Sentenza 13 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2004, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'OS CE e SE TA, entrambe elettivamente domiciliate in Napoli, centro Direzionale, edificio G1, presso l'avv. Alfonso Luigi Marra che le rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1155/2001, decisa il 12 gennaio 2001 e pubblicata il 15 marzo 2001, resa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 44884/96 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Abbritti Pietro, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 aprile 1996 il Pretore di Napoli respingeva la domanda proposta dalle odierne ricorrenti e intesa ad ottenere il pagamento di rivalutazioni assistenziali erogate in ritardo, ravvisando l'intervenuta prescrizione.
Interponevano appello le stesse e in esito il gravame veniva rigettato con sentenza n. 1155/2001 emessa in data 12 gennaio - 15 marzo 2001 dal Tribunale di Napoli. Osservava il Collegio di merito trattarsi di credito eventualmente incerto nel quantum e peraltro di sicura e facile liquidazione, sì che la prescrizione è quinquennale, sia per i crediti maturati in periodo anteriore che per quelli maturati in data successiva rispetto al pagamento dei ratei arretrati.
Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propongono ricorso per ZI D'OS CE e SE TA con atto notificato in data 7 marzo 2002, sulla base di un unico complesso motivo.
Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso notificato in data 19 aprile 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 129 RDL 4 ottobre 1935 n. 1827. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si osserva che il credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido.
Le censure appaiono fondate.
Sulla questione oggetto del presente giudizio di legittimità si è infatti pronunciata questa Corte Suprema e, con sentenza 25 luglio 2002 n. 10955, resa a Sezioni Unite, ha affermato che "il credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali, dovuti sui ratei delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 c.c., salvo che il solvens non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori e senza che possa il pagamento della sola somma capitale ritenersi sufficiente a costituire liquidazione della prestazione, tale da determinare l'applicabilità della prescrizione quinquennale". Ha ancora affermato che "alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della spesa) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto dell'art. 129 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione "non riscosse"; ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma (ivi compresa quella per rivalutazione ed interessi, costituente parte integrante del credito base) che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art. 129".
Non vi sono ragioni di sorta per mettere in discussione siffatto orientamento, in ordine al quale l'Amministrazione controricorrente non formula tra l'altro riserva di sorta, limitandosi a non tenerne conto.
Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza, in relazione all'avvenuta declaratoria di prescrizione, con rinvio per nuovo esame ad altro giudice in grado di appello che si designa come in dispositivo.
Detto giudice si atterrà ai principi di diritto formulati nella sopra richiamata sentenza.
Appare opportuno demandare a detto giudice anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il ricorso per quanto di ragione.
Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Potenza.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004