Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10762 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'A' INN ME OPOLO ITA ANG62 / 01 REPUBBLICA IT 107 LA CORTES PREM DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G. N. 13590/00 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere 13939/00 Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere Cron. 23390 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere Ud. 26/04/OL ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: A.R.I.N. AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO MASSANO, rappresentato e difeso dall'avvocato RAIMONDO INGANGI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TR ZO;
intimato e sul 2° ricorso n° 13939/00 proposto da: TR ZO, elettivamente domiciliato in 2001 farar ROMA VIA CAVOUR 275, presso lo studio dell'avvocato 735 -1- GIOVAN FRANESCO CAPECCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI FERRARA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
ARIN AZD RISORSE IDRICHE NAPOLI;
intimato avverso la sentenza n. 1289/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 14/03/00 R.G.N. 40140/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale. -2- Gour SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Napoli in data 17 RO febbraio 1993 il sig. ZO (Aziendain giudizio 1'A.N.A.M. conveniva Municipalizzata Acquedotto di Napoli) ed esponeva che, quale dipendente della stessa addetto ad impianti interni, aveva svolto attività lavorativa osservando turni avvicendati di lavoro ciascuno di otto ore giornaliere consecutivamente per sei giorni, seguiti da due giorni di riposo una ciclazione di otto consecutivi, secondo dell'accordo aziendale 12 settimane;
che, a norma normale settimanale di dicembre 1986, l'orario lavoro era di complessive 37,5 ore e che esso ricorrente, osservando di fatto l'anzidetto orario, aveva svolto lavoro straordinario per il quale l'Azienda aveva riconosciuto soltanto il compenso di 50 minuti di lavoro straordinario per ogni giorno di presenza (per un totale di 35 ore nei 42 giorni di lavoro nell'ambito del ciclo di otto settimane) inferiore a quello da computarsi correttamente. Deduceva, in particolare, che l'Azienda, nel fare riferimento al detto ciclo di otto settimane, aveva ritenuto prestato, in questo 3 Ener arco temporale, lavoro per 336 ore e quindi in eccedenza rispetto alle 300 ore di lavoro ordinario secondo quanto stabilito dall'accordo collettivo (37,5 x 8 settimane), con conseguente effettuazione di 36 ore di lavoro straordinario;
e contestava tale criterio di calcolo affermando che il computo del lavoro straordinario doveva invece essere effettuato sulla base della settimana lavorata tra Me - un ripose e l'altro, con la conseguenza che, prestando egli in detta settimana lavoro per 48 ore, e lavorando i turnisti nelle otto settimane (tenuto conto dei giorni di riposo) sette volte per sei giorni di sèguito, ne derivava un lavoro straordinario settimanale di ore 10,5 per un totale di ore 73,5, a fronte delle 35 ore retribuite dall'Azienda come lavoro straordinario, mentre le ulteriori 38,5 ore erano state remunerate con riposi compensativi, ma senza alcuna maggiorazione straordinario. Il ricorrente chiedevaper 10 quindi, sulla base del criterio di computo da esso prospettato ed applicate le maggiorazioni non al corrisposte, la condanna della convenuta pagamento della somma dovuta per le conseguenti differenze di compenso del lavoro straordinario. Costituitasi l'Azienda che si opponeva alle Ener richieste del ricorrente, il Pretore accoglieva la domanda condannando la convenuta al pagamento della somma pretesa (lire 12.262.002). Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 14 marzo 2000, accogliendo parzialmente l'appello dell'A.R.I.N. (Azienda Risorse Idriche di Napoli) già ANAM - ha riformato la decisione pretorile limitatamente alla parte riguardante la del "quantum", ed ha condannato determinazione l'Azienda a pagare al lavoratore, in luogo della somma accertata dal Pretore, la minor somma di lire 11.664.755, compensando per metà le spese del doppio grado. Il giudice d'appello ha disatteso la tesi principale dell'Azienda affermando che, per lavoro l'accertamento dell'effettuazione del straordinario, doveva valutarsi il superamento del limite delle otto ore al giorno 0 quarantotto settimanali, e che non erano ammissibili compensazioni nell'ambito di un più ampio periodo di osservazione come quello del ciclo delle otto settimane, utilizzato in azienda per organizzare il lavoro dei turnisti addetti alle centrali di sollevamento. Ha rilevato che il limite posto al lavoro straordinario è volto alla tutela delle 5 Giver condizioni biologiche e fisiologiche del dipendente evitando periodi di accumulo di fatica fisica e psichica, e che in relazione a ciò doveva tenersi conto della prestazione lavorativa tra un riposo e riferimento alla l'altro, restando irrilevante il di calendario. Ha quindi settimana solare ° condivisibile il criterio di ritenuto corretto e computo del lavoro straordinario proposto dal lavoratore, recepito dal primo giudice, accertando l'effettuazione di 10, 5 ore di lavoro straordinario per ciascuna settimana del ciclo (per un totale di 73,5 ore); ed ha osservato che se i ripost compensativi potevano remunerare le corrispondenti ore lavorative rese negli altri giorni, tali riposi non potevano però compensare la relativa maggiorazione. Da ultimo il Tribunale ha rilevato la erroneità dei conteggi predisposti dal lavoratore, e rielaborando gli stessi ha ridotto la a questi spettante nella misura soprasomma indicata. Avverso tale sentenza l'A.R.I.N. ricorre per cassazione formulando un unico motivo. L'intimato RO resiste con controricorso, nel quale propone ricorso incidentale, affidato a due motivi. 6 Ener MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi (principale e incidentale) perché proposti avverso la medesima sentenza.
