Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2005, n. 43014
CASS
Sentenza 11 ottobre 2005

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Le esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen. sono valutabili dal Tribunale del riesame nel senso che lo autorizzano da un lato ad annullare o riformare il provvedimento in senso favorevole all'indagato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, dall'altro a confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento, ad esempio sostituendo l'esigenza di tutela della collettività a quella di natura istruttoria individuata dal Gip..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2005, n. 43014
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43014
    Data del deposito : 11 ottobre 2005

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