giudice di Pace, ha instaurato un nuovo rapporto di lavoro; infatti, l'art. 12 della legge n. 374/1991 ha previsto un semplice diritto di precedenza in favore del personale degli uffici di conciliazione per l'accesso ai posti di lavoro previsti alle dipendenze dell'ufficio del giudice di pace e, ai sensi dell'art. 44 legge cit., l'ufficio del conciliatore è sopravvissuto per l'esaurimento delle cause pendenti, di modo che il passaggio alla nuova amministrazione presupponeva le dimissioni dai posti già occupati; pertanto, tali lavoratori hanno diritto alla corresponsione da parte dell'INPDAP (istituto subentrato all'INADEL) dell'indennità premio di servizio, in riferimento al rapporto di lavoro cessato alle dipendenze del giudice conciliatore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2002, n. 226
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 226
    Data del deposito : 10 gennaio 2002

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