Sentenza 15 settembre 2016
Massime • 1
In tema di confisca, il giudice dell'esecuzione non può disporre, su istanza del terzo rimasto estraneo al processo, la sostituzione del bene confiscato al condannato con una somma di denaro corrispondente al valore del bene stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/09/2016, n. 46559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46559 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2016 |
Testo completo
46 55 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Rel. Consigliere - N. 2784/2016 Dott. ARTURO CORTESE Presidente SENTENZA - FRANCESCO MARIA SILVIO BONITODott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALDO ESPOSITO N. 34335/2015 Dott. ANTONIO MINCHELLA - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO AL N. IL 27/09/1963 avverso l'ordinanza n. 1309/2012 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 10/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
ho CI ЕН , в делов lette/sentite le conclusioni del PG Dott. lo lamento con rinvio delle clients освічене їлиілі зернов Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. In data 4.7.2012 NO RA, nella qualità di terza proprietaria dell'immobile posto in Roma, alla via Piccagli, 49/a, int. 6 ed 8, confiscato con la sentenza pronunciata in data 22.4.2011 in danno di ER MA, coniuge della NO, proponeva istanza al giudice dell'esecuzione, il GIP del Tribunale di Roma, chiedendo la revoca del provvedimento ablatorio, in subordine la revoca parziale, nella misura del 50%, dello stesso provvedimento ovvero, in ulteriore subordine, la sostituzione del bene confiscato con la somma di euro 687.175,00. La confisca, appare utile precisarlo, era stata disposta ai sensi degli artt. 11 1. 146/2006, 12- sexies 1. 356/1992 e 648-quater c.p. in riferimento all'art. 648-bis c.p.. 2. Con ordinanza del 6.11.2012 il giudice adito, preso atto della rinuncia della istante alla istanza principale ed a quella subordinata, dichiarava inammissibile la domanda residua di sostituzione, dichiarandosi incompetente a giudicare su di essa. Tale decisione, impugnata per cassazione, veniva annullata con rinvio dal giudice di legittimità, il quale riteneva fondata la censura difensiva relativa alla dichiarata incompetenza del giudice dell'esecuzione ed erronea l'attribuzione di essa, in riferimento alla domanda di sostituzione proposta, all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la gestione dei beni confiscati.
3. Delibando in sede di rinvio, il GIP, con ordinanza del 18 marzo 2014, dichiarava nuovamente inammissibile la domanda di sostituzione del bene confiscato col denaro offerto dalla NO, sostanzialmente, confermando la propria incompetenza all'adozione del provvedimento invocato, e nel contempo mandava alla cancelleria con l'incarico di investire l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
4. Anche tale provvedimento veniva cassato dalla Corte, con sentenza del 25.11.2014, sul rilievo che il giudice di rinvio non si era attenuto al principio di diritto enunciato col precedente 1 annullamento, sostanzialmente reiterando la decisione già negativamente valutata.
5. Con ordinanza del 10 luglio 2015, pertanto, il GIP del Tribunale di Roma, nuovamente investito dal giudice di legittimità, rigettava l'istanza, motivando nel senso che la sostituzione dei beni legittimamente confiscati in via definitiva non rientra tra i provvedimenti previsti dall'art. 676 c.p. in sede esecutiva, questione questa, ad avviso del giudice a quo, non trattata dalla corte nelle sentenze di annullamento di cui in premessa, e che, comunque, essa sostituzione del bene confiscato col denaro del terzo lascerebbe invariato il patrimonio del condannato, con ciò contraddicendo le ragioni della confisca (a sostegno della tesi in tal guisa espressa il G.E. richiamava Cass., sez. III, n. 33587/2012).
6. Ricorre nuovamente per cassazione la NO, assistita dal difensore di fiducia, denunciando la illegittimità del provvedimento detto ed a tal fine sviluppando due motivi di impugnazione.
6.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione degli artt. 676 c.p.p., 623 co. 1 lett. a) c.p.p., 627 co. 3 c.p.p., 173 co. 2 disp. att. e vizio della motivazione, in particolare osservando che il provvedimento impugnato, ancora una volta, aveva disatteso i principi di diritto formulati dal giudice di legittimità con la pronuncia di annullamento, giacchè palese ed evidente che la corte ha riconosciuto la competenza del giudice dell'esecuzione a provvedere sulla istanza di sostituzione della NO, nel contempo negando competenze giurisdizionali all'Agenzia per l'Amministrazione dei beni confiscati, competenze necessarie, ad avviso del giudice di legittimità, per provvedere sulla domanda per cui è causa.