2. L'Azienda ricorrente denunzia violazione - e falsa applicazione dell'art. 2108 cod. civ. e falsa Fur applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., e censura l'impugnata sentenza per avere operato confusione tra i noti principi dell'ordinamento in tema di riposo settimanale e quelli in tema di maggiorazione per lavoro straordinario. Lamenta che il Tribunale, nell'esaminare l'accordo aziendale del 12 dicembre 1986, non abbia tenuto conto che in esso le parti collettive hanno espressamente collegato l'orario settimanale alla settimana di calendario, pari ad un ottavo del ciclo di otto settimane utilizzato dall'Azienda nella regolamentazione delle prestazioni lavorative dei turnisti;
e che, alterando in modo non consentito la dimensione strutturale del suddetto ciclo, così come articolata dalle parti collettive, lo stesso giudice sia giunto, con il sistema di computo adottato, а ridurle а sette settimane (ciascuna peraltro di otto giorni, di cui sei lavorativi e due di riposo), in tal modo sconvolgendo 7 Ever completamente il concetto di "settimana", la quale non può in alcun modo essere intesa in senso متی mo difforme dalla sua origine etilogica né mai essere ritenuta, come pure risultante dalla motivazione della sentenza d'appello, costituita da otto giorni. Ribadisce al riguardo che, secondo la contrattazione collettiva e secondo giurisprudenza, il secondo dei due giorni di riposo compensativo era da considerarsi giornata di mancata prestazione oppure giornata lavorata ma a zero ore e che le parti collettive non potevano mai stabilire, ai fini della individuazione del lavoro straordinario, che l'orario settimanale fosse computabile tenendo conto di un arco di tempo superiore ai sette giorni. 3.- Tale ricorso principale è fondato e va accolto. Ritiene il Collegio di confermare recente giurisprudenza di questa Corte riguardante fattispecie del tutto analoghe alla presente (v. Cass. 4 dicembre 2000 n.15419; 5 gennaio 2001 n.89) e di affermare così, innanzitutto - tenuto conto dell'intera normativa di legge in tema di orario di lavoro, pur successiva a quella direttamente Em e applicabile al caso in esame "ratione temporis" 8 (cfr. R.D. 15 marzo 1923 n.692; artt. 2 e 12 legge 28 dicembre 1995 n.549; art. 13 legge 24 giugno 1997 n.196; D.L. settembre 1998 n.335), ed in base ad una lettura logico-sistematica della stessa che il riferimento alla settimana di calendario deve ritenersi la regola generale su cui parametrare il rispetto dell'orario normale massimo di lavoro in relazione sia alla singola giornata lavorativa che all'intera settimana lavorativa (cfr. Cass. 6 dicembre 1991 n.13144). Con riguardo più specificamente al R.D.L. n.692 del 1923, va rilevato che tale assunto è desumibile anche dal rilievo che l'art. 4 di tale provvedimento rimette alla contrattazione collettiva la possibilità di fissare periodi di computo ultra-settimanali, apportando in tal modo esplicitamente una deroga al normale criterio parametrico della settimana di calendario;
e che l'art. 5 dello stesso decreto, nel disciplinare il lavoro straordinario, risulta riferirsi sempre ed univocamente ad un medesimo unico arco temporale, da identificarsi appunto nella settimana che va dal lunedì al successivo giorno di riposo domenicale. Sulla base di tali principi 1'impugnata sentenza appare inficiata dai denunziati vizi, 9 risultando nel contempo priva di fondamento la domanda azionata dall'attuale resistente. Detta domanda si base sul presupposto che, una volta stabilito in sede collettiva l'orario normale massimo settimanale in ore 37,5, il superamento di questo limite ai fini del riconoscimento del lavoro straordinario (e della sua remunerazione con le prescritte maggiorazioni) deve essere verificato con riguardo all' arco di tempo tra un riposo e l' altro e non invece con riguardo all'arco della settimana di calendario e tanto meno in relazione alla media della quantità di lavoro computata entro un più lungo arco temporale (nella specie le otto settimane corrispondenti a ciascuno dei