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Sentenza 14 aprile 2026
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 13552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13552 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento a carico di: ER US nato a [...] A CREMANO il 12/12/1967 avverso la sentenza del 29/04/2025 del TRIBUNALE di Torre Annunziata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Alfredo Pompeo Viola ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 29 aprile 2025 il Tribunale di Torre Annunziata ha assolto ER US dalla imputazione a lui contestata. L’accusa rivolta ad ER – rubricata in termini di molestie ex art. 660 cod. pen. - si riferisce a numerose chiamate moleste dirette verso l’utenza telefonica dei coniugi Panariello-Cirillo. Costoro hanno potuto accertare che le telefonate in questione partivano tutte – nell’ultimo mese - dall’utenza mobile, intestata all’imputato. Le telefonate sono avvenute con notevole frequenza, tra marzo e settembre del 2023, e la voce maschile – a Penale Sent. Sez. 1 Num. 13552 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 05/02/2026 detta di coloro che le ricevevano – era sempre la stessa. Ciò posto, il Tribunale ritiene di non poter affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell’imputato, in quanto sarebbe dubbia la riconducibilità dei fatti all’ER, essendo l’unico elemento a suo carico la intestazione dall’utenza mobile a lui intestata, utenza da cui sono con certezza (stante l’acquisizione dei tabulati) partite le numerose chiamate verso la utenza fissa delle parti civili. Tale elemento è stato ritenuto idoneo a fondare un “forte sospetto”, ma non ad escludere ogni ragionevole dubbio. Invero, si afferma che da un lato sarebbe condotta poco accorta il reiterato utilizzo di una utenza mobile a sé intestata da parte di un malintenzionato, dall’altro è ben possibile che altri abbiano usato tale utenza, all’insaputa del suo titolare. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica territoriale, deducendo la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, essendosi il giudice fatto carico di una eventualità (utilizzo dell’utenza telefonica mobile da parte di un soggetto diverso dall’intestatario) nemmeno introdotta dall’imputato. Tale prospettazione, difatti, è stata frutto di una mera supposizione di carattere logico del primo giudicante, non suffragata da alcun elemento di carattere oggettivo. A ciò deve aggiungersi che la personalità dell’imputato appare sovrapponibile a quella del soggetto che ha fatto le chiamate, sia in punto di età che in merito al dialetto parlato. Il Tribunale non avrebbe valutato dette circostanze, nemmeno per confutarne la rilevanza. Il ricorrente chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice per una nuova valutazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. Il percorso logico che ha condotto alla pronunzia di assoluzione appare carente, in presenza di obiettivi elementi indicativi della attribuzione della condotta delittuosa al soggetto imputato.
2. Sotto il profilo del metodo va rilevata una incompletezza valutativa che tende ad isolare – rappresentandolo come unico - l’aspetto di maggior forza indiziante (la intestazione della scheda telefonica) per poi apprezzarne la non decisività, lì dove gli elementi indizianti, come evidenziato dal ricorrente, sono molteplici e vanno valutati in modo unitario, ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. (v. per tutte Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 – 01, secondo cui in tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la 2 confluenza in un medesimo contesto dimostrativo). Inoltre, va rilevato che l’ipotesi alternativa di esplicazione del fatto, per poter rappresentare un ostacolo alla affermazione di responsabilità, deve porsi in termini di ragionevolezza e di, sia pur minima, «aderenza» alle risultanze processuali, lì dove la tesi di un utilizzo abusivo «sistematico» di una scheda telefonica (di cui non sia stato dichiarato il furto o lo smarrimento) necessita di un supporto fattuale che nel caso in esame non appare acquisito. Va disposto pertanto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata. Così è deciso, 05/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Alfredo Pompeo Viola ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 29 aprile 2025 il Tribunale di Torre Annunziata ha assolto ER US dalla imputazione a lui contestata. L’accusa rivolta ad ER – rubricata in termini di molestie ex art. 660 cod. pen. - si riferisce a numerose chiamate moleste dirette verso l’utenza telefonica dei coniugi Panariello-Cirillo. Costoro hanno potuto accertare che le telefonate in questione partivano tutte – nell’ultimo mese - dall’utenza mobile, intestata all’imputato. Le telefonate sono avvenute con notevole frequenza, tra marzo e settembre del 2023, e la voce maschile – a Penale Sent. Sez. 1 Num. 13552 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 05/02/2026 detta di coloro che le ricevevano – era sempre la stessa. Ciò posto, il Tribunale ritiene di non poter affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell’imputato, in quanto sarebbe dubbia la riconducibilità dei fatti all’ER, essendo l’unico elemento a suo carico la intestazione dall’utenza mobile a lui intestata, utenza da cui sono con certezza (stante l’acquisizione dei tabulati) partite le numerose chiamate verso la utenza fissa delle parti civili. Tale elemento è stato ritenuto idoneo a fondare un “forte sospetto”, ma non ad escludere ogni ragionevole dubbio. Invero, si afferma che da un lato sarebbe condotta poco accorta il reiterato utilizzo di una utenza mobile a sé intestata da parte di un malintenzionato, dall’altro è ben possibile che altri abbiano usato tale utenza, all’insaputa del suo titolare. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica territoriale, deducendo la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, essendosi il giudice fatto carico di una eventualità (utilizzo dell’utenza telefonica mobile da parte di un soggetto diverso dall’intestatario) nemmeno introdotta dall’imputato. Tale prospettazione, difatti, è stata frutto di una mera supposizione di carattere logico del primo giudicante, non suffragata da alcun elemento di carattere oggettivo. A ciò deve aggiungersi che la personalità dell’imputato appare sovrapponibile a quella del soggetto che ha fatto le chiamate, sia in punto di età che in merito al dialetto parlato. Il Tribunale non avrebbe valutato dette circostanze, nemmeno per confutarne la rilevanza. Il ricorrente chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice per una nuova valutazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. Il percorso logico che ha condotto alla pronunzia di assoluzione appare carente, in presenza di obiettivi elementi indicativi della attribuzione della condotta delittuosa al soggetto imputato.
2. Sotto il profilo del metodo va rilevata una incompletezza valutativa che tende ad isolare – rappresentandolo come unico - l’aspetto di maggior forza indiziante (la intestazione della scheda telefonica) per poi apprezzarne la non decisività, lì dove gli elementi indizianti, come evidenziato dal ricorrente, sono molteplici e vanno valutati in modo unitario, ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. (v. per tutte Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 – 01, secondo cui in tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la 2 confluenza in un medesimo contesto dimostrativo). Inoltre, va rilevato che l’ipotesi alternativa di esplicazione del fatto, per poter rappresentare un ostacolo alla affermazione di responsabilità, deve porsi in termini di ragionevolezza e di, sia pur minima, «aderenza» alle risultanze processuali, lì dove la tesi di un utilizzo abusivo «sistematico» di una scheda telefonica (di cui non sia stato dichiarato il furto o lo smarrimento) necessita di un supporto fattuale che nel caso in esame non appare acquisito. Va disposto pertanto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata. Così è deciso, 05/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3