6.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia ancora la difesa ricorrente violazione degli artt. 321 c.p.p., 240 co. 2 c.p.p., 548 quater c.p. ed 1 1. 146/06, 12 sexies 1. 356/1992 nonché vizio della motivazione sul punto, sul rilievo che, illegittimamente, ha il giudice territoriale negato la possibilità di provvedere alla sostituzione del bene confiscato, ai sensi delle normative appena richiamate, con somme di denaro, possibilità questa non vietata da alcuna norma vigente e, soprattutto, da considerarsi favorevole alla M P.A.. Rilevava poi la difesa ricorrente, per un verso, la evidente incongruità del precedente di legittimità richiamato nel provvedimento impugnato (Cass., sez. III, 33587/2012) con il quale. è stato regolato una fattispecie concreta del tutto diversa, là dove la sostituzione era stata affidata ad una garanzia fideiussoria, e, per altro verso, l'erroneità della tesi secondo cui la sostituzione lascerebbe intatto il patrimonio del confiscato, giacchè il versamento di un pari valore del bene verrebbe ad incidere sul patrimonio familiare del condannato.
7. Il P.G. concludeva per l'annullamento dell'ordinanza impugnata richiamando la requisitoria scritta già formulata in occasione del precedente annullamento.
8. il ricorso è infondato. Pur ribadendo che a giudicare della pretesa avanzata in executivis dal terzo in relazione al bene confiscato, qualsivoglia sia il contenuto della istanza, è e non può che essere il giudice dell'esecuzione, osserva il Collegio che deve comunque tale domanda aderire ai canoni tipizzati per essa dalla legge, nel senso che tale domanda deve contenere un petitutm ammesso dall'ordinamento processuale, di guisa che, l'argomento difensivo che nessuna norma nega la praticabilità giudidica della sostituzione del bene immobile confiscato, ai sensi della normativa innanzi richiamata e quindi quale sanzione accessoria, con una somma di denaro di pari valore, lungi dal confermare la legittimità della invocata sostituzione, ne dimostra l'esatto contrario, ovverosia la sua impraticabilità procedimentale e giuridica. Ed infatti, a ben vedere, nella ipotesi data e cioè in costanza di confisca pronunciata all'esito di un processo al quale il terzo sia rimasto estraneo, l'ordinamento consente ad esso di far valere, in sede esecutiva ed attraverso incidente di esecuzione, un proprio diritto del quale si denuncia la violazione in contrasto con quanto ritenuto nella sentenza nei confronti del condannato. Non è viceversa consentito al terzo, al di là della indicata delimitazione degli ambiti difensivi riconosciutigli dalla legge, interferire sul giudicato, in tal guisa dovendosi intendere la sua richiesta di riscattare (di questo sostanzialmente si tratta) e riacquistare il bene 3 しろ sottratto al condannato (tale ritenuto con la confisca disposta in sentenza con assunto non contestato dal terzo che domanda la sostituzione del bene con il suo valore in denaro). V'è poi da aggiungere che, nell'ipotesi in esame, eppertanto andando oltre i principi generali sin qui trattati, la confisca è stata disposta ai sensi del primo comma dell'art. 648 quater c.p., in costanza cioè della condanna dell'imputato confiscato per il reato di cui all'art, 648-bis c.p., di guisa che deve altresì rilevarsi che il provvedimento ablatorio ha avuto ad oggetto un bene immobile prodotto ovvero profitto della condotta sanzionata e che l'ablazione per equivalente, ai sensi del secondo comma della norma citata (art. 648-quater c.p.) è consentita esclusivamente quando non sia possibile provvedere. alla confisca di cui al primo comma.
9. Alla stregua delle considerazioni sin qui spese il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente, a mente di quanto disposto all'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali. P. T. M. la Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, addì 15 settembre 2016 Il cons.est. Мосів DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 4 NOV 2016 IL CANCELLIERE IA EL n