turni lavorativi avvicendati). Tale prospettazione contrasta con la affermata previsione della settimana di calendario, quale criterio parametrico per l'accertamento del lavoro straordinario, e non tiene conto che adottando tale criterio non vengono ad essere compromesse quelle esigenze di tutela del lavoratore, sotto il profilo della salute e delle sue necessità bio- fisiologiche, volte ad evitargli il pregiudizio derivante dall'eccessivo accumulo di fatica sia fisica che psichica. Infatti è da ritenere che il pericolo di un 10 siffatto pregiudizio non è configurabile contrattazione allorquando la collettiva, regolamentando convenzionalmente l'orario normale massimo di lavoro e il lavoro straordinario in base ad una disciplina più favorevole per il lavoratore di quella legale - nella specie di quella di cui al citato R.D.L. n. 692 del 1923 applicabile al caso in esame -1 e pur facendo riferimento, nel calcolare lo straordinario, ad una media da rispettarsi entro un arco temporale più lungo della settimana, non implica mai il superamento, con riguardo alla durata di sette giorni consecutivi, dei limiti dell'orario normale massimo e del lavoro straordinario previsti dalla legge, appunto al fine di tutelare la salute del lavoratore, stabiliti (dal cit. R.D.L. n. 692/1923) in otto ore giornaliere e quarantotto settimanali (per l'orario massimo di lavoro normale) ed in due ore giornaliere e dodici settimanali (per il lavoro straordinario). Nel caso in esame costituisce incontroverso accertamento di fatto che, nella prestazione dell'attività lavorativa resa dall'attuale resistente, non venne superato, pur nel periodo Gun intercorrente tra un riposo e l'altro, il limite 11 delle otto ore giornaliere di lavoro 0 delle quarantotto settimanali. Ciò stante, poiché dunque non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa anche nel merito ai sensi dell'art. 384 primo comma (ex art. 66 1. n.353 del 1990) con il rigetto della domanda proposta dal RO. Da ultimo, e per completezza, può ribadirsi, già svolte da questariportando argomentazioni Corte (v. cit. Cass. n.15419/2000) riferibili anche alla fattispecie qui in esame, che a far ritenere diversamente non può valere neppure il rilievo che il lavoratore abbia effettuato lavoro straordinario per ore 73,5 in quanto, nell'arco del ciclo lavorativo di otto settimane, aveva prestato lavoro per sette volte per sei giorni di seguito in ragione di 48 ore settimanali laddove l'orario settimanale massimo normale era stabilito dal contratto collettivo in ore 37,5. Ed infatti una tale deduzione, ed il relativo criterio di computo, non tengono conto - e perciò non sono da condividere delle giornate destinate al riposo compensativo, nella sequela dei giorni dell'intero ciclo lavorativo, e quindi finiscono in sostanza per parametrare l'orario "settimanale" non su sette Einer 12 giorni, come sarebbe coerente con tale criterio di riferimento, bensi su un diverso numero di giorni (in pratica su sei oppure otto) con risultati, dunque, che non trovano fondamento, alla stregua dei principi sopra enunciati, in alcuna disposizione di legge. 4.- In base a quanto sopra argomentato e deciso restand naturalmente assorbiti entrambi i motivi del ricorso incidentale: a) il primo perché con questo i lavoratori censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha rettificato nel "quantum" la decisione pretorile: b) il secondo perché con questo si censura la statuizione sulle spese pronunciata dal Tribunale, e sulle stesse deve pronunziare questa Corte.
5. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e dei gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata;
e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da ZO RO nei confronti dell'A.R.I.N. (già AMAN); dichiara compensate tra 13 le parti le spese del giudizio di legittimità e dei gradi di merito. Così deciso in Roma il 26 aprile 2001. бе. Шинbe Game Marcuzio il Presidente: Repr || Conc. estensore: де ecelleria/ - 3 A 60. 2001 WIERE I A S D 0 S 1 , A . O T L T L R O A B I D A L A P 14