Sentenza 10 gennaio 2002
Massime • 1
Il personale amministrativo che, già in servizio presso gli uffici di conciliazione, è transitato a quelli del Giudice di Pace, ha instaurato un nuovo rapporto di lavoro; infatti, l'art. 12 della legge n. 374/1991 ha previsto un semplice diritto di precedenza in favore del personale degli uffici di conciliazione per l'accesso ai posti di lavoro previsti alle dipendenze dell'ufficio del giudice di pace e, ai sensi dell'art. 44 legge cit., l'ufficio del conciliatore è sopravvissuto per l'esaurimento delle cause pendenti, di modo che il passaggio alla nuova amministrazione presupponeva le dimissioni dai posti già occupati; pertanto, tali lavoratori hanno diritto alla corresponsione da parte dell'INPDAP (istituto subentrato all'INADEL) dell'indennità premio di servizio, in riferimento al rapporto di lavoro cessato alle dipendenze del giudice conciliatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2002, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPDAP ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona, del legale rappresentante pro tempore, elettivamente, domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato VALENZA DINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ET UR, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE A. MANZONI 26, presso lo studio dell'avvocato D'ASTICE FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINO GIACOMO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 220/98 del Tribunale di FERRARA, emessa il 14/04/98 R.G.N. 1426/97; dep il 23/6/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica, udienza del 28/09/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato VALENZA;
udito l'Avvocato D'ASTICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5 marzo 1996 RO LL conveniva in giudizio davanti al ET di Ferrara l'Istituto di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) affermando di avere lavorato alle dipendenze dell'amministrazione comunale di Ferrara dal 1^ settembre 1978 fino al 28 ottobre 1994, svolgendo dal 17 giugno 1985 attività di terminalista con mansioni effettive di segretaria di cancelleria presso l'ufficio del giudice conciliatore di Ferrara.
In data 20 marzo 1993 aveva presentato al Ministero di Grazia e Giustizia domanda per essere immessa nel ruolo organico degli uffici del Giudice di Pace in base alle previsioni dell'art. 12 quinto comma della legge 21 novembre 1991 n. 374
Con lettera raccomandata del 13 ottobre 1994 il Ministero interessato le aveva comunicato la immissione in ruolo e l'assunzione in servizio presso l'ufficio del Giudice di Pace di Ferrara nel periodo compreso tra il 20 e il 30 ottobre 1994.
In conseguenza essa in data 27 ottobre 1994 aveva inoltrato al Comune di Ferrara dimissioni scritte e richiesta dell'indennità premio fine di servizio.
L'INPDAP con nota del 16 maggio 1995 rigettava la richiesta di liquidazione del premio ritenendo che nell'ipotesi di avvenuto passaggio del personale dall'ufficio del giudice conciliatore a quello del giudice di pace il rapporto di lavoro era proseguito presso il secondo ente pubblico che aveva assunto le strutture e il personale del primo.
Ciò premesso, la LL chiedeva che, invece, le venisse riconosciuto il diritto al conseguimento della indennità premio fine servizio, essendo il rapporto di lavoro cessato con le sue dimissioni dall'ufficio del giudice conciliatore di Ferrara e iniziato "ex novo" presso l'ufficio del giudice di pace. Quantificava l'importo dovutole in lire 21.878.500.
Con sentenza in data 23 maggio 1997 il ET accoglieva la domanda della lavoratrice e condannava l'INPDAP al pagamento della somma di lire 21.878.500 oltre gli interessi legali dal 29 ottobre al saldo e oltre le spese del giudizio.
Con sentenza in data 14 aprile 1998 il Tribunale di Ferrara rigettava l'appello dell'Istituto e lo condannava al pagamento delle ulteriori spese del giudizio.
Il giudice del gravame osservava che l'art. 12 della legge 21 novembre 1991 n. 374 non prevede che il personale in servizio presso gli uffici di conciliazione sia trasferito automaticamente all'ufficio del Giudice di Pace, ma ne consente soltanto la immissione in ruolo con priorità secondo modalità stabilite con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, che tengano conto dei profili di professionalità e dei requisiti previsti per l'accesso alle corrispondenti categorie del personale dell'amministrazione giudiziaria già in ruolo.
Il giudice del gravame aggiungeva che le concrete modalità seguite dalla LL per accedere all'ufficio del Giudice di Pace confermavano che alla cessazione del primo rapporto di lavoro era seguito il secondo senza alcuna automaticità.
Il Tribunale affermava, infatti, che sebbene il Legislatore con l'art. 44 prima parte della legge 21 novembre 1991 n. 374 avesse disposto la soppressione degli uffici del giudice conciliatore sostituendoli con quelli del Giudice di Pace e con l'art. 39 avesse previsto anche la sostituzione della relativa terminologia nel testo codicistico, tuttavia di fatto non ne aveva disposto la immediata soppressione, avendoli con l'art. 44 citato destinati a operare sino a esaurimento delle cause pendenti.
Il giudice del gravame concludeva rilevando che nella specie, perciò, non si era realizzata la soppressione immediata di un ente nè un trasferimento del personale dipendente da uno ad altro ente che ne aveva assunto le strutture operative, con la conseguenza che non si era realizzata la perdita, in danno del personale medesimo, del diritto all'indennità premio di fine servizio.
L'INPDAP ricorre per cassazione con unico articolato motivo Resiste la LL con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di ricorso l'INPDAP denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968 n. 152 e dell'art. 12 della legge 21 novembre 1991 n. 374 deducendo che il Legislatore, riferendosi alla copertura dei posti di organico dell'ufficio del Giudice di Pace, adopera l'espressione "immissione in ruolo" a riprova del fatto che vi sarebbe continuità tra il rapporto di lavoro alle dipendenze degli uffici di conciliazione e quello alle dipendenze del Giudice di Pace.
Da ciò deriverebbe che l'indennità premio di servizio, in quanto spettante alla cessazione del rapporto di lavoro, non era erogabile perché non maturata, difettando nella specie l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.
Il ricorso è infondato.
L'indennità premio di servizio prevista dall'art. 2 della legge 8 marzo 1968 n. 152 in favore dei dipendenti degli enti locali a norma degli artt. 4 e 12 della stessa legge, va infrazionabilmente liquidata, in proporzione agli anni di iscrizione all'assicurazione obbligatoria, soltanto al momento della definitiva cessazione del rapporto di lavoro.
Nella specie, perciò, andava accertato se la LL, transitando dall'ufficio del Giudice Conciliatore di Ferrara a quello del Giudice di Pace, instaurato un nuovo rapporto di lavoro o continuato l'iniziale rapporto sorto alle dipendenze del primo ufficio. Soltanto in tale ultimo caso, una volta considerato il precedente rapporto di lavoro come non cessato ma proseguito alle dipendenze dell'ufficio del Giudice di Pace, la lavoratrice non avrebbe potuto pretendere la corresponsione dell'indennità premio di servizio, non maturata.
La risposta offerta dal giudice di merito in proposito (dichiarata cessazione del rapporto di lavoro della LL al momento in cui essa si dimise dall'ufficio del Giudice Conciliatore di Ferrara) va condivisa.
Invero l'art. 12 comma quinto della legge 21 novembre 1991 n. 374 prevede che per la copertura dei posti in organico del Giudice di Pace si provvede mediante "immissione in ruolo", con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione, secondo i profili professionali e le modalità previste per l'accesso alle corrispondenti categorie del personale dell'amministrazione giudiziaria.
La disposizione, pertanto, prevede un semplice diritto di precedenza in favore del personale degli uffici di conciliazione per l'accesso ai posti di lavoro previsti in organico alle dipendenze di una diversa amministrazione, quella dell'ufficio del Giudice di Pace. Peraltro, l'art. 44 ultima parte della legge n. 374 del 1991, nel prevedere la sopravvivenza degli uffici di conciliazione sino all'esaurimento delle cause pendenti, conferma la tesi interpretativa dell'instaurazione ex novo di un rapporto di lavoro per il personale degli uffici di conciliazione che - a seguito di regolare concorso per titoli sia pure con diritto di precedenza - era transitato nei posti previsti in organico per l'ufficio del Giudice di Pace, poiché tale passaggio alle dipendenze della nuova amministrazione si era potuto realizzare soltanto con le preventive dimissioni dai posti occupati nei precedenti uffici.
L'indennità premio di servizio, pertanto, doveva essere corrisposta, in riferimento al rapporto di lavoro cessato alle dipendenze dell'ufficio del Giudice Conciliatore di Ferrara dall'INPDAP e cioè dall'Istituto che era subentrato all'INADEL, il quale gestiva l'assicurazione della LL al momento in cui essa si trovava alle dipendenze dell'ufficio del Giudice Conciliatore. Pertanto il proposto ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